CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 34806/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 17571/2025 R.G. relativo al giudizio proposto [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 5000/2025 della Corte di cassazione depositata in data 26/02/2025; Correzione errore materiale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 5000/2025 depositata in data 26/02/2025 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della sentenza n. 4976/06/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania, depositata il 6/08/2019, contro Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; condannava la ricorrente al pagamento: a) a favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidavain euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 3.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; b) di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. In motivazione era precisata l’inammissibilità della memoria depositata nel nome di Agenzia delle entrate-Riscossione, senza nuova procura, laddove parte originaria del giudizio era [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Con istanza del 28/07/2025 l’Agenzia delle entrate Riscossione, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha segnalato l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore. La Presidente titolare della Sezione tributaria ha disposto l’apertura di ufficio del procedimento per la correzione di errore materiale con attribuzione di nuovo e autonomo numero di registro d’iscrizioneed è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale l’istante ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si tratta di procedimento di correzione di errore materiale aperto di ufficio a seguito di segnalazione della parte interessata (art. 391-bis, primo comma, c.p.c.); la natura officiosa del procedimento assorbe ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della istanza. 2. Questa Corte (Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese,consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. 3. All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il decreto di fissazione risulta comunicato alle parti. 4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che nel controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avev a chiesto «la refusione delle spese e dei compensi del giudizio da voler distrarre in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi». Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso indicato, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità. 5. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e comunque non essendosi opposta la controparte (Cass. S.U. n. 29432/2024). P.Q.M dispone che nel dispositivo dell’ordinanzadi questa Corte n. 5000/2025 depositata in data 26/02/2025, alla pagina 9, dopo le parole «96, terzo comma, cod. proc. civ. » sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.». Manda alla cancelleria per l’annotazione della presen