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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39882/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel fare riferimento alla pluralità e al peso delle aggravanti, ha valorizzato la gravità della condotta quale elemento che ostava alla prevalenza delle attenuanti generiche.

Ne discende che la sentenza impugnata è immune da censure, rilevabili in questa sede.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. 2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel fare riferimento alla pluralità e al peso delle aggravanti, ha valorizzato la gravità della condotta quale elemento che ostava alla prevalenza delle attenuanti generiche. Ne discende che la sentenza impugnata è immune da censure, rilevabili in questa sede. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] presiden
Sentenza Cassazione n. 39882/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris