CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n, 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel presente giudizio di legittimità, come da nota; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2020 (dep. il 20 novembre 2020) la Corte di appello di Napoli - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia -^7 in data 17 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati aggravati di lesioni personali e minaccia (capi A. e B. della rubrica) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di minaccia e percosse (capo C. della rubrica) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché per il reato aggravato di minaccia (capo D.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tutti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione al reato di cui al capo A., ha dedotto la violazione della legge penale, indicata nell'art. 52 cod. pen., e della legge processuale penale, indicata negli artt. 192 e 530, comma 3, cod. proc. pen., a cagione dell'esclusione dei presupposti della legittima difesa e della mancata applicazione della causa di giustificazione in presenza di un dubbio sulla sua sussistenza; nonché il vizio di motivazione, sub specie della mancanza, della contraddittorietà di essa e del travisamento della prova, in ordine alla ritenuta attendibilità dei soggetti escussi in ragione delle cui dichiarazioni la condotta lesiva del ricorrente è stata collocata in un momento antecedente all'aggressione da lui subita (ad opera di alcuni degli stessi dichiaranti) e perciò ritenuta incompatibile con l'invocata scriminante nonostante le puntuali critiche mosse con il gravame (relative alla affidabilità e genuinità delle dichiarazioni in discorso e alla peculiarità della posizione processuale di alcuni dei soggetti che le hanno rese, indagati per le lesioni prodotte al ricorrente ed alla di lui madre e documentate dai referti e delle fotografie in atti; alla prospettata inidoneità rappresentativa del contributo ricostruttivo del teste Annessi; alla «svalutazione degli elementi segnalati dalla difesa» dell'odierno ricorrente a dimostrazione della collocazione della condotta lesiva in imputazione nel momento nel quale il Costantino venne congiuntamente aggredito, in particolare dal Furiosi, dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'Esposito). 2.2. Con il secondo motivo, in relazione ai reati contestati ai capi B., C., D., richiamando quanto esposto nel primo motivo, sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale, indicata nell'art. 192 cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della prova, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, con riguardo alla ritenuta attendibilità soggettiva ed oggettiva dei soggetti le cui dichiarazioni, ad avviso dei Giudici di merito, hanno integrato la prova della responsabilità dell'imputato per i detti reati, quantunque i motivi di gravame avessero puntualmente evidenziato le criticità relative alla attendibilità dei dichiaranti.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 133, 62-bis, 81 cpv. cod. pen. e il difetto di motivazione, in relazione all'esclusione dell'apprezzamento - al fine del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche - dell'ulteriore offerta di ristoro economico avanzata, in corso di giudizio, dall'odierno ricorrente; nonché il difetto di motivazione e la contraddittorietà di essa, in relazione alla individuazione di una pena base più elevata del minimo edittale, nonostante il contemporaneo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine alla determinazione degli aumenti relativi ai reati in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati, generici e versati in fatto, nei termini che si espongono. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della scriminante invocata in relazione al fatto di cui al capo A. e ha ritenuto provati tutti i delitti ascritti all'imputato, attribuendo rilievo centrale alla deposizione del teste Annessi, il cui travisamento non può dirsi ritualmente dedotto, atteso che il ricorso non ha dedotto una patente discrasia tra la deposizione dell'Annessi e quanto da essa tratto dai Giudici di appello, bensì una difformità tra la decisione impugnata a quella di primo grado in ordine al momento in cui avrebbe avuto contezza di quanto accaduto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). I Giudici di appello, rilevando come il dichiarante sia un soggetto non legato da rapporto di amicizia con il Furiosi, hanno tratto dalla sua testimonianza: la piena conferma del narrato della persona offesa e la smentita della diversa ricostruzione della dinamica del fatto offerta dall'imputato (segnatamente poiché il teste ha riferito di aver visto la persona offesa, che lo stesso imputato ha ammesso di aver colpito, col volto coperto di sangue prima che arrivassero gli altri soggetti dalla cui aggressione, posta in essere insieme al Furiosi, il Costantino ha dichiarato di essersi difeso); e l'irrilevanza delle discrasie di poco momento nelle deposizioni degli altri soggetti escussi (coinvolti nell'accaduto). Ancora, la Corte distrettuale ha logicamente esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inattendibili le deposizioni dell'imputato e della teste Morvillo e quelle per cui non ha ritenuto le lesioni riportate dalla madre del Costantino a inficiare l'attribuzione allo imputato dell'aggressione del Furiosi e, dunque, un elemento atto a suffragare che nella specie il Costantino si sia difeso da un'aggressione. Rispetto a tale iter argomentativo, che ha dato conto in maniera chiara delle ragioni per cui non ha accolto il gravame e, in particolare, dell'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), la prospettazione difensiva finisce col devolvere un diverso apprezzamento di merito non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, poiché esso non reca un'effettiva censura alla decisione impugnata bensì solo asserti apodittici che non si confrontano con la motivazione (cfr. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 2.800, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ch