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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34319/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando sia il dato quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, circa 30 grammi di cocaina divisa in 56 bustine pronte per lo smercio, che elementi di fatto ulteriori (il contenuto della contabilità dell'attività di cessione risultante da alcuni foglietti conservati nel portafogli; la disponibilità di circa duemila euro in contanti); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato il motivo che denuncia la illegalità della perquisizione.

La Corte ha disatteso l'eccezione difensiva facendo corretta applicazione della regula iuris che esclude la necessità, ai fini della utilizzabilità degli esiti dell'atto, dell'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. pen., obbligo che sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 25465 del 23/04/2014, Rv. 262560); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando sia il dato quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, circa 30 grammi di cocaina divisa in 56 bustine pronte per lo smercio, che elementi di fatto ulteriori (il contenuto della contabilità dell'attività di cessione risultante da alcuni foglietti conservati nel portafogli; la disponibilità di circa duemila euro in contanti); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato il motivo che denuncia la illegalità della perquisizione. La Corte ha disatteso l'eccezione difensiva facendo corretta applicazione della regula iuris che esclude la necessità, ai fini della utilizzabilità degli esiti dell'atto, dell'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 369 bis cod. pen., obbligo che sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 25465 del 23/04/2014, Rv. 262560); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 34319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris