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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28431/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 20 ottobre 2025, il Giudice di pace di Perugiadichiarava non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente in ordine alreato di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs n. 286 del 1998, essendo il fatto diparticolare tenuità.

Osservava che l’imputato non aveva ottemperato al decretodi espulsione del Prefetto della Provincia di Perugia, notificatogli il 18.8.2021,essendo stato controllato sul territorio nazionale il 17 ottobre 2021.

Il giudiceriteneva che lo stato di estrema povertà addotto dalla difesa non costituissemotivo idoneo a scriminare la condotta.

La situazione contingente di indigenzatipica dell’immigrato clandestino non poteva costituire giustificato motivo diinottemperanza all’ordine, potendo egli avvalersi dell’ausilio della propriaambasciata ovvero dei programmi di reimpatrio assistiti.

Aggiungeva che lacondizione sanitaria e psicologica del ricorrente, quale addotta e documentatadalla difesa, non costituiva motivo idoneo a non consentire il rientro in patria.Riteneva, tuttavia, che la condotta dell’imputato avesse determinato un lievedanno all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, risultando egliincensurato, privo di precedenti di polizia, in passato con attività lavorativa,benché non in regola, frequentatore di una parrocchia della città di Perugia, dallaquale riceve aiuto per il cibo.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente.

Premesse le vicende personali di XXXXXX, che lo hanno determinatoad emigrare in Italia dalla Nigeria, riferisce di aver avanzato richiesta di asilo allaQuestura di Perugia il 6 agosto 2021, dichiarata inammissibile dalla Commissioneterritoriale con delibera del 9 agosto 2021, provvedimento che aveva comportatoil ritiro del permesso di soggiorno temporaneo e la contestuale notifica delprovvedimento di espulsione; che il difensore del ricorrente aveva presentatoricorso avverso il provvedimento, chiedendo contestualmente la sospensionecautelare dello stesso, ma la richiesta cautelare era stata respinta conprovvedimento del 12 ottobre 2021; il provvedimento veniva comunicato aldifensore il 14 ottobre 2021, ma questi non riusciva a informarne il ricorrente,temporaneamente irreperibile al proprio recapito telefonico; il 17 ottobre ilricorrente, che ancora non aveva appreso del rigetto dell’istanza cautelare, erastato controllato dalle autorità di pubblica sicurezza ed era, quindi, emersa la suainottemperanza all’ordine di espulsione.

Nel frattempo, il Tribunale di Perugiarigettava il ricorso presentato contro il provvedimento di inammissibilià dellarichiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente presentava, quindi, ricorso percassazione che veniva accolto, con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovoesame.

Con provvedimento del 23 luglio 2025, il Tribunale di Perugia sospendevain via cautelare l’efficacia del provvedimento e fissava udienza al 15 settembre2026.

Nelle more del procedimento civile, si svolgeva il processo penale relativoall’inottemperanza all’ordine di espulsione, che giunge ora all’esame della Corte.Il giudice di pace, all’esito del dibattimento, con sentenza del 20 ottobre 2025dichiarava non doversi procedere per tenuità del fatto.Avverso tale sentenza del giudice di pace, ricorre la difesa articolando tremotivi di ricorso.

Premesso l’interesse ad impugnare in ragione della potenzialeincidenza di qualsiasi pregiudizio, anche di polizia, sulla possibilità di ottenere unpermesso di soggiorno per motivi di lavoro, preferibile a quello per protezionespeciale, perché più stabile e ancorato a dati oggettivi, osserva che la sentenzapoteva pregiudicare la posizione del ricorrente e impedire la concessione delpermesso di soggiorno per motivi di lavoro.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione pernon aver valutato la situazione di grave indigenza, marginalità evulnerabilità del ricorrente, che gli impediva di acquistare unbiglietto aereo e anche di accedere al reimpatrio assistito.

Osservache quello evidenziato è uno stato di fatto che non richiedeulteriori prove.

Evidenzia, inoltre, che la condizione di richiedenteasilo non consentiva all’imputato di rivolgersi all’ambasciata.2.2.

Con il secondo motivo, rappresenta che laconcessione della sospensione cautelare dell’efficacia delprovvedimento di rigetto della protezione speciale che, una voltaaccolta, opererà ex tunc, dalla data della domanda, determinal’applicabilità dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 che comporta ildivieto di espulsione.

Valutare la condotta di inottemperanzaall’ordine di espulsione come sussistente, anche se non punibileper particolare tenuità, determina, ad avviso della difesa, laviolazione del principio di non contraddizione dell’ordinamento che,nell’ambito dell’ordinamento penale, va ad integrare la scriminantedell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 cod. pen.

Sostiene cioè che“Se esercitando il diritto d'asilo il ricorrente poteva legittimamenterisiedere sul territorio italiano al punto di essere titolare di un veroe proprio divieto di espulsione, non si può certo a lui rimproverareil fatto di non avere adempiuto al decreto di allontanamento dalnostro paese”.

Aggiunge che la situazione processuale delricorrente nel procedimento civile poteva determinare dubbisull’elemento soggettivo del reato contestato e, quindi, farprevalere l’assoluzione in base al principio dell’”oltre ogniragionevole dubbio” sulla non procedibilità per tenuità del fatto.Deduce di aver portato a conoscenza del giudicante gli atti relativial procedimento civile a prova del fumus di fondatezza delladomanda di protezione, ignorate dal giudicante.2.3.

Infine, con il terzo motivo, rappresenta che, almomento del controllo, il ricorrente non era a conoscenza delrigetto dell’istanza di sospensione, sicché egli riteneva di poterlegittimamente rimanere sul territorio nazionale.

Anche sotto taleprofilo, quindi, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivodel reato.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Deve premettersi che sussiste l’interesse ad impugnare delricorrente.

Questa Corte ha riconosciuto sussistente l’interesse a ricorreredell’imputato assolto dal giudice di pace per particolare tenuità del fatto inquanto a detta pronuncia, una volta che sia divenuta irrevocabile, l'art.651-bis cod. proc. attribuisce efficacia di giudicato in ordineall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale eall'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile oamministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, dovendotuttavia essere indicato in modo specifico nel ricorso il concretosvantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovutoportare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria. (Sez. 5, n.44118 del 10/10/2019, Rv. 277847-01).

Nel caso di specie, la difesa delricorrente ha osservato che il pregiudizio costituito dalla sentenza di nondoversi procedere ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, potrebbe essereostativo al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,cui il ricorrente ambisce con preferenza rispetto a quello per motivi diprotezione internazionale, in quanto più favorevole.

Deve, quindi, ritenersisussistente l'interesse a ricorrere avverso la sentenza impugnata.3.

Venendo al merito del ricorso.

Il primo motivo è infondato.

QuestaCorte ha affermato che «costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere laconfigurabilità del delitto di inosservanza all'ordine del questore di lasciare ilterritorio dello Stato l'inadempimento che consegua alle condizioni di assolutaimpossidenza dello straniero, che non possa recarsi nel termine alla frontiera odacquistare il biglietto di viaggio, o che derivi dal mancato rilascio, da parte dellacompetente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, peraltrodallo straniero stesso sollecitamente richiesti» (Sez. 4, n. 4164 del 21/11/2024,Rv. 287499-01).

Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo idoneoad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questoredi lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioniostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità,oggettiva o soggettiva, di ottemperare, non essendo sufficiente la considerazionedel mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica delmigrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021), sicché occorre chel’imputato (cfr. infatti Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016)fornisca prova di assoluta impossidenza che non gli consenta di recarsi entro iltermine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto: «In tema diimmigrazione clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneoad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questoredi lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del merodisagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre lacondizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta direcarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per ilviaggio».

Nel caso in esame, il giudice di pace ha osservato che non risultaprovata una condizione specifica ulteriore rispetto al mero disagio economicotipico della condizione dello straniero emigrato e, con tale motivazione, la difesanon si è adeguatamente confrontata, essendosi limitata a contestare ilpresupposto richiesto, senza, tuttavia, fornire argomenti idonei a superare lagiurisprudenza di questa Corte in precedenza enunciata.4.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la fattispecieincriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore ha naturadi reato omissivo proprio.

Perché possa configurarsi il reato è necessario chesussista il presupposto positivo della valida adozione da parte del Questoredell'ordine di allontanamento ex art. 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e,da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento alquale l'ordine di allontanamento è chiamato a dare esecuzione.

Il legislatore haprevisto casi di divieti espressi di espulsione che operano al di là dell'esistenza diun giustificato motivo.

Infatti, il pericolo di persecuzione per motivi di razza, disesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizionipersonali o sociali preclude l'espulsione o il respingimento dello straniero (art.19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998).

Analoga efficacia paralizzantedell'espulsione è prevista dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, il qualestabilisce che «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previstidall'articolo 13, comma 1, nei confronti: [...] c) degli stranieri conviventi conparenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana [...]».

Lafattispecie tipica richiede, cioè, che l'ordine di allontanamento sia rispondente airequisiti minimi legali e che non si ponga in contrasto con i divieti di espulsione edi respingimento e le altre disposizioni in materia di categorie vulnerabili previsti,tra l'altro, dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 (art. 17).

Nel caso in esame nonricorrevano le menzionate condizioni ostative.

Il riconoscimento del diritto diprotezione era ancora sub judice (e tale è ancora), sicché non può invocarsi lascriminante di cui all’art. 51 cod. pen. la quale postula che il diritto sia stato giàaccertato: «L'esimente dell'esercizio del diritto non può trovare applicazionequando il diritto è dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancoradefinita in sede amministrativa o giurisdizionale [...]» (Sez. 6, n. 28110 del21/05/2012, Rv. 253112 – 01).

Il reato contestato, infatti, si consuma nelmomento in cui è decorso il termine per ottemperare all 'ordine diallontanamento.

E' a quel momento, quindi, che deve sussistere l'eventualesituazione scriminante.5.

Anche il terzo motivo è infondato.

In primo luogo, deve osservarsi che,in base alle stesse allegazioni difensive, il ricorso al Tribunale di Perugia, il cuirigetto non fu tempestivamente comunicato al ricorrente (secondo quantodedotto dalla difesa) aveva ad oggetto la sospensione della declaratoria diinammissibilità della domanda di protezione internazionale.

Tenuto contodell’efficacia esecutiva della declaratoria di inammissibilità, la quale non rimanesospesa in pendenza di impugnazione, salvo specifico provvedimento disospensione, nessuna incidenza poteva avere la procedura sull'efficacia deldecreto di espulsione, il quale, rimaneva, quindi, vigente (Cass. civ., Sez. 1, ord.n. 3206 del 08/02/2025, Rv. 673957-01).

Ne consegue che già in conseguenzadella declaratoria di inammissibilità dell’istanza di protezione il ricorrente avrebbedovuto ottemperare al decreto di espulsione.

Irrilevante era, quindi, sotto ilprofilo soggettivo, che egli non avesse avuto conoscenza dell’esito dell’istanza disospensione del provvedimento impugnato.Nel caso di specie, il giudice di pace con motivazione sintetica, ma tuttaviaesaustiva, ha evidenziato le circostanze di fatto dalle quali ha desunto glielementi costitutivi del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Conriferimento al secondo, ha riferito le circostanze dedotte dalla difesa in ordinealle vicende processuali della domanda di protezione internazionale, in tal mododimostrando di averle considerate e valutate, e ha concluso, in modo logico econforme ai principi sopra menzionati, affermando che il ricorrente eraconsapevole dell’ordine di espulsione, ritualmente notificato e della necessità diottemperarvi a termine scaduto, salvo giustificati motivi che, nel caso di specienon sussistevano.

La sentenza non merita, quindi, la censura sollevata.6.

Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20 ottobre 2025, il Giudice di pace di Perugiadichiarava non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente in ordine alreato di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs n. 286 del 1998, essendo il fatto diparticolare tenuità. Osservava che l’imputato non aveva ottemperato al decretodi espulsione del Prefetto della Provincia di Perugia, notificatogli il 18.8.2021,essendo stato controllato sul territorio nazionale il 17 ottobre 2021. Il giudiceriteneva che lo stato di estrema povertà addotto dalla difesa non costituissemotivo idoneo a scriminare la condotta. La situazione contingente di indigenzatipica dell’immigrato clandestino non poteva costituire giustificato motivo diinottemperanza all’ordine, potendo egli avvalersi dell’ausilio della propriaambasciata ovvero dei programmi di reimpatrio assistiti. Aggiungeva che lacondizione sanitaria e psicologica del ricorrente, quale addotta e documentatadalla difesa, non costituiva motivo idoneo a non consentire il rientro in patria.Riteneva, tuttavia, che la condotta dell’imputato avesse determinato un lievedanno all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, risultando egliincensurato, privo di precedenti di polizia, in passato con attività lavorativa,benché non in regola, frequentatore di una parrocchia della città di Perugia, dallaquale riceve aiuto per il cibo.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente. Premesse le vicende personali di XXXXXX, che lo hanno determinatoad emigrare in Italia dalla Nigeria, riferisce di aver avanzato richiesta di asilo allaQuestura di Perugia il 6 agosto 2021, dichiarata inammissibile dalla Commissioneterritoriale con delibera del 9 agosto 2021, provvedimento che aveva comportatoil ritiro del permesso di soggiorno temporaneo e la contestuale notifica delprovvedimento di espulsione; che il difensore del ricorrente aveva presentatoricorso avverso il provvedimento, chiedendo contestualmente la sospensionecautelare dello stesso, ma la richiesta cautelare era stata respinta conprovvedimento del 12 ottobre 2021; il provvedimento veniva comunicato aldifensore il 14 ottobre 2021, ma questi non riusciva a informarne il ricorrente,temporaneamente irreperibile al proprio recapito telefonico; il 17 ottobre ilricorrente, che ancora non aveva appreso del rigetto dell’istanza cautelare, erastato controllato dalle autorità di pubblica sicurezza ed era, quindi, emersa la suainottemperanza all’ordine di espulsione. Nel frattempo, il Tribunale di Perugiarigettava il ricorso presentato contro il provvedimento di inammissibilià dellarichiesta di protezione internazionale. Il ricorrente presentava, quindi, ricorso percassazione che veniva accolto, con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovoesame. Con provvedimento del 23 luglio 2025, il Tribunale di Perugia sospendevain via cautelare l’efficacia del provvedimento e fissava udienza al 15 settembre2026. Nelle more del procedimento civile, si svolgeva il processo penale relativoall’inottemperanza all’ordine di espulsione, che giunge ora all’esame della Corte.Il giudice di pace, all’esito del dibattimento, con sentenza del 20 ottobre 2025dichiarava non doversi procedere per tenuità del fatto.Avverso tale sentenza del giudice di pace, ricorre la difesa articolando tremotivi di ricorso. Premesso l’interesse ad impugnare in ragione della potenzialeincidenza di qualsiasi pregiudizio, anche di polizia, sulla possibilità di ottenere unpermesso di soggiorno per motivi di lavoro, preferibile a quello per protezionespeciale, perché più stabile e ancorato a dati oggettivi, osserva che la sentenzapoteva pregiudicare la posizione del ricorrente e impedire la concessione delpermesso di soggiorno per motivi di lavoro.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione pernon aver valutato la situazione di grave indigenza, marginalità evulnerabilità del ricorrente, che gli impediva di acquistare unbiglietto aereo e anche di accedere al reimpatrio assistito. Osservache quello evidenziato è uno stato di fatto che non richiedeulteriori prove. Evidenzia, inoltre, che la condizione di richiedenteasilo non consentiva all’imputato di rivolgersi all’ambasciata.2.2. Con il secondo motivo, rappresenta che laconcessione della sospensione cautelare dell’efficacia delprovvedimento di rigetto della protezione speciale che, una voltaaccolta, opererà ex tunc, dalla data della domanda, determinal’applicabilità dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 che comporta ildivieto di espulsione. Valutare la condotta di inottemperanzaall’ordine di espulsione come sussistente, anche se non punibileper particolare tenuità, determina, ad avviso della difesa, laviolazione del principio di non contraddizione dell’ordinamento che,nell’ambito dell’ordinamento penale, va ad integrare la scriminantedell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 cod. pen. Sostiene cioè che“Se esercitando il diritto d'asilo il ricorrente poteva legittimamenterisiedere sul territorio italiano al punto di essere titolare di un veroe proprio divieto di espulsione, non si può certo a lui rimproverareil fatto di non avere adempiuto al decreto di allontanamento dalnostro paese”. Aggiunge che la situazione processuale delricorrente nel procedimento civile poteva determinare dubbisull’elemento soggettivo del reato contestato e, quindi, farprevalere l’assoluzione in base al principio dell’”oltre ogniragionevole dubbio” sulla non procedibilità per tenuità del fatto.Deduce di aver portato a conoscenza del giudicante gli atti relativial procedimento civile a prova del fumus di fondatezza delladomanda di protezione, ignorate dal giudicante.2.3. Infine, con il terzo motivo, rappresenta che, almomento del controllo, il ricorrente non era a conoscenza delrigetto dell’istanza di sospensione, sicché egli riteneva di poterlegittimamente rimanere sul territorio nazionale. Anche sotto taleprofilo, quindi, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivodel reato.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve premettersi che sussiste l’interesse ad impugnare delricorrente. Questa Corte ha riconosciuto sussistente l’interesse a ricorreredell’imputato assolto dal giudice di pace per particolare tenuità del fatto inquanto a detta pronuncia, una volta che sia divenuta irrevocabile, l'art.651-bis cod. proc. attribuisce efficacia di giudicato in ordineall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale eall'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile oamministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, dovendotuttavia essere indicato in modo specifico nel ricorso il concretosvantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovutoportare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria. (Sez. 5, n.44118 del 10/10/2019, Rv. 277847-01). Nel caso di specie, la difesa delricorrente ha osservato che il pregiudizio costituito dalla sentenza di nondoversi procedere ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, potrebbe essereostativo al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,cui il ricorrente ambisce con preferenza rispetto a quello per motivi diprotezione internazionale, in quanto più favorevole. Deve, quindi, ritenersisussistente l'interesse a ricorrere avverso la sentenza impugnata.3. Venendo al merito del ricorso. Il primo motivo è infondato. QuestaCorte ha affermato che «costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere laconfigurabilità del delitto di inosservanza all'ordine del questore di lasciare ilterritorio dello Stato l'inadempimento che consegua alle condizioni di assolutaimpossidenza dello straniero, che non possa recarsi nel termine alla frontiera odacquistare il biglietto di viaggio, o che derivi dal mancato rilascio, da parte dellacompetente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, peraltrodallo straniero stesso sollecitamente richiesti» (Sez. 4, n. 4164 del 21/11/2024,Rv. 287499-01). Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo idoneoad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questoredi lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioniostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità,oggettiva o soggettiva, di ottemperare, non essendo sufficiente la considerazionedel mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica delmigrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021), sicché occorre chel’imputato (cfr. infatti Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016)fornisca prova di assoluta impossidenza che non gli consenta di recarsi entro iltermine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto: «In tema diimmigrazione clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneoad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questoredi lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del merodisagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre lacondizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta direcarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per ilviaggio». Nel caso in esame, il giudice di pace ha osservato che non risultaprovata una condizione specifica ulteriore rispetto al mero disagio economicotipico della condizione dello straniero emigrato e, con tale motivazione, la difesanon si è adeguatamente confrontata, essendosi limitata a contestare ilpresupposto richiesto, senza, tuttavia, fornire argomenti idonei a superare lagiurisprudenza di questa Corte in precedenza enunciata.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la fattispecieincriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore ha naturadi reato omissivo proprio. Perché possa configurarsi il reato è necessario chesussista il presupposto positivo della valida adozione da parte del Questoredell'ordine di allontanamento ex art. 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e,da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento alquale l'ordine di allontanamento è chiamato a dare esecuzione. Il legislatore haprevisto casi di divieti espressi di espulsione che operano al di là dell'esistenza diun giustificato motivo. Infatti, il pericolo di persecuzione per motivi di razza, disesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizionipersonali o sociali preclude l'espulsione o il respingimento dello straniero (art.19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998). Analoga efficacia paralizzantedell'espulsione è prevista dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, il qualestabilisce che «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previstidall'articolo 13, comma 1, nei confronti: [...] c) degli stranieri conviventi conparenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana [...]». Lafattispecie tipica richiede, cioè, che l'ordine di allontanamento sia rispondente airequisiti minimi legali e che non si ponga in contrasto con i divieti di espulsione edi respingimento e le altre disposizioni in materia di categorie vulnerabili previsti,tra l'altro, dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 (art. 17). Nel caso in esame nonricorrevano le menzionate condizioni ostative. Il riconoscimento del diritto diprotezione era ancora sub judice (e tale è ancora), sicché non può invocarsi lascriminante di cui all’art. 51 cod. pen. la quale postula che il diritto sia stato giàaccertato: «L'esimente dell'esercizio del diritto non può trovare applicazionequando il diritto è dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancoradefinita in sede amministrativa o giurisdizionale [...]» (Sez. 6, n. 28110 del21/05/2012, Rv. 253112 – 01). Il reato contestato, infatti, si consuma nelmomento in cui è decorso il termine per ottemperare all 'ordine diallontanamento. E' a quel momento, quindi, che deve sussistere l'eventualesituazione scriminante.5. Anche il terzo motivo è infondato. In primo luogo, deve osservarsi che,in base alle stesse allegazioni difensive, il ricorso al Tribunale di Perugia, il cuirigetto non fu tempestivamente comunicato al ricorrente (secondo quantodedotto dalla difesa) aveva ad oggetto la sospensione della declaratoria diinammissibilità della domanda di protezione internazionale. Tenuto contodell’efficacia esecutiva della declaratoria di inammissibilità, la quale non rimanesospesa in pendenza di impugnazione, salvo specifico provvedimento disospensione, nessuna incidenza poteva avere la procedura sull'efficacia deldecreto di espulsione, il quale, rimaneva, quindi, vigente (Cass. civ., Sez. 1, ord.n. 3206 del 08/02/2025, Rv. 673957-01). Ne consegue che già in conseguenzadella declaratoria di inammissibilità dell’istanza di protezione il ricorrente avrebbedovuto ottemperare al decreto di espulsione. Irrilevante era, quindi, sotto ilprofilo soggettivo, che egli non avesse avuto conoscenza dell’esito dell’istanza disospensione del provvedimento impugnato.Nel caso di specie, il giudice di pace con motivazione sintetica, ma tuttaviaesaustiva, ha evidenziato le circostanze di fatto dalle quali ha desunto glielementi costitutivi del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Conriferimento al secondo, ha riferito le circostanze dedotte dalla difesa in ordinealle vicende processuali della domanda di protezione internazionale, in tal mododimostrando di averle considerate e valutate, e ha concluso, in modo logico econforme ai principi sopra menzionati, affermando che il ricorrente eraconsapevole dell’ordine di espulsione, ritualmente notificato e della necessità diottemperarvi a termine scaduto, salvo giustificati motivi che, nel caso di specienon sussistevano. La sentenza non merita, quindi, la censura sollevata.6. Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris