CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 25945/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecon gli avv. ti Federico F. Monti e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio N. 25945/20R.G. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Monti, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 1650 /20 20 e pubblicata in data 2.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pavia dichiarò l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti di Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]), e dell’intervenutaPrelios [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, Prelios) n.q. di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito già vantato dall’attrice), dell’atto di compravendita del 23.12.2013 - con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto al fratello [OSCURATO:PERSONA] la quota del 50% indiviso di un proprio immobilein Fortunago - in quanto l’atto stesso era lesiv o delle ragioni creditorie. Proposto gravame in via prin cipale da [OSCURATO:PERSONA] (nonché, incidentalmente, da [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello di Milanorigettò entrambe le impugnazioni con sentenza del 2.7.2020, confermando la prima decisione; in particolare, il giudice d’appello, in relazione alle vicende successorie del credito di [OSCURATO:SOCIETA], rilevò che la cessione non aveva anche determinato il trasferimento del diritto all a declaratoria d ’inefficacia della vendita, sicché permaneva la legittimazione dell’originaria attrice, cos ì pure qualificando N. 25945/20R.G. l’intervento di Prelios n.q. come adesivo dipendente; quanto al merito, la Corte lombarda evidenziò che il vincolo di parentela tra le parti negoziali rendeva del tutto inverosimile che l’acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul venditore, e ritenne dunque che egli fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori conl’atto dispositivo in parola, tanto più che il Tribunaleaveva all’uopo valutato ulteriori elementi indiziari, quali tra l’altro il comodatovitalizio concesso da llo stesso [OSCURATO:PERSONA] al fratello Luigi sull’unità posta al piano terra dell’immobile dal primo acquistato, nonché la distanza temporale tra l’epoca di apertura delle succession i ereditari e che si assumeva fossero alla base dell’operazione dispositiva ( anni 2001 e 2009 ) e l’epoca di quest’ultima (anno 2013). Sotto i re s tanti profili in discussione, la Corte territoriale ritenne irrilevante che l’immobile compravenduto fosse gravato d’ipoteca in favore di terzi, e ritenne anche comprovatala situazione di difficoltà economica in cui versava l’appellante principale, pure rigettando le istanze istruttorie di questi. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motiv i , cui resist ono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale e mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. A i sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia “ violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli Art. 111 - 112 c.p.c. e 2901 …, omessa motivazi o ne, N. 25945/20R.G. riconducibile all’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5, c.p.c., per non aver il giudice del meritoanzitutto approfondito tutti i rilievi circa la contestata legittimazione attivadella parte sostanziale [OSCURATO:SOCIETA]. Si contesta, comunque, la decisione nella parte in cui s’è qualificato l’intervento della cessionaria come adesivo dipendente, trattandosi in realtà di intervento autonomo; inoltre, si rileva che [OSCURATO:SOCIETA] è intervenuta nel processo senza aver subito alcun pregiudizioe senza subentrare nel diritto controverso : questo è non già il credito a cui tutela si era agito , bensì il diritto di ottenere l’inefficacia dell’atto dispositivo, donde l’inammissibilità – in tesi - dell’intervento, erroneamente non rilevata dalla Corte lombarda. Al contempo, prosegue il ricorrente, è anche venuto meno l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA], perché essa non è più titolare del credito, circostanza negletta dallo stesso giudice d’appello. 1.2– Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727, 2729 e 2901c.c., e ancora degli artt. 3 e 41 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del merito attribuito significato ad elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanzaai fini della verifica del consilium fraudis , senza però considerare l’effettiva situazione personale e patrimoniale del debitore, né potendo la conoscenza in capo all’acquirente indefettibilmente desumersi dal vincolo di parentela tra le parti dell’atto dispositivo. 1.3– Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c., nonché degli artt. 115e 116 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e per motivazione apparente, in relazione all’art. N. 25945/20R.G. 360, comma 1, nn. 4e 5, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria ordinaria sulla base di determinate circostanze, senza però fondare correttamente la motivazione sui pertinenti argomenti di diritto, né ritenere superate le relative presunzioni, in forza degli elementi di segno contrario offerti da esso ricorrente, già appellante. 1.4– Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparentee al di sotto del “minimo costituzionale”, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte ambrosiana esplicato le ragioni della irrilevanza – ai fini della verifica circa l’interesse ad agire in capo alla creditrice originaria - della suss istenza di una iscrizione ipotecaria sull’immobile trasferito, essendosi solo richiamato, in motivazione, il principio affermato da Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 20671/2018, senza alcuna verifica rispetto alla effettiva situazione fattuale. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia la violazione de gli art t . 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto comprovata la situazione di difficoltà in cui versava la società di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore, in base alle risultanze interne della banca, che non possono di per sé assurgere a prova dei fatti relativi, e per non essersi tenuto conto del fatto che la regolamentazione dei rapporti tra fratelli s’era resa necessariain vista della imminente convivenza di [OSCURATO:PERSONA] con la propria moglie, al primo piano dell’immobile in discorso. 1.6– Con il sesto motivo si denuncia “ violazione e falsa applicazione dell’Art.2697c.c. 1 e dell’Art. 112 c.p.c. … Nullità della S entenza impugnata. Error in N. 25945/20R.G. procedendo –Violazione e falsa applicazione dell’Art. 360 comma I n. 5 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulle censure in ordine alla mancata allegazione della legittimazione attiva. 1.7– Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver la Corte d’appello ammesso le istanze istruttorie avanzate da esso ricorrente, né aver correttamente esaminato le censure mosse contro la prima decisione. 1.8– Con l’ottavo motivo , infine, si denuncia “ violazione degli A rt. 12, 91 e 92 c.p.c., dell’Art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127. Violazione artt. 24 co. 1Artt.111 Cost.”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che le difese di [OSCURATO:SOCIETA] e di Prelios sianoidentiche e si sovrappongano, costringendo esso ricorrente ad affrontare spese non necessariee superflu e , erroneamente non escluse e comunque non parametrate all’effettivo valore della causa, da individuarsi nel valore dell’immobile oggetto di revocatoria e non già nell’ammontare del credito per cui si procede. 2.1 – Il primo motivo non può trovare accoglimento, benché la motivazione dell’impugnata sentenza debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. Invero, rispetto al tema dell’intervenuta cessione in corso di causa del credito a cui tutela [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito in revocatoria, la Corte ambrosianaha ritenuto di individuare il diritto controverso nel diritto alla declaratoria dell’atto pregiudizievole, distinto dunque dallo stesso diritto di creditovantato dall’attrice; N. 25945/20R.G. conseguentemente, ha ritenuto di escludere l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., non potendo configurarsi alcun fenomeno successorio ex latere actoris; pertanto, si è affermata, da un lato, la piena legittimazione attiva della stessa [OSCURATO:SOCIETA], e,dall’altro, si è qualificato come adesivo dipendente l’intervento spiegato, sin dal primo grado di giudizio, da [OSCURATO:PERSONA] , quale mandataria e procuratrice dell’effettiva cessionaria, [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2 -Nel far ciò, la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio affermato da Cass. n. 29637/2017 (così massimata: “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si assume pregiudizievole, sicché il c essionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c.”), ma occorre evidenziare che detta impostazione è stata più di recente abbandonata da questa Corte, che è più convincentemente giunta ad un approdo ermeneutico esattamente opposto. Infatti, si è considerato che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante”(Cass. n. 6130/2018) . Ancora, si è più di recente affermato che il cessionario di un credito ben può valersi degli effetti dell’azione revocatoria conseguiti dal cedente, giacché egli “acquista il diritto -ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire ‘ in executivis ’ nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il N. 25945/20R.G. trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito ‘ex latere creditoris ’ ” (Cass. n. 20315/2022). Infine, ancor più specificamente, si è sostenuto che “In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) -di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore” (Cass. n. 5649/2023). 2.3 – Ritiene la Corte di dover dare continuità a tale più recente indirizzo , rinviando, per brevità, alle condivisibili motivazioni degli arresti citati. Pertanto, la decisione impugnata si rivela sul punto erronea, ma tanto non ne giustifica la cassazione, essendo sufficiente la correzione della motivazione, come già evidenziato. Infatti, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, è certamente da escludere la natura adesiva dipendente dell’intervento della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA](e, per essa, della mandataria), trattandosi invece di intervento autonomo e del tutto coerente col disposto dell’art. 111, comma 3,c.p.c.: detto intervento consiste in definitiva nell’attività processuale compiuta dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, sicché gli effetti dell’azione già proposta da [OSCURATO:PERSONA] trasmessi naturaliter alla cessionaria del credito a cui tutela N. 25945/20R.G. l’azione revocatoria era stata avviata, per effetto della stessa cessione, e tanto basta per giustificare, ad un tempo, sia la piena legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], sia il suo interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in relazione allo stesso intervento spiegato. Restano così superate tutte le censure spiegate col mezzo in esame circa la posizione della cessionaria del credito. 2.4.1– Per quanto concerne, invece, la posizione di [OSCURATO:SOCIETA] , il ricorrente – nel quadro della pretesa inapplicabilità dell’art. 111 c.p.c., e comunque della natura autonoma dell’intervento spiegato da Prelios n.q.– evidenzia anzitutto che quest’ultima non ha chiesto l’estromissione dell’originaria attrice; deduce poi, il vizio motivazionale sulla dedotta sopravvenuta carenza d’interesse della stessa [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non più titolare del credito, giacché la Corte d’appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni per cui era stata disattesa la tesi svolta da esso ricorrente al riguardo, col gravame. 2.4.2 –Ora, iniziando proprio da tale ultima censura – e pur prescindendo dai profili di inammissibilità derivanti dalle modalità di proposizione e dalla sua intrinseca e parziale contraddittorietà, sottolineate dalle controricorrenti - ne è evidente l’infondatezza: la Corteterritoriale, seppur implicitamente, ha ritenuto del tutto sussistente l’interessedi [OSCURATO:SOCIETA], nello stesso momento in cui ha (erroneamente) negato la sussistenza del fenomeno successorio, riguardo al processo. Nessun vizio motivazionale è dunque configurabile, sul punto. 2.4.3 –Quanto al primo profilo agitato dal ricorrente (quello concernente, cioè, l’estromissione), occorre evidenziare che lo stessonon riveste la qualità di vera e propria censura, cioè di criticaex art. 360 c.p.c. alla decisione impugnata, ma N. 25945/20R.G. consiste in un argomento speso dal Saviotti per negare che l’intervento spiegato da Prelios n.q. potesse qualificarsi come quello del successore a titolo particolare, ex art. 111, comma 3, c.p.c. (tesi, peraltro, come s’è visto infondata). Manca, in altre parole, ogni congruente impugnazione (rispetto a quella prima delibata) sul tema della permanenza di UBI Bancaquale parte del processo, pur dopo la cessione del proprio credito. Occorre poi evidenziare che, ai sensi dello stesso art. 111, comma 3, c.p.c., nel caso di intervento del successore a titolo particolare, “… se le altre parti del processo vi consentono, l’alienante … può esserne estromesso”. Ebbene, non v’è traccia, negli atti legittimamente consultabili da questa Corte, di un simile consenso, né di una stessa richiesta in tal senso, da parte di chicchessia. Da tanto discende, dunque- stante anche il difetto di congruenti censure circa l’operato del giudice del merito - che la mancanza di presupposti per l’estromissione determina, tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e la cessionaria intervenuta, una situazione di litisconsorzio necessario (ex multis, Cass. n. 15905/2018), permanendo anche in questa sede di legittimità le condizioni per la partecipazionedi [OSCURATO:SOCIETA] al presente giudizio. In definitiva, quanto al mezzo in esame, la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., nei termini sopra riportati. 3.1 – Possono adesso delibarsi cumulativamente , p er comodità espositiva, i profili comuni ai motivi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo. 3.2 – Anzitutto, tutti i mezzi scontano analoghi profil i di inammissibilità, derivantidalla natura meritale e aspecifica delle censure con essi proposte. N. 25945/20R.G. 3.3–Invero, nel rigettare il gravame dell’odierno ricorrent e (e quello incidentale del fratello, che in questa sede di legittimità non ha svolto difese), la Corte territoriale ha ritenuto di valorizzare una serie di elementi indiziari (vincolo di parentela tra acquirente e venditore, concessione a quest’ultimo di comodato vitalizio su parte dell’immobile ceduto, pregressa residenza di entrambi i fratelli Saviotti nello stesso immobile,il che rendeva “ancor più probabili confidenza e conoscenza delle reciproche situazioni”, distanza temporale tra l’acquisto delle quote indivise per successione ereditaria e il compimento dell’atto dispositivo revocando, ecc.), onde ritenere pienamente configurabili i presupposti di revocabilità dell’atto dispositivo, ed in particolare la scientia damnie il consilium fraudis, ex art. 2901 c.c. 3.4- Ebbene, vale la pena qui ribadire che “ In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende N. 25945/20R.G. lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma N. 25945/20R.G. e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 3.5.1–Ora, dalla lettura delle censure in esame – già sommariamente descritte –risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, perché neppure contengono il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati(specialmente, quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché agli artt. 2727 e 2729 c.c., ed ancora all’art. 2697 c.c.), né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicandoet in procedendo. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame ilricorrente si lascia andare a considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dai singoli motiviin esame. 3.5.2 – Per quanto poi attiene specificamente alla pur denunciata violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. (motivi secondo, terzo, quintoe settimo), occorre evidenziarne una aggiuntiva ragione di inammissibilità , giacché il ricorrente , nella relativa illustrazione,non rispetta i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 (cui si rinvia, per brevità), così risolvendosi le censure in una non consentita sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti. N. 25945/20R.G. 3.5.3–A ciò può aggiungersi, come già anticipato (ed in simbiotica correlazione con quanto appena ritenuto, circa la denunciata violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c.), l’ulteriore ragione di inammissibilità di tutte le censure in discorso, derivante dalla natura tipicamente meritale delle stesse: i l ricorrent e , in proposito, ha infatti inteso complessivamente investire le valutazioni del materiale istruttorio tipicamente riservate al giudice del merito, non aggredibili in questa sede di legittimità se non sotto il profilo della tenuta motivazionale (ex plurimis, Cass. n. 20553/2021), oppure con riguardo al procedimento logico - giuridico con cui il giudice del merito sia giunto alla formazione del proprio convincimento, e sempre che ne sia correttamente denunciata la violazione dei pertinenti riferimenti normativi. Tanto non è avvenuto nel caso che occupa: il ricorrente ha infatti censurato il ragionamento inferenziale seguito dal giudice del merito, senza tuttavia centrare i profili rilevanti ai fini della valutazione del merito cassatorio, riservata a questa Corte. In proposito, è ben noto che “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – de sunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa N. 25945/20R.G. analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, incassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma”(così, ex multis, Cass. n. 9054/2022). Nessuno dei profili da ultimo citati, nel condivisibile principio riportato, risulta agitato con i mezzi in esame, restandone così confermata la complessiva inammissibilità. 3.5.4– Quanto poi al cennato profilo motivazionale , pur vero essendo che i l ricorrente ha anche dedotto la sussistenza di plurime carenze sul piano argomentativo-esplicativo delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (soprattutto, con il terzo motiv o; del quarto si dirà infra ), può senz’altroescludersene la fondatezza, giacché le pertinenti statuizioni della Corte ambrosiana sono senz’altro in linea con il “minimo costituzionale” della motivazione, ex art. 111, comma 6, Cost., nei termini evidenziati, per tutte, da N. 25945/20R.G. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014: dal sunto della decisione prima riportato, infatti, si evince che il giudice del merito ha chiaramente evidenziato le ragioni a sostegno del rigetto del gravame, in guisa senz’altro intellegibile dalle parti e, per quanto qui specialmente interessa, da llo stess o ricorrent e . Le relative doglianze, dunque, restano disattese. 3.6– Il sesto motivo reca, infine ( cioè , con riferimento ai motivi che si stanno cumulativamente esaminando), una specifica ed ulteriore ragione di inammissibilità, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Con detto mezzo è stata tra l’altro dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi lamentata l’omessa pronuncia circa le censure che il ricorrente avrebbe mosso, con l’appello, riguardo all’omessa allegazione della propria legittimazione attiva da parte siadi [OSCURATO:SOCIETA], sia di [OSCURATO:SOCIETA] e Prelios n.q. Tuttavia– al di là di tutto quanto già valutato sul tema della legittimazione attiva, nella disamina del primo motivo -, non risulta che il Saviotti abbia sollevato la specifica questione qui in discorso nell’ambito del giudizio di merito, difettandovi ogni riferimentonel ricorso. Ne deriva che, ove si tratti di questione nuova, essa non può essere proposta, per la prima volta, in questa sede di legittimità; se invece essa era stata già proposta in appello , non ne è stata data adeguata illustrazione nel corpo del ricorso per cassazione, che pertanto (per la detta ipotesi) non rispetta, sul punto, i requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c., donde l’inammissibilità della censura (ex plurimis, Cass. n. 16028/2023), che risulta dunque conclamata in ogni caso. 4.1 –Restano a tal punto da esaminare il quarto e l’ottavo motivo. Il quarto mezzo è inammissibile, per difetto di decisività. N. 25945/20R.G. Sul tema dell’eventus damni, la Corte ambrosiana, accogliendo la tesi delle appellate, ha evidenziato (p. 12 della sentenza impugnata) che “la presenza di ipoteche non esclud(e)di per sé la sussistenza del pregiudizio per il creditore chirografario, né compromett(e) l’esito dell’azione revocatoria da questo esperita, poiché le iscrizioni ipotecarie sono passibili di vicende modificative o estintive…”, di seguito riportando il p ertinente e condiviso principio affermato da Cass. n. 11892/2016, nonché da Cass. n. 20671/2018. In proposito, ritiene la Corte come il giudice d’appello abbia effettivamente reso una motivazione non in linea col “minimo costituzionale” della motivazione, ex art. 111, comma 6, Cost., giacché essa, pur pronunci ando la corretta regula iuris, ha tuttavia omesso di esplicitare le ragioni per cui ne sussistevano i presupposti con riguardo alla fattispecie al suo vaglio, non potendo affatto desumersi, dal cennato percorsoargomentativo, il perché l’atto dispositivo per cui è processo fosse idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni della Banca attrice (e della sua cessionaria). Occorre però evidenziare che tale deficit motivazio nale non può condurre alla cassazione della sentenza d’appello, sul punto, giacché lo stesso ricorrente, con le proprie allegazioni, ha finito col riconoscere l’assenza di decisività della censura(ossia, la sua in idoneità a determinare un diverso esito del giudizio) : nell’esposizione del mezzo in esame, infatti, il Saviotti deduce che il valore della quota indivisa dell’immobile, oggetto della compravendita in discorso, è pari ad € 49.500,00, mentre sulla stessa grava iscrizione ipotecaria in favore di [OSCURATO:PERSONA], “con un residuo che si aggira intorno ai 20.000,00” euro. N. 25945/20R.G. Contrariamente all’assunto del Saviotti, dunque, è indiscutibile – perché dallo stesso ricorrente riconosciuta, nei suoi contorni fattuali - la sussistenza della “prova di resistenza”circa l’interesse ad agire da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (e della sua cessionaria),giacché l’eventuale vendita forzata dell’immobile in parola p otrebbe potenzialmente (ed in ipotesi) soddisfare non solo – ed integralmente - il creditore ipotecario, ma anche, sul residuo ed almeno in parte , i creditori chirografari, tra cui certamente [OSCURATO:SOCIETA]. Pertanto, l’assenza di decisività del mezzo in esameresta conclamata (benché il vizio denunciato risulti sussistente), in quanto la rimessione al giudice del merito non condurrebbe comunque ad un diverso esito del giudizio per il ricorrente , donde l’inammissibilitàdel motivo. 5.1– L’ottavo mezzo , infine, è infondato , in tutte le sue articolazioni. Anzitutto, è indiscutibile che la legittima partecipazione al presente giudizio sia di [OSCURATO:SOCIETA], sia di Prelios n.q., per quanto già detto (v. par. 2.3 ss.), non consente già in linea astratta di considerare come superflue o sovrabbondanti ex art. 92, comma 1, c.p.c., le spese di lite spettanti a ciascuna di esse, con riguardo alla relativa attività difensiva,sicché la censura in discorso non può che essere disattesa. Stessa sorte segue, poi,la denuncia circa la pretesa violazione dell’art. 12 c.p.c.: come correttamente ritenuto dal giudice del merito, “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in N. 25945/20R.G. considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(Cass. n. 10089/2014; conf. Cass. n. 3697/2020).Il ricorso non offre spunti per determinare un mutamento della giurisprudenza di legittimità. 6.1 –In definitiva, il primo motivo è infondato, con correzione della motivazione nei termini sopra riportati; i motivi dal secondo al settimo sono inammissibili , mentre l’ottavo motivo è anch’esso infondato. Il ricorso è dunque rigettato . L e spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nulla va disposto nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso , con correzione della motivazione, e condanna i l ricorrentealla rifusione delle spese in favore di ciascuna controricorrente, che liquida in € 4.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto de