CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 26445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13778-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 792 D/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3222/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2007 vendette ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un immobile. Il contratto prevedeva il differimento del pagamento di una quota del prezzo, pari a 50.000 curo, alla data del 31 dicembre 2007. Nel 2010 la [OSCURATO:PERSONA], invocando il contratto quale titolo esecutivo, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti degli acquirenti per ottenere il pagamento del residuo prezzo. 2. I due debitori proposero opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., deducendo che l'immobile ad essi venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] presentava vari vizi costruttivi, per eliminare i quali avevano dovuto sostenere vari esborsi. Chiesero pertanto di compensare il credito risarcitorio da essi vantato con il residuo prezzo dovuto per l'acquisto dell'immobile. Gli opponenti convennero altresì in giudizio l'impresa costruttrice dell'immobile, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo che gli opponenti avevano rinunciato a far valere l'esistenza di vizi redibitori; che in ogni caso erano decaduti dalla relativa garanzia; che il credito era prescritto; che Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- la responsabilità per i vizi andava ascritta alla ditta costruttrice, e non al venditore. 4. Con sentenza 8 maggio 2014 n. 1424 il Tribunale di Bologna accolse l'opposizione e determinò il credito della società procedente, al netto del controcredito opposto in compensazione dagli acquirenti, nella misura di euro 15.659,98. Condannò altresì la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento, della somma di curo 15.611,90. La sentenza venne appellata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza 18 novembre 2019 n. 3222 la Corte d'appello di Bologna accolse parzialmente il gravame e rideterminò il credito della [OSCURATO:PERSONA] nella maggior somma di euro 16.609,98 (ovvero 50.000- 33.390,02). La Corte d'appello ritenne che: -) il vizio costruttivo rappresentato dalla inadeguatezza della barriera metallica posta a protezione di un lato del giardino, essendo un vizio occulto, era stato tempestivamente denunciato; -) il vizio costruttivo rappresentato dalla inadeguata pendenza di una porta-finestra era stato tardivamente denunciato, sicché gli opponenti erano decaduti dalla relativa garanzia; -) il vizio costruttivo rappresentato dalla mancanza di parapetto in una scala di passaggio era stato anch'esso tardivamente denunciato, con conseguente decadenza degli acquirenti; -) il danno derivato dall'esistenza dei vizi tardivamente denunciati ammontava complessivamente ad euro 950, che pertanto la Corte d'appello portò a diffalco del controcredito opposto in compensazione dagli acquirenti; Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- -) il venditore era tenuto a rispondere anche dei vizi derivati dall'imperfetta esecuzione di talune opere aggiuntive eseguite da parte della ditta costruttrice, in quanto già ultimate al momento della vendita; -) era infine inammissibile, per difetto di chiarezza e specificità, il motivo di appello con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il quantum debeatur. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la società ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Articola una censura così riassumibile: -) la Corte d'appello ha ritenuto che dovesse qualificarsi "vizio occulto" quello rappresentato dalla inadeguatezza della barriera metallica posta a protezione di un lato del giardino; -) tale vizio tuttavia non poteva ritenersi "occulto", poiché i due acquirenti avevano conferito ad un tecnico il compito di accertare l'esistenza di vizi nella proprietà da essi acquistata, vizi emersi altresì da un accertamento tecnico preventivo svolto nel 2010; -) la Corte d'appello, nondimeno, aveva omesso di considerare "tali risultanze". 1.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile, perché la censura di omesso esame del fatto non è prospettata secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza 8053/14 (e Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- cioè con la chiara indicazione di quale fatto sia stato omesso, quando sia stato provato, quando sia stato dedotto, perché fosse decisivo). 1.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché fa riferimento ad atti processuali (la denuncia dei vizi esistenti, l'incarico conferito dagli acquirenti all'ingegner [OSCURATO:PERSONA], l'accertamento tecnico preventivo) dei quali non si riferisce quando siano stati prodotti, da chi, e dove si trovino. 1.3. In terzo luogo, ma è quel che più rileva, il motivo è comunque inammissibile perché lo stabilire se un vizio redibitorio sia o non sia occulto è un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1490 c.c.. Nella illustrazione del motivo sostiene una tesi così riassumibile: -) gli acquirenti dell'immobile fecero realizzare a cura del costruttore varie modifiche (la realizzazione di un bagno), tenendone all'oscuro il venditore; -) la Corte d'appello tuttavia ritenne la società venditrice responsabile anche dei vizi presenti in tali parti dell'immobile, sul presupposto che al momento della vendita tali modifiche erano ultimate e note alla [OSCURATO:PERSONA]; -) tale decisione tuttavia fu erronea perché le prove raccolte dimostravano che al momento della vendita il bagno aggiuntivo realizzato su richiesta degli acquirenti non era stato ancora ultimato dalla ditta costruttrice. Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto anch'esso censura un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, quale è lo stabilire se un certo opus fosse stato o non fosse stato realizzato ad una certa data. 3. Col terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2730 c.c. e 228 c.p.c. Anche questo motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto la società venditrice responsabile per i vizi presenti in uno dei bagni dell'immobile oggetto del contratto. Deduce la ricorrente che la Corte d'appello ha rigettato tale motivo ritenendo che il rappresentante della ditta costruttrice, tale Maniscalchi, nel contrattare con gli acquirenti le modifiche da apportare all'immobile aveva agito anche in nome e per conto della società [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, prosegue la ricorrente, dell'esistenza di un potere rappresentativo in capo al suddetto Maniscalchi non vi era alcuna prova, ma solo le dichiarazioni rese dagli opponenti e dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sede di interrogatorio formale, come tali prive di efficacia probatoria. 3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo motivo di ricorso. Infatti, una volta formatosi il giudicato sull'accertamento secondo cui, al momento della vendita, l'immobile già comprendeva la porzione affetta da vizi, ne discende che il venditore è comunque tenuto a risponderne, a prescindere dalla circostanza che la parte viziata fosse stata fiasse-s.ta.ta realizzata, su richiesta degli acquirenti, dal costruttore piuttosto che dal venditore. Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -6- Il rilievo che precede rende non decisive le osservazioni svolte alla ricorrente nella memoria illustrativa, e concernenti l'inutilizzabilità ai fini del decidere delle dichiarazioni pro se ipsis compiute dagli odierni controricorrenti nel rendere l'interrogatorio formale. 4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 342 c.p.c.. La censura è rivolta avverso il capo della sentenza d'appello che ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo d'appello concernente la determinazione dell'ammontare dei danni sofferti dagli acquirenti in conseguenza dei vizi costruttivi presentati dall'immobile. 4.1. Nella illustrazione del motivo la ricorrente espone che: -) dopo la scoperta dei vizi, alcuni dei quali riguardanti le parti comuni dell'immobile, il condominio ritenne di affidare i lavori per l'eliminazione dei vizi non più alla [OSCURATO:PERSONA], ma ad un'altra impresa, remunerata con l'importo di euro 56.000 oltre IVA; -) nondimeno, a lavori ultimati, emersero ulteriori vizi, consistenti in infiltrazioni di acqua; -) di questi ulteriori vizi non poteva rispondere la [OSCURATO:PERSONA], ma solo l'impresa che aveva eseguito i lavori di restauro; -) nell'atto d'appello aveva dunque sostenuto che l'ammontare del danno "risarcibile da [OSCURATO:PERSONA] si è cristallivato nell'importo di euro 36.000+Iva. Tenuto conto che la quota dei signori [OSCURATO:PERSONA]Marone è di i / 8 il danno ammonta ad euro 8.340"; -) tale censura era chiara ed intelligibile, e pertanto erroneamente la Corte d'appello l'aveva ritenuta inammissibile ex articolo 342 c.p.c. 4.1. Il motivo è infondato. Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -7- [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato l'esecuzione forzata vantando un credito di euro 50.000. I debitori si sono opposti all'esecuzione opponendo in compensazione un controcredito illiquido, pari alle somme spese per l'eliminazione dei vizi costruttivi dell'immobile da essi acquistato. Il giudice di merito ha quantificato tale controcredito nella misura di curo 33.390,02, cifra che, a quanto è dato comprendere, includeva sia gli oneri pro quota per l'eliminazione dei difetti delle parti comuni, sia gli oneri per l'eliminazione dei difetti dalle parti in propietà esclusiva. Tale statuizione venne appellata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale invocò l'interruzione "del nesso causale fra danno e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la riferibilità delle nuove infiltrazioni può essere posta solo in capo alla impresa" cui erano stati affidati i lavori di eliminazione dei vizi. In mancanza di ulteriori chiarimenti, che era onere della ricorrente fornire e che non sono stati forniti, correttamente la Corte d'appello ha reputato inammissibile per difetto di chiarezza il motivo di gravame. Esso infatti era redatto in modo da rendere impossibile comprendere se l'appellante, con esso, avesse inteso dolersi: a) del fatto che le fossero stati addebitati danni causati dall'impresa chiamata ad eliminare i vizi preesistenti; b) del fatto che le fossero stati addebitati costi eccedenti quelli effettivamente sostenuti dagli acquirenti per il restauro; c) dal fatto che le fossero stati addebitati costi sostenuti non dagli acquirenti, ma da altri condòmini. 5. Col quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1282 c.c.. Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -8- La censura investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] gli interessi con decorrenza dalla domanda, e non dalla scadenza dell'obbligazione, ovvero dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.1. Il motivo è fondato. Sono gli stessi ricorrenti, infatti, ad ammettere che la [OSCURATO:PERSONA], col precetto, chiese il pagamento degli interessi. Il Tribunale, nell'accogliere in parte l'opposizione, nulla statuì in merito agli interessi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], così confermando il precetto. Tale statuizione non fu impugnata dai debitori. La Corte d'appello, pertanto, in mancanza di impugnazione da parte del debitore, non avrebbe potuto d'ufficio rideterminare la decorrenza degli interessi dovuti alla creditrice. 5.2. La ritenuta fondatezza del quinto motivo di ricorso non rende necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, condannando gli opponenti al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] degli interessi al saggio e con la decorrenza indicata nel precetto, da calcolarsi sul credito residuo vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], così come determinato dal giudice di merito. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; (-) dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; Ric. 2020 n. 13778 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -9- (-) accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., degli interessi al saggio e con la decorrenza indicati nel precetto, da calcolarsi sul credito residuo vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella misura stabilita dal giudice di merito; (-) c