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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23778/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8312/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso DECRETO PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1199/1971 del 12 settembre 2017, comunicato ai ricorrenti in data 23 novembre 2017, che ha deciso il Ricorso Straordinario ex artt. 8 ss.

DPR 1199/1971 avverso le DIA del 17 febbraio 2003.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel 2003, hanno depositato presso i competenti uffici comunali la DIA del 17 febbraio 2003, dichiarando di voler effettuare lavori di ristrutturazione edilizia afferenti al recupero abitativo del sottotetto di un immobile di loro proprietà.

Al termine dei lavori i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (c.d. sig.ri Lotito), proprietari di un’unità immobiliare confinante, ritenendo di essere stati pregiudicati dalle modifiche intervenute, hanno proposto contro i sig.ri Stella contestualmente: 1) un procedimento possessorio ex artt. 703 ss c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere la demolizione delle opere ed il ripristino della situazione quo ante; 2) un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la DIA del 17 febbraio 2003.

In primo grado il procedimento possessorio si è concluso con la sentenza del Tribunale di Milano n. 2789/2007 che ha rigettato le doglianze dei sig.ri Lotito.

In secondo grado i sig.ri Lotito hanno appellato la sentenza dinanzi alla Cda di Milano, richiedendone la riforma.

Nelle more del giudizio di secondo grado le parti hanno conciliato le controversie con atto di transazione del 14 gennaio 2008, e i sig.ri Lotito hanno rinunciato ad ogni diritto o azione verso i sig.ri Stella, nonché al Ricorso straordinario e all’appello.

Di conseguenza il giudizio di appello si è estinto.

Intanto nel 2003 i sig.ri Lotito avevano anche promosso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex L. 1199/1971, cui erano seguiti i motivi aggiunti notificati in data 1 luglio 2005, al fine di richiedere l’annullamento della DIA del 17 febbraio 2003.

Di seguito la scansione temporale degli eventi accaduti in relazione al ricorso straordinario: 1) il 17 ottobre 2007 si è tenuta l’adunanza della sezione consultiva del Consiglio di Stato che ha reso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, parere spedito al Ministero in data 17 marzo 2008; 2) In data 14 gennaio 2008 le parti hanno stipulato atto di transazione con cui i sig.ri Lotito hanno rinunciato al Ricorso straordinario; 3) L’atto di rinuncia è stato notificato al Comune di Milano in data 17 gennaio 2008 e ai sig.ri Stella in data 22 gennaio 2008, ed è stato trasmesso al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] - Divisione V in data 26 marzo 2008; 4) In data 25 febbraio 2009 il Ministero ha inviato al Consiglio di Stato l’atto di rinuncia al ricorso e ha propostoistanza si riesame; 5) In data 28 ottobre 2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto e gli sono succeduti come eredi i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6) L’istanza di riesame è stata discussa in data 11 giugno 2014 e la sezione consultiva del Consiglio di Stat o l’ha dichiarata inammissibile senza possibilità di riesame del parere in quanto era stato “reso precedentemente all’istanza di rinuncia al ricorso" e il potere consultivo del Cds si era già consumato con la spedizione del parere al ministero il 17 marzo 2008; 7) In data 23 novembre 2017 è stato notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il DPR del 12 settembre 2017, che ha disposto l’accoglimento del ricorso straordinario e l’annullamento della DIA del 17 febbraio 2003.

Avverso il DPR del 12 settembre 2017 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla scorta di due motivi.

Resiste il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1) Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 360 ultimo comma e 362 cpc, Art. 111 Cost. per violazione dell’art. 100 cpc e del principio che prescrive la necessità che l’interesse alla pronuncia permanga fino alla stessa e che la questione del venir meno dell’interesse sia rilevabile d’ufficio.

Il ricorrente lamenta che vi sia stata una decisione del ricorso straordinario nonostante la carenza di interesse dei ricorrenti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dal momento che gli stessi avevano rinunciato al ricorso in seguito all’atto di transazione del 14 gennaio 2008.

Sostengono i ricorrenti che se il potere decisorio spetta al Presidente della Repubblica e non al Cds, e se detto potere permane fino a quando vi è interesse alla decisione, venuto meno questo cade il potere stesso, a prescindere dal fatto che il Cds abbia o meno già esaurito il proprio potere consultivo. 2) Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 360 ultimo comma e 362 cpc, Art. 111 Cost. per violazione dell’art. 14 del DPR 1199/1971 nel testo allora vigente.

Il ricorrente lamenta che, ai sensi dell’art. 14 DPR 1199/1971, normativa vigente al momento dell’introduzione del ricorso straordinario (ante modifica intervenuta con L. 69/2009), il Presidente della Repubblica avrebbe avuto la possibilità di decidere in difformità rispetto al parere reso dal Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui avrebbe potuto sottoporre la questione.

I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U.3/11/2016 nr. 22237), “Come affermato da queste Sezioni Unite, «la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 -che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale -e l'art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta "giurisdizionalizzazione" dell'istituto» (Cass., S.U.,n. 23464 del 2012; Cass., S.U., n. 19876 del 2015)”.

Il ricorso proponibile avverso la decisione su ricorso straordinario è dunque quello di cui agli artt. 111, comma ottavo, Cost., e 362, primo comma, cod.proc. civ., e quindi esclusivamente il ricorso per motivi di giurisdizione mentre il caso di specie non potrebbe essere sussunto nell’ambito della questione giurisdizione ma, piuttosto, riguarderebbe la possibilità di mutare il provvedimento emanato, per intervenuta successiva rinuncia; in ogni caso il motivo è infondato, poiché una volta esercitata la potestas decidendi, l’organo dotato di tale potestà si spoglia della ulteriore cognizione dei fatti causa, con conseguente consumazione del proprio potere.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, in favore della parte controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 3.600 ,00 complessive oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8312/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso DECRETO PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1199/1971 del 12 settembre 2017, comunicato ai ricorrenti in data 23 novembre 2017, che ha deciso il Ricorso Straordinario ex artt. 8 ss. DPR 1199/1971 avverso le DIA del 17 febbraio 2003. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel 2003, hanno depositato presso i competenti uffici comunali la DIA del 17 febbraio 2003, dichiarando di voler effettuare lavori di ristrutturazione edilizia afferenti al recupero abitativo del sottotetto di un immobile di loro proprietà. Al termine dei lavori i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (c.d. sig.ri Lotito), proprietari di un’unità immobiliare confinante, ritenendo di essere stati pregiudicati dalle modifiche intervenute, hanno proposto contro i sig.ri Stella contestualmente: 1) un procedimento possessorio ex artt. 703 ss c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere la demolizione delle opere ed il ripristino della situazione quo ante; 2) un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la DIA del 17 febbraio 2003. In primo grado il procedimento possessorio si è concluso con la sentenza del Tribunale di Milano n. 2789/2007 che ha rigettato le doglianze dei sig.ri Lotito. In secondo grado i sig.ri Lotito hanno appellato la sentenza dinanzi alla Cda di Milano, richiedendone la riforma. Nelle more del giudizio di secondo grado le parti hanno conciliato le controversie con atto di transazione del 14 gennaio 2008, e i sig.ri Lotito hanno rinunciato ad ogni diritto o azione verso i sig.ri Stella, nonché al Ricorso straordinario e all’appello. Di conseguenza il giudizio di appello si è estinto. Intanto nel 2003 i sig.ri Lotito avevano anche promosso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex L. 1199/1971, cui erano seguiti i motivi aggiunti notificati in data 1 luglio 2005, al fine di richiedere l’annullamento della DIA del 17 febbraio 2003. Di seguito la scansione temporale degli eventi accaduti in relazione al ricorso straordinario: 1) il 17 ottobre 2007 si è tenuta l’adunanza della sezione consultiva del Consiglio di Stato che ha reso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, parere spedito al Ministero in data 17 marzo 2008; 2) In data 14 gennaio 2008 le parti hanno stipulato atto di transazione con cui i sig.ri Lotito hanno rinunciato al Ricorso straordinario; 3) L’atto di rinuncia è stato notificato al Comune di Milano in data 17 gennaio 2008 e ai sig.ri Stella in data 22 gennaio 2008, ed è stato trasmesso al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] - Divisione V in data 26 marzo 2008; 4) In data 25 febbraio 2009 il Ministero ha inviato al Consiglio di Stato l’atto di rinuncia al ricorso e ha propostoistanza si riesame; 5) In data 28 ottobre 2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto e gli sono succeduti come eredi i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6) L’istanza di riesame è stata discussa in data 11 giugno 2014 e la sezione consultiva del Consiglio di Stat o l’ha dichiarata inammissibile senza possibilità di riesame del parere in quanto era stato “reso precedentemente all’istanza di rinuncia al ricorso" e il potere consultivo del Cds si era già consumato con la spedizione del parere al ministero il 17 marzo 2008; 7) In data 23 novembre 2017 è stato notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il DPR del 12 settembre 2017, che ha disposto l’accoglimento del ricorso straordinario e l’annullamento della DIA del 17 febbraio 2003. Avverso il DPR del 12 settembre 2017 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla scorta di due motivi. Resiste il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1) Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 360 ultimo comma e 362 cpc, Art. 111 Cost. per violazione dell’art. 100 cpc e del principio che prescrive la necessità che l’interesse alla pronuncia permanga fino alla stessa e che la questione del venir meno dell’interesse sia rilevabile d’ufficio. Il ricorrente lamenta che vi sia stata una decisione del ricorso straordinario nonostante la carenza di interesse dei ricorrenti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dal momento che gli stessi avevano rinunciato al ricorso in seguito all’atto di transazione del 14 gennaio 2008. Sostengono i ricorrenti che se il potere decisorio spetta al Presidente della Repubblica e non al Cds, e se detto potere permane fino a quando vi è interesse alla decisione, venuto meno questo cade il potere stesso, a prescindere dal fatto che il Cds abbia o meno già esaurito il proprio potere consultivo. 2) Violazione e falsa applicazione di legge ex artt. 360 ultimo comma e 362 cpc, Art. 111 Cost. per violazione dell’art. 14 del DPR 1199/1971 nel testo allora vigente. Il ricorrente lamenta che, ai sensi dell’art. 14 DPR 1199/1971, normativa vigente al momento dell’introduzione del ricorso straordinario (ante modifica intervenuta con L. 69/2009), il Presidente della Repubblica avrebbe avuto la possibilità di decidere in difformità rispetto al parere reso dal Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui avrebbe potuto sottoporre la questione. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U.3/11/2016 nr. 22237), “Come affermato da queste Sezioni Unite, «la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 -che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale -e l'art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta "giurisdizionalizzazione" dell'istituto» (Cass., S.U.,n. 23464 del 2012; Cass., S.U., n. 19876 del 2015)”. Il ricorso proponibile avverso la decisione su ricorso straordinario è dunque quello di cui agli artt. 111, comma ottavo, Cost., e 362, primo comma, cod.proc. civ., e quindi esclusivamente il ricorso per motivi di giurisdizione mentre il caso di specie non potrebbe essere sussunto nell’ambito della questione giurisdizione ma, piuttosto, riguarderebbe la possibilità di mutare il provvedimento emanato, per intervenuta successiva rinuncia; in ogni caso il motivo è infondato, poiché una volta esercitata la potestas decidendi, l’organo dotato di tale potestà si spoglia della ulteriore cognizione dei fatti causa, con conseguente consumazione del proprio potere. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, in favore della parte controricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 3.600 ,00 complessive oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ric
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