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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20730/2026

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ricorrente -controNumero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026LICCIARDELLO Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il 13.12.1947PULVIRENTI Rosaria, nata ad Acireale il 06/04/1983nella qualità di eredi di PULVIRENTI Francescorappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado della Sicilia n.9857/05/2022 depositata in data 21.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 12.03.2014, Francesco PULVIRENTI, successivamentedeceduto, richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta diregistro e tributi minori, relativi ad una sentenza di divisione ereditaria, perl’importo complessivo di euro 4.067,00 e versati dallo stesso in data28.04.2010.2.

L’istanza era motivata dal pregresso integrale versamento dei tributida parte del coobbligato in solido PULVIRENTI Lucia in data 06.04.2010,circostanza che il contribuente aveva appreso solo dopo il pagamento dellasomma della quale chiedeva la ripetizione.3.

L’Ufficio negava il rimborso, in quanto la richiesta era stata avanzataoltre il termine triennale di cui all’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131 del1986, da calcolare dalla data del versamento, ossia il 28.04.2010 a frontedi istanza avanzata solo in data 12.03.2014.Numero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/20264.

Avverso il provvedimento di diniego il contribuente proponevaricorso davanti alla C.T.P. di Catania, deducendo la decorrenza del terminedalla data di conoscenza della causa di rimborso (in particolare, il06.08.2013, giorno in cui era stato stipulato con il coobbligato un accordotransattivo avente ad oggetto la divisione dell’asse ereditario), piuttosto chedal versamento dell’indebito, come, viceversa, ritenutodall’[OSCURATO:PERSONA].5.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che il rispettodei termini da parte del contribuente per avanzare l’istanza, decorrenti,secondo un’interpretazione «costituzionalmente orientata», dalla data dellaconoscenza da parte del contribuente medesimo dell’avvenuto pregressopagamento da parte del coobbligato, piuttosto che, come sostenutodall’Agenzia costituitasi in giudizio, dal versamento dell’importo.

Rilevava inproposito la C.T.P. che la decadenza «deve essere pur sempre il frutto di uncomportamento consapevole di colui che decade dal diritto».6.

Avverso la citata sentenza proponeva appello l’Ufficio, ribadendo latesi della decorrenza del termine triennale dal versamento dell’indebito,piuttosto che dalla conoscenza del fatto fondante il diritto di ripetizione.7.

Il contribuente non si costituiva in secondo grado.8.

Il giudice di appello rigettava il ricorso, ritenendo l’applicabilitàdell’art. 2033 c.c., così motivando: «… Di contro l’art. 2033 c.c. stabilisceche “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò cheha pagato”.

Questa disposizione, certamente di carattere generale,costituisce il caso del c.d. indebito oggettivo, che fa sorgere in capo asoggetto che abbia eseguito un pagamento non dovuto, il diritto a ripeterequanto pagato.

Il termine di prescrizione nel caso di indebito oggettivo ècertamente quello previsto dall’art. 2946 del c.c., il quale dispone che “salvii casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono perNumero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026prescrizione con il decorso di dieci anni”.

Tale termine decennale cominciaa decorrere, per disposizione dell’art. 2935, c.c., “dal giorno in cui il dirittopuò essere fatto valere”.

Alla fattispecie va applicata la prescrizionedecennale in quanto si tratta di imposta di registro già riscossa, che l'Ufficionon poteva riscuotere una seconda volta e quindi non dovuta.

Il secondopagamento così ha determinato un indebito oggettivo, che consentelegittimamente di proporre istanza di rimborso nell'ordinario terminedecennale, in quanto l'azione di rimborso delle imposte pagate e non dovute(art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546) rientra nello schema dellaripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

Nel caso di azione diripetizione di indebito oggettivo per avere l'attore nuovamente eseguito ilpagamento dell'importo erariale - che già aveva assolto - da quellointimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, è stato affermato il principio percui “l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha natura restitutoriae non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed ildestinatario di pagamento privo di causa acquirenti”. (Cass.civ., sez.

II,27/07/2007, n. 16637).

Provati i fatti sui quali si fonda la domanda, chenon sono stati neppure contestati, il contribuente ha diritto quindi alrimborso richiesto con l’istanza avanzata entro il termine di cui al cit. art.2946 c.c.., che conseguentemente va accolta e la decisione impugnata vaconfermata».9.

Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo.10.

Quali controricorrenti si sono costituiti nel giudizio di legittimità glieredi di PULVIRENTI Francesco, nel frattempo deceduto, e LICCIARDELLOMaria e PULVIRENTI Rosaria, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.11.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 14.05.2026.Numero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. 131 del 1986 (c.d.

TUR) nonchédegli artt. 2033 e 2946 c.c. in combinato disposto tra loro in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.).L’Ufficio lamenta, in particolare, l’applicazione, al caso di specie, daparte del giudice di appello, dell’art. 2133 c.c., non applicabile in presenzadi norma speciale e riguardante «il pagamento indebito tout court»,sussistente nel caso di difetto originario del credito, diverso dal «pagamento“astrattamente debito”, ma “concretamente indebito”», come l’impostadovuta, ma versata due volte, alla quale si applica la disciplinaspecificamente prevista in materia di rimborso.1.1.

La questione, più volte affrontata da questa Corte in casi diversi,ma omogenei dal punto di vista degli interessi in gioco e dei principiapplicabili, involge opposte situazioni astrattamente meritevoli di tutela, lacui confliggenza impone un necessario bilanciamento alla luce dei principifondamentali dell’ordinamento.

Da una parte, infatti, viene inconsiderazione l’interesse del contribuente a poter ottenere la restituzionedelle somme indebitamente versate e rispetto alle quali si è verificato uningiusto, ancorché incolpevole, arricchimento della p.a.

Dall’altra parte, ostaalla ripetizione della somma l’interesse pubblico alla certezza dei rapportigiuridici, il quale impone l’individuazione di un limite, principalmente dicarattere temporale, oltre il quale non deve essere possibile porli indiscussione, a prescindere dalla fondatezza delle pretese avanzate daititolari dei correlati diritti.

In tale ambito e in funzione di tale esigenza sonoprevisti termini di decadenza per la tutela dei diritti e delle situazionigiuridicamente rilevanti.Numero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/20261.2.

La questione controversa nella specie riguarda il dies a quo delladecadenza, secondo i giudici di merito da fissare, in otticacostituzionalmente orientata, dalla data nella quale il contribuente è statoposto nella condizione di essere consapevole del proprio diritto allaripetizione con la conoscenza del doppio pagamento dell’imposta; secondol’Ufficio, sulla base del tenore letterale dell’art. 77 cit., dalla data diesecuzione del pagamento o dell’insorgenza oggettiva dell’indebito, sesuccessiva.1.3.

Da ultimo, questa Corte (Cass. n. 25754 del 2025) ha affrontato laquestione ponendosi il problema della composizione e bilanciamento dei duecitati contrapposti interessi e della compatibilità della tesi basatasull’applicazione letterale della norma con i principi fondamentali del nostroordinamento e previsti in ambito unionale.

Nella comparazione tra i predettiinteressi, questa Corte, conformemente ai principi espressi sul punto dalleSS.UU. (Cass.

SS.UU. n. 13676/2014), ha ritenuto in ogni caso prevalentequello della certezza dei rapporti già esauriti, che costituisce limite ancheagli effetti caducatori delle sentenza della Corte Costituzionale.

Analogoprincipio è stato espresso in merito al dies a quo della decorrenza dei terminiper le richieste di rimborso di imposta con riferimento alle pronunce dellaCorte di Giustizia UE, nel caso di dichiarazione di incompatibilità delle normeinterne con quelle unionali (v.

Cass. n. 13959/2016).2.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione dellasentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cortepuò decidere nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.3.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna i controricorrenti alla rifusione alla ricorrente delle spese delgiudizio, che liquida in euro 1.800,00 per compensi in relazione al giudiziodi legittimità, oltre spese prenotate a debito; in euro 1.800,00 per compensiin relazione al giudizio di primo grado; in euro 2.000,00 per compensi inrelazione al giudizio di secondo grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -controNumero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026LICCIARDELLO Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il 13.12.1947PULVIRENTI Rosaria, nata ad Acireale il 06/04/1983nella qualità di eredi di PULVIRENTI Francescorappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II Grado della Sicilia n.9857/05/2022 depositata in data 21.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 12.03.2014, Francesco PULVIRENTI, successivamentedeceduto, richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta diregistro e tributi minori, relativi ad una sentenza di divisione ereditaria, perl’importo complessivo di euro 4.067,00 e versati dallo stesso in data28.04.2010.2. L’istanza era motivata dal pregresso integrale versamento dei tributida parte del coobbligato in solido PULVIRENTI Lucia in data 06.04.2010,circostanza che il contribuente aveva appreso solo dopo il pagamento dellasomma della quale chiedeva la ripetizione.3. L’Ufficio negava il rimborso, in quanto la richiesta era stata avanzataoltre il termine triennale di cui all’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131 del1986, da calcolare dalla data del versamento, ossia il 28.04.2010 a frontedi istanza avanzata solo in data 12.03.2014.Numero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/20264. Avverso il provvedimento di diniego il contribuente proponevaricorso davanti alla C.T.P. di Catania, deducendo la decorrenza del terminedalla data di conoscenza della causa di rimborso (in particolare, il06.08.2013, giorno in cui era stato stipulato con il coobbligato un accordotransattivo avente ad oggetto la divisione dell’asse ereditario), piuttosto chedal versamento dell’indebito, come, viceversa, ritenutodall’[OSCURATO:PERSONA].5. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che il rispettodei termini da parte del contribuente per avanzare l’istanza, decorrenti,secondo un’interpretazione «costituzionalmente orientata», dalla data dellaconoscenza da parte del contribuente medesimo dell’avvenuto pregressopagamento da parte del coobbligato, piuttosto che, come sostenutodall’Agenzia costituitasi in giudizio, dal versamento dell’importo. Rilevava inproposito la C.T.P. che la decadenza «deve essere pur sempre il frutto di uncomportamento consapevole di colui che decade dal diritto».6. Avverso la citata sentenza proponeva appello l’Ufficio, ribadendo latesi della decorrenza del termine triennale dal versamento dell’indebito,piuttosto che dalla conoscenza del fatto fondante il diritto di ripetizione.7. Il contribuente non si costituiva in secondo grado.8. Il giudice di appello rigettava il ricorso, ritenendo l’applicabilitàdell’art. 2033 c.c., così motivando: «… Di contro l’art. 2033 c.c. stabilisceche “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò cheha pagato”. Questa disposizione, certamente di carattere generale,costituisce il caso del c.d. indebito oggettivo, che fa sorgere in capo asoggetto che abbia eseguito un pagamento non dovuto, il diritto a ripeterequanto pagato. Il termine di prescrizione nel caso di indebito oggettivo ècertamente quello previsto dall’art. 2946 del c.c., il quale dispone che “salvii casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono perNumero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale termine decennale cominciaa decorrere, per disposizione dell’art. 2935, c.c., “dal giorno in cui il dirittopuò essere fatto valere”. Alla fattispecie va applicata la prescrizionedecennale in quanto si tratta di imposta di registro già riscossa, che l'Ufficionon poteva riscuotere una seconda volta e quindi non dovuta. Il secondopagamento così ha determinato un indebito oggettivo, che consentelegittimamente di proporre istanza di rimborso nell'ordinario terminedecennale, in quanto l'azione di rimborso delle imposte pagate e non dovute(art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546) rientra nello schema dellaripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. Nel caso di azione diripetizione di indebito oggettivo per avere l'attore nuovamente eseguito ilpagamento dell'importo erariale - che già aveva assolto - da quellointimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, è stato affermato il principio percui “l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha natura restitutoriae non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed ildestinatario di pagamento privo di causa acquirenti”. (Cass.civ., sez. II,27/07/2007, n. 16637). Provati i fatti sui quali si fonda la domanda, chenon sono stati neppure contestati, il contribuente ha diritto quindi alrimborso richiesto con l’istanza avanzata entro il termine di cui al cit. art.2946 c.c.., che conseguentemente va accolta e la decisione impugnata vaconfermata».9. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo.10. Quali controricorrenti si sono costituiti nel giudizio di legittimità glieredi di PULVIRENTI Francesco, nel frattempo deceduto, e LICCIARDELLOMaria e PULVIRENTI Rosaria, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.11. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 14.05.2026.Numero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. 131 del 1986 (c.d. TUR) nonchédegli artt. 2033 e 2946 c.c. in combinato disposto tra loro in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.).L’Ufficio lamenta, in particolare, l’applicazione, al caso di specie, daparte del giudice di appello, dell’art. 2133 c.c., non applicabile in presenzadi norma speciale e riguardante «il pagamento indebito tout court»,sussistente nel caso di difetto originario del credito, diverso dal «pagamento“astrattamente debito”, ma “concretamente indebito”», come l’impostadovuta, ma versata due volte, alla quale si applica la disciplinaspecificamente prevista in materia di rimborso.1.1. La questione, più volte affrontata da questa Corte in casi diversi,ma omogenei dal punto di vista degli interessi in gioco e dei principiapplicabili, involge opposte situazioni astrattamente meritevoli di tutela, lacui confliggenza impone un necessario bilanciamento alla luce dei principifondamentali dell’ordinamento. Da una parte, infatti, viene inconsiderazione l’interesse del contribuente a poter ottenere la restituzionedelle somme indebitamente versate e rispetto alle quali si è verificato uningiusto, ancorché incolpevole, arricchimento della p.a. Dall’altra parte, ostaalla ripetizione della somma l’interesse pubblico alla certezza dei rapportigiuridici, il quale impone l’individuazione di un limite, principalmente dicarattere temporale, oltre il quale non deve essere possibile porli indiscussione, a prescindere dalla fondatezza delle pretese avanzate daititolari dei correlati diritti. In tale ambito e in funzione di tale esigenza sonoprevisti termini di decadenza per la tutela dei diritti e delle situazionigiuridicamente rilevanti.Numero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/20261.2. La questione controversa nella specie riguarda il dies a quo delladecadenza, secondo i giudici di merito da fissare, in otticacostituzionalmente orientata, dalla data nella quale il contribuente è statoposto nella condizione di essere consapevole del proprio diritto allaripetizione con la conoscenza del doppio pagamento dell’imposta; secondol’Ufficio, sulla base del tenore letterale dell’art. 77 cit., dalla data diesecuzione del pagamento o dell’insorgenza oggettiva dell’indebito, sesuccessiva.1.3. Da ultimo, questa Corte (Cass. n. 25754 del 2025) ha affrontato laquestione ponendosi il problema della composizione e bilanciamento dei duecitati contrapposti interessi e della compatibilità della tesi basatasull’applicazione letterale della norma con i principi fondamentali del nostroordinamento e previsti in ambito unionale. Nella comparazione tra i predettiinteressi, questa Corte, conformemente ai principi espressi sul punto dalleSS.UU. (Cass. SS.UU. n. 13676/2014), ha ritenuto in ogni caso prevalentequello della certezza dei rapporti già esauriti, che costituisce limite ancheagli effetti caducatori delle sentenza della Corte Costituzionale. Analogoprincipio è stato espresso in merito al dies a quo della decorrenza dei terminiper le richieste di rimborso di imposta con riferimento alle pronunce dellaCorte di Giustizia UE, nel caso di dichiarazione di incompatibilità delle normeinterne con quelle unionali (v. Cass. n. 13959/2016).2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione dellasentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cortepuò decidere nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.3. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 10865/2023Numero sezionale 4133/2026Numero di raccolta generale 20730/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna i controricorrenti alla rifusione alla ricorrente delle spese delgiudizio, che liquida in euro 1.800,00 per compensi in relazione al giudiziodi legittimità, oltre spese prenotate a debito; in euro 1.800,00 per compensiin relazione al giudizio di primo grado; in euro 2.000,00 per compensi inrelazione al giudizio di secondo grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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