CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 08489/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ERITREA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso - presentato dall'imputato che in primo grado è stato giudicato con rito abbreviato - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 25 giugno 2024, con deposito della motivazione il successivo 27 giugno. Il ricorso è stato depositato il 24 settembre 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen., il 9 settembre 2024; Rilevato che in primo grado l'imputato risultava presente, non potendo dunque trovare applicazione la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza e che nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l'imputato manifestato la volontà di comparire. Pertanto, opera anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.