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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2021

Cassazione n. 25299/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal-Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ZL Pubblico 'Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo wo ti..osie;ouvuzuvei_ sft,‘ e 4,1 '\321\ [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 9 aprile 2021 indicata in epigrafe con la quale è stata integralmente confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 4 Digs n.74 del 2000 perché, in qualità di titolare della ditta individuale "D&V di [OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le imposte sui reddito e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, evadendo le imposte per un importo superiore a euro 150.000,00 e sottraendo all'imposizione elementi attivi per un importo totale superiore del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

2. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge dell'art. 23 bis comma 8 del d.l. 137/2020 conv. in legge n.176/2020, nonché degli artt. 523, 178 e 179 cod proc. pen.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 23 comma 1 e 3 bis della d.l. 137/2020, ai sensi del quale le udienze del giudizio di appello si svolgono in camera di consiglio senza la partecipazione dei difensori e del pubblico ministero, salvo richiesta espressa di trattazione orale.

Infatti la Corte di appello aveva emesso e notificato a mezzo pec in data 16 novembre 2020, decreto di citazione con fissazione dell'udienza per il 19 febbraio 2021.

Pertanto, una volta emesso il provvedimento di fissazione dell'udienza, non si sarebbe dovuto applicare il comma 1 dell'art. 23 bis, ma la disposizione derogatoria prevista nel comma 8 del medesimo articolo, che esclude l'applicazione della disciplina emergenziale per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020, ossia tra il 9 e il 24 novembre 2020.

Ritiene quindi il ricorrente che, posto che il decreto di citazione è stato emesso in data 16 novembre 2020, ossia nell'intervallo di tempo racchiuso tra il 9 e il 24 novembre 2020, l'udienza del 19 febbraio 2021 avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria e obbligatoria delle parti, senza necessità di alcuna espressa richiesta.

Invece in data 8 febbraio 2021 è pervenuta al difensore comunicazione della trattazione in camera di consiglio senza le parti.

La difesa, nel presentare le conclusioni entro cinque giorni prima dell'udienza camerale, ha eccepito la nullità e invalidità dell'udienza del 19 febbraio le cui modalità di svolgimento, a norma del comma 8 della legge n. 176 del 2020, dovevano svolgersi con la presenza obbligatoria delle parti, in applicazione del gomma 8 dell'art. 23 bis.

La Corte ha quindi rinviato l'udienza alla data del 9 aprile 2021, rinnovando l'avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale della causa, senza applicare però la disciplina derogatoria prevista per i casi di fissazione dell'udienza dal 9 al 24 novembre 2020, che prevedeva invece l'applicazione della disciplina ordinaria, ossia la trattazione obbligatoria - e non facoltativa- con la presenza delle parti.

2.1. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 4 del D.Igs. n.74 del 2000, rappresentandosi che il giudice di merito ha dedotto l'elemento soggettivo del dolo specifico del fine di evasione in via presuntiva, basandosi solamente sulla discrepanza tra gli elementi attivi dichiarati e quelli effettivamente dichiarati, senza fornire alcuna prova della volontà del ricorrente di evadere le imposte, anzi ammettendo che egli ha sempre regolarmente fatturato tutti gli elementi attivi per l'anno d'imposta 2011.

2.2. Infine, con un terzo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello avrebbe fondato il diniego delle attenuanti generiche esclusivamente facendo riferimento a quanto motivato dal giudice di primo grado e richiamando i precedenti penali senza altro aggiungere; elementi che, di per sé, non sono preclusivi della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte di Appello di Milano relativamente alle attenuanti generiche e rigettarsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Nel caso di specie, il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione dei principi stabiliti a pena di nullità in ordine l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

Infatti, sebbene la Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, in data 8 febbraio 2021 abbia notificato all'appellante e al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione in camera di consiglio non partecipata, senza fare alcun riferimento alla disciplina dettata dall'art. 23 D.L. n. 149/2020 in ordine alla facoltà di presentare nei termini previsti dalla norma richiesta di partecipazione all'udienza, tuttavia, preso atto delle eccezioni formulate dalla difesa, ha rinviato l'udienza alla data del 9 aprile 2021 dando avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale della causa nei termini, essendo stata prorogata la disciplina emergenziale fino al 30 aprile 2020.

Di di tale facoltà il ricorrente non si è affatto avvalso, non facendo alcuna espressa richiesta e palesando così uno scarso interesse alla partecipazione all'udienza della quale si duole in questa sede.

Neppure ricorre l'applicazione della disposizione derogatoria contenuta nel comma 8 dell'art. 23 bis citato del d.l. 137/2020 conv. in legge n.176/2020.

Infatti il ricorrente ne assume una interpretazione erronea: ritiene che il solo fatto che la Corte di appello di Milano abbia emesso e comunicato decreto di citazione in data 16 novembre (ossia nella fascia di tempo racchiusa tra il 9e il 24 novembre) costituisca fattispecie concreta che rientri nella disposizione derogatoria e transitoria di cui al comma 8 - e non nella previsione generale contenuta nei commi 1 e 3 della citata disposizione.

Ritiene quindi che- qualunque sia la data in cui l'udienza avrebbe dovuto essere celebrata - la trattazione della causa dovevitavvenire con la presenza obbligatoria delle ti A 71 9 parti.

Tuttavia un'interpretazione letterale e teleologica della norma non consente di accedere a tale tesi, in quanto non tiene conto della natura emergenziale della normativa introdotta in via d'urgenza con decreto legge del 28 ottobre 2020, n.137, recante "disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID.19", poi convertito in con legge del 18 dicembre 2020 n. 176, che prevedeva tale deroga solo per quelle udienza fissate in una fascia temporale talmente vicina da impedire il rispetto dei termini richiesti per comunicare la richiesta dì trattazione orale.

Ne segue che la disposizione contenuta nel comma 8 deve essere interpretata come norma transitoria e derogatoria che consente, solo per le udienze già fissate e da celebrarsi nell'arco temporale racchiuso tra il 9 e il 24 novembre, ovvero a ridosso dell'entrata in vigore del decreto-legge, il mantenimento del rito ordinario e quindi l'applicazione delle norme processuali in tema di partecipazione necessaria, senza necessità di formulare espressa richiesta di trattazione orale.

Nel caso di specie invece l'udienza era fissata per il 19 febbraio 2021 ed è stata celebrata il 9 aprile 2021, quando era ancora vigente la disciplina emergenziale e il ricorrente, al quale è stato dato avviso ritualmente, non ha fatto richiesta di trattazione oraleiné depositato note conclusive. 2.11 secondo e il terzo motivo sì collocano al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito.

Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, con riferimento alla prova del dolo specifico, a pagina 3 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha evidenziato che " la prova del dolo specifico si ricava agevolmente dalle modalità del fatto e dalla notevole discrepanza tra gli importi dichiarati e quelli effettivamente fatturati"...

" siffatte conclusioni in punto di fatto sono significativamente indicative del fine di evasione perseguito dall'imputato ed escludono totalmente che lo stesso possa essere incorso in errori nella fase di compilazione della dichiarazione".

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo dì discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa -e , per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U.., 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207941).

3. Anche in ordine al terzo motivo, le determinazioni del giudice sono immuni da vizi logico- giuridici, laddove, ha condiviso il diniego da parte del Tribunale delle circostanze generiche in ragione dei gravi precedenti penali, che vengono espressamente elencati, e che sono ritenuti indicativi della capacità a delinquere e della pericolosità sociale dell'imputato.

Peraltro, si osserva che il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il diniego delle attenuanti . 4 generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongono gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Cass., Sez.1, n.33951 del 19/05/ 2021).

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal-Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ZL Pubblico 'Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo wo ti..osie;ouvuzuvei_ sft,‘ e 4,1 '\321\ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 9 aprile 2021 indicata in epigrafe con la quale è stata integralmente confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 4 Digs n.74 del 2000 perché, in qualità di titolare della ditta individuale "D&V di [OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le imposte sui reddito e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, evadendo le imposte per un importo superiore a euro 150.000,00 e sottraendo all'imposizione elementi attivi per un importo totale superiore del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. 2. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge dell'art. 23 bis comma 8 del d.l. 137/2020 conv. in legge n.176/2020, nonché degli artt. 523, 178 e 179 cod proc. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 23 comma 1 e 3 bis della d.l. 137/2020, ai sensi del quale le udienze del giudizio di appello si svolgono in camera di consiglio senza la partecipazione dei difensori e del pubblico ministero, salvo richiesta espressa di trattazione orale. Infatti la Corte di appello aveva emesso e notificato a mezzo pec in data 16 novembre 2020, decreto di citazione con fissazione dell'udienza per il 19 febbraio 2021. Pertanto, una volta emesso il provvedimento di fissazione dell'udienza, non si sarebbe dovuto applicare il comma 1 dell'art. 23 bis, ma la disposizione derogatoria prevista nel comma 8 del medesimo articolo, che esclude l'applicazione della disciplina emergenziale per i procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020, ossia tra il 9 e il 24 novembre 2020. Ritiene quindi il ricorrente che, posto che il decreto di citazione è stato emesso in data 16 novembre 2020, ossia nell'intervallo di tempo racchiuso tra il 9 e il 24 novembre 2020, l'udienza del 19 febbraio 2021 avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria e obbligatoria delle parti, senza necessità di alcuna espressa richiesta. Invece in data 8 febbraio 2021 è pervenuta al difensore comunicazione della trattazione in camera di consiglio senza le parti. La difesa, nel presentare le conclusioni entro cinque giorni prima dell'udienza camerale, ha eccepito la nullità e invalidità dell'udienza del 19 febbraio le cui modalità di svolgimento, a norma del comma 8 della legge n. 176 del 2020, dovevano svolgersi con la presenza obbligatoria delle parti, in applicazione del gomma 8 dell'art. 23 bis. La Corte ha quindi rinviato l'udienza alla data del 9 aprile 2021, rinnovando l'avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale della causa, senza applicare però la disciplina derogatoria prevista per i casi di fissazione dell'udienza dal 9 al 24 novembre 2020, che prevedeva invece l'applicazione della disciplina ordinaria, ossia la trattazione obbligatoria - e non facoltativa- con la presenza delle parti. 2.1. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 4 del D.Igs. n.74 del 2000, rappresentandosi che il giudice di merito ha dedotto l'elemento soggettivo del dolo specifico del fine di evasione in via presuntiva, basandosi solamente sulla discrepanza tra gli elementi attivi dichiarati e quelli effettivamente dichiarati, senza fornire alcuna prova della volontà del ricorrente di evadere le imposte, anzi ammettendo che egli ha sempre regolarmente fatturato tutti gli elementi attivi per l'anno d'imposta 2011. 2.2. Infine, con un terzo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe fondato il diniego delle attenuanti generiche esclusivamente facendo riferimento a quanto motivato dal giudice di primo grado e richiamando i precedenti penali senza altro aggiungere; elementi che, di per sé, non sono preclusivi della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte di Appello di Milano relativamente alle attenuanti generiche e rigettarsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie, il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione dei principi stabiliti a pena di nullità in ordine l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. Infatti, sebbene la Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, in data 8 febbraio 2021 abbia notificato all'appellante e al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione in camera di consiglio non partecipata, senza fare alcun riferimento alla disciplina dettata dall'art. 23 D.L. n. 149/2020 in ordine alla facoltà di presentare nei termini previsti dalla norma richiesta di partecipazione all'udienza, tuttavia, preso atto delle eccezioni formulate dalla difesa, ha rinviato l'udienza alla data del 9 aprile 2021 dando avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale della causa nei termini, essendo stata prorogata la disciplina emergenziale fino al 30 aprile 2020. Di di tale facoltà il ricorrente non si è affatto avvalso, non facendo alcuna espressa richiesta e palesando così uno scarso interesse alla partecipazione all'udienza della quale si duole in questa sede. Neppure ricorre l'applicazione della disposizione derogatoria contenuta nel comma 8 dell'art. 23 bis citato del d.l. 137/2020 conv. in legge n.176/2020. Infatti il ricorrente ne assume una interpretazione erronea: ritiene che il solo fatto che la Corte di appello di Milano abbia emesso e comunicato decreto di citazione in data 16 novembre (ossia nella fascia di tempo racchiusa tra il 9e il 24 novembre) costituisca fattispecie concreta che rientri nella disposizione derogatoria e transitoria di cui al comma 8 - e non nella previsione generale contenuta nei commi 1 e 3 della citata disposizione. Ritiene quindi che- qualunque sia la data in cui l'udienza avrebbe dovuto essere celebrata - la trattazione della causa dovevitavvenire con la presenza obbligatoria delle ti A 71 9 parti. Tuttavia un'interpretazione letterale e teleologica della norma non consente di accedere a tale tesi, in quanto non tiene conto della natura emergenziale della normativa introdotta in via d'urgenza con decreto legge del 28 ottobre 2020, n.137, recante "disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID.19", poi convertito in con legge del 18 dicembre 2020 n. 176, che prevedeva tale deroga solo per quelle udienza fissate in una fascia temporale talmente vicina da impedire il rispetto dei termini richiesti per comunicare la richiesta dì trattazione orale. Ne segue che la disposizione contenuta nel comma 8 deve essere interpretata come norma transitoria e derogatoria che consente, solo per le udienze già fissate e da celebrarsi nell'arco temporale racchiuso tra il 9 e il 24 novembre, ovvero a ridosso dell'entrata in vigore del decreto-legge, il mantenimento del rito ordinario e quindi l'applicazione delle norme processuali in tema di partecipazione necessaria, senza necessità di formulare espressa richiesta di trattazione orale. Nel caso di specie invece l'udienza era fissata per il 19 febbraio 2021 ed è stata celebrata il 9 aprile 2021, quando era ancora vigente la disciplina emergenziale e il ricorrente, al quale è stato dato avviso ritualmente, non ha fatto richiesta di trattazione oraleiné depositato note conclusive. 2.11 secondo e il terzo motivo sì collocano al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, con riferimento alla prova del dolo specifico, a pagina 3 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha evidenziato che " la prova del dolo specifico si ricava agevolmente dalle modalità del fatto e dalla notevole discrepanza tra gli importi dichiarati e quelli effettivamente fatturati"... " siffatte conclusioni in punto di fatto sono significativamente indicative del fine di evasione perseguito dall'imputato ed escludono totalmente che lo stesso possa essere incorso in errori nella fase di compilazione della dichiarazione". L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo dì discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa -e , per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez. U.., 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207941). 3. Anche in ordine al terzo motivo, le determinazioni del giudice sono immuni da vizi logico- giuridici, laddove, ha condiviso il diniego da parte del Tribunale delle circostanze generiche in ragione dei gravi precedenti penali, che vengono espressamente elencati, e che sono ritenuti indicativi della capacità a delinquere e della pericolosità sociale dell'imputato. Peraltro, si osserva che il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il diniego delle attenuanti . 4 generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongono gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Cass., Sez.1, n.33951 del 19/05/ 2021). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i
Sentenza Cassazione n. 25299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris