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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 1970

Cassazione n. 10567/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Salerno 30/6/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 24/11/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso; Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 81101 del 24/11/2021 con cui la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del Giuliano contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, resa in data 1/2/2021, che aveva confermato la responsabilità del medesimo per il delitto di patrocinio infedele ex art. 380 cod.pen.

Il difensore, dopo aver brevemente richiamato l'iter processuale e i motivi di censura formulati nei confronti della decisione d'appello, assume che i giudici di legittimità siano incorsi in tre errori.

Il primo,costituito dal fatto che -ad avviso della sentenza censurata- il ricorrente non avrebbe contestato l'assunto relativo al mancato sostegno prestato all'intenzione di collaborare con gli inquirenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo,dall'affermazione secondo cui la prova di tanto emerge dal colloquio intercettato in carcere tra lo Scarano e il fratello il 7 Agosto 2012; il terzo, dalla qualificazione del secondo motivo di ricorso come "personale ed alternativa interpretazione" del colloquio stesso, non consentita in sede di legittimità.

Assume il difensore che, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata, sia nell'atto d'appello che nel ricorso si era più volte affermato che al Giuliano non era mai stata prospettata la volontà di collaborare da parte dello Scarano, con il quale aveva concordato tutte le scelte difensive, e simile asserzione non si rinviene nelle sentenze di merito.

Inoltre, la conversazione del 7 agosto 2012 non contiene alcuna frase dalla quale emerga che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della volontà di collaborare del proprio assistito e avesse sconsigliato siffatta scelta.

Secondo il difensore si tratta non di un errore valutativo ma di una mera svista che pretermette la soddisfazione espressa dallo Scarano nei confronti del legale.

Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di legittimità è incorsa, altresì, in errore di fatto laddove ha affermato, interpretando la prospettazione difensiva, che dalla conversazione captata emergerebbe che lo Scarano non temeva le ritorsioni dei Loiero "bensì di perdere lo status di collaboratore", sebbene lo stesso non sia mai stato un collaboratore di giustizia.

La difesa nel ricorso aveva, invece, sostenuto che lo Scarano non temeva ritorsioni da parte dei Loiero ma aveva pudore a far conoscere la collaborazione intrattenuta con costoro, timore che lo aveva indotto a tenere il proprio avvocato all'oscuro "della sua indecisione nel collaborare con gli inquirenti".

Secondo il difensore i giudici di legittimità hanno errato nella lettura dei motivi di impugnazione e dell'intercettazione sopra richiamata, cui i giudici di merito hanno assegnato un valore decisivo al fine del giudizio di responsabilità, così determinando l'erroneo rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

L'art. 625 bis cod.proc.pen. espressamente prevede che la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione può essere richiesta dal condannato con 2 eL, ricorso presentato "entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento".

La sentenza impugnata, emessa il 24/11/2021, risulta depositata il 7 Marzo 2022.

Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. i della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264047).

Nella specie, il termine di gg 180 decorrente dalla data di deposito della sentenza (7/3/22), tenuto conto della sospensione feriale, è venuto a scadenza il 4 ottobre 2022 mentre il ricorso risulta trasmesso a mezzo PEC il 7 ottobre 2022, alle ore 15,42. 1.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario in cassazione è perentorio, essendo finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Rv. 239813; Sez. 2, n. 29050 del 27/6/2014, Rv 260264; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Rv. 269901) sicché il relativo decorso in epoca anteriore al deposito dell'impugnazione straordinaria ne comporta l'inammissibilità, con accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Salerno 30/6/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 24/11/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso; Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 81101 del 24/11/2021 con cui la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del Giuliano contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, resa in data 1/2/2021, che aveva confermato la responsabilità del medesimo per il delitto di patrocinio infedele ex art. 380 cod.pen. Il difensore, dopo aver brevemente richiamato l'iter processuale e i motivi di censura formulati nei confronti della decisione d'appello, assume che i giudici di legittimità siano incorsi in tre errori. Il primo,costituito dal fatto che -ad avviso della sentenza censurata- il ricorrente non avrebbe contestato l'assunto relativo al mancato sostegno prestato all'intenzione di collaborare con gli inquirenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo,dall'affermazione secondo cui la prova di tanto emerge dal colloquio intercettato in carcere tra lo Scarano e il fratello il 7 Agosto 2012; il terzo, dalla qualificazione del secondo motivo di ricorso come "personale ed alternativa interpretazione" del colloquio stesso, non consentita in sede di legittimità. Assume il difensore che, contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata, sia nell'atto d'appello che nel ricorso si era più volte affermato che al Giuliano non era mai stata prospettata la volontà di collaborare da parte dello Scarano, con il quale aveva concordato tutte le scelte difensive, e simile asserzione non si rinviene nelle sentenze di merito. Inoltre, la conversazione del 7 agosto 2012 non contiene alcuna frase dalla quale emerga che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della volontà di collaborare del proprio assistito e avesse sconsigliato siffatta scelta. Secondo il difensore si tratta non di un errore valutativo ma di una mera svista che pretermette la soddisfazione espressa dallo Scarano nei confronti del legale. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di legittimità è incorsa, altresì, in errore di fatto laddove ha affermato, interpretando la prospettazione difensiva, che dalla conversazione captata emergerebbe che lo Scarano non temeva le ritorsioni dei Loiero "bensì di perdere lo status di collaboratore", sebbene lo stesso non sia mai stato un collaboratore di giustizia. La difesa nel ricorso aveva, invece, sostenuto che lo Scarano non temeva ritorsioni da parte dei Loiero ma aveva pudore a far conoscere la collaborazione intrattenuta con costoro, timore che lo aveva indotto a tenere il proprio avvocato all'oscuro "della sua indecisione nel collaborare con gli inquirenti". Secondo il difensore i giudici di legittimità hanno errato nella lettura dei motivi di impugnazione e dell'intercettazione sopra richiamata, cui i giudici di merito hanno assegnato un valore decisivo al fine del giudizio di responsabilità, così determinando l'erroneo rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. L'art. 625 bis cod.proc.pen. espressamente prevede che la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione può essere richiesta dal condannato con 2 eL, ricorso presentato "entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento". La sentenza impugnata, emessa il 24/11/2021, risulta depositata il 7 Marzo 2022. Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. i della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264047). Nella specie, il termine di gg 180 decorrente dalla data di deposito della sentenza (7/3/22), tenuto conto della sospensione feriale, è venuto a scadenza il 4 ottobre 2022 mentre il ricorso risulta trasmesso a mezzo PEC il 7 ottobre 2022, alle ore 15,42. 1.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario in cassazione è perentorio, essendo finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Rv. 239813; Sez. 2, n. 29050 del 27/6/2014, Rv 260264; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Rv. 269901) sicché il relativo decorso in epoca anteriore al deposito dell'impugnazione straordinaria ne comporta l'inammissibilità, con accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2
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