CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 30192/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Roma in data 10/12/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PaoloAndrea [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], conle quali si insiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 10/12/2025 la Corte di Appello di Romaha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 27/04/2023 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapinaaggravata, accertato in Roma il 29/03/2023.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione per illogicità in relazione al diniego dell’attenuante dicui all’art. 62 n. 4 cod. pen., osservando che, nella specie, pur non essendo statoquantificato il valore dei beni sottratti, la Corte di merito ha negato la circostanzatutto irrisorio, facendo così errata applicazione dei principi di legittimità secondo iquali la natura plurioffensiva del delitto di rapina impone una valutazionecomplessiva della condotta con riguardo non solo al valore del bene sottratto maanche alla lesione alla persona contro cui sono esercitate la violenza o laminaccia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per essere proposto con motivo manifestamenteinfondato.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, con cui ilricorrente non si confronta, la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4,cod. pen., presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economicopressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gliulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, senza che rilevi, invece, lacapacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dalreato (tra le tante, Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01;Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01, in un caso di furto di merce del valorecommerciale di 82 euro). Si veda, anche più di recente, Sez. U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02: «Ai fini della configurabilità, in relazione aldelitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non èsufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, maoccorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della personacontro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la naturaplurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà el'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto,sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso incui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati adentrambi i beni tutelati».2. Va ribadito, quindi, che è necessario considerare, oltre al valore in sédella cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato conl'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìtoin conseguenza della sottrazione della "res" (così Sez. 5, n. 24003 del14/1/2014, Lanzini, Rv. 260201-01, relativamente ad una fattispecie in cuil'imputato si era impadronito della borsa della persona offesa contenente uncellulare e le chiavi di casa). Nella specie, la sottrazione ha riguardato borse didipendenti di un esercizio commerciale contenenti denaro, documenti ed effettipersonali, considerati di valore non del tutto irrisorio, pur in assenza di unaanalitica quantificazione del valore di tali beni (p. seconda sentenza impugnata).Correttamente, quindi, è stata esclusa la possibilità di configurare un danno dispeciale tenuità, non potendosi affermare che borse contenti, oltre a denaro,effetti personali (come documenti, chiavi ecc.) costituiscano beni,complessivamente valutati, dal valore economico irrilevante, anche tenuto contodegli ulteriori danni ai quali la persona offesa si è trovata esposta, in relazionealla evidente necessità di adottare le cautele per prevenire il rischio dell'utilizzoimproprio dei documenti e degli altri effetti sottratti (cfr., per una analogavalutazione la già richiamata sentenza Lanzini). In questa prospettiva, quindi, lamotivazione della Corte territoriale fa corretta applicazione di consolidati principidi diritto e non si presta al vizio denunciato.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]