CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la condanna degli imputati per i reati di furto aggravato e di danneggiamento; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio di motivazione della sentenza impugnata, in punto di responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e all'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. in materia di recidiva, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata , difettando i motivi in esame della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); quanto alla recidiva, inoltre, il motivo risulta inedito, per quanto emerge dall'incontestata sentenza di appello per cui è inammissibile il motivo, proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità; infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Rilevato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione del reato dì danneggiamento aggravato, commesso il 31 dicembre 2012, computando la recidiva contestata e il termine per interruzione connesso alla stessa, sarebbe decorso il 31 dicembre 2021 per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado del 20 maggio 2021, e non è ancora decorso per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ragione della più grave recidiva contestata; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto dì impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL-, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]