CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22226-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 220/29/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 22 gennaio 2021 la Commissione tributaria regionale della Puglia dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (poi Cantine del Sud) s.r.l. contro la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l'anno d'imposta 2008. Osservava la CTR che «a fronte di una sentenza di primo grado puntuale che ha ricostruito in maniera dettagliata la pretesa tributaria sottostante al provvedimento impugnato, non viene sottoposto all'attenzione del Collegio da parte dell'appellante alcuna effettiva doglianza nei confronti delle argomentazioni sottese alla sentenza gravata, limitandosi a rimarcare di non comprenderne la ratio». Concludeva affermando: «E' evidente, quindi, che la sentenza di primo grado il cui iter logico-giuridico appare immune da vizi merita di essere confermata». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. , [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Agen4a delle v entrate-Riscossione sono rimasti intimati. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il conl:raddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2021 n. 22226 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che l'Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado esponendo in maniera chiara e specifica i motivi di gravame. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui - dopo aver dichiarato inammissibile l'appello - si afferma: «E' evidente, quindi, che la sentenza di primo grado il cui iter logico-giuridico appare immune da vizi merita di essere confermata». Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017). Si è inoltre osservato che «Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto In dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso Ric. 2021 n. 22226 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (Cass. n. 32954 del 2018). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, avendo dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, pur avendo l'Ufficio - come emerge dall'atto di appello riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - articolato specifici motivi di impugnazione sottoponendo a vaglio critico la sentenza della CTR. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche su