CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 19613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34575/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 140 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante, rappresenta e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22/A - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1855/2018, pubblicata in data 24 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 22.840,22, oltre interessi, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi al contratto stipulato tra le parti in data 1 aprile 2004, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Luino, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, condannando l'opponente a corrispondere alla società locatrice la minor somma di euro 10.981,77, oltre interessi. A fondamento dell'opposizione il Rosolino aveva eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. sul presupposto che non costituissero validi atti interruttivi le raccomandate del 13 settembre 2010 e del 30 settembre 2013, inviate dalla locatrice, e sostenendo che l'immobile era stato rilasciato nel febbraio 2006, ossia prima della scadenza pattuita del 31 marzo 2006, con ciò negando di avere occupato l'immobile sino al 22 marzo 2015, come dedotto dalla controparte. 2. Proposto appello principale dal conduttore e appello incidentale dalla società locatrice avverso la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Milano rigettò il primo e, in parziale accoglimento del secondo, riformando la sentenza gravata, dichiarò dovuti da [OSCURATO:PERSONA], in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i canoni di locazione relativi al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2008 ed il 22 marzo 2015, condannando l'appellante al pagamento del relativo importo, oltre interessi dalle scadenze contrattualmente previste al saldo, e condannò il Loforte a rifondere all'appellata anche per il secondo grado di giudizio le spese processuali nella misura di due terzi. In particolare, i giudici territoriali, ritenendo insufficienti le prove offerte dal conduttore a dimostrazione dell'avvenuta riconsegna dell'immobile nel febbraio 2006 e non operante la presunzione di conoscenza legale della diffida del 13 settembre 2010, inviata dalla società locatrice al conduttore, avendo la consulenza tecnica grafologica disposta nel giudizio di primo grado escluso la riconducibilità al Loforte o a un familiare convivente della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento, osservarono che la raccomandata del 30 settembre 2013 doveva ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione, risultando provata la sottoscrizione, da parte della madre del conduttore, della relativa cartolina di ricezione, in difetto di prova di segno contrario idonea a superare la presunzione di conoscenza legale. Restando, pertanto, escluso dalla prescrizione quinquennale il periodo intercorrente tra il 10 ottobre 2008 ed il 22 marzo 2015, data quest'ultima di riconsegna dell'immobile locato, la Corte condannò il conduttore al pagamento, in favore della locatrice, dei canoni di locazione dovuti in relazione al suddetto periodo, maggiorati degli interessi maturati dalle scadenze previste in contratto e sino al saldo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d'appello, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte e memorie dalle parti. Considerato che: 1. Con il primo motivo d'impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 2697 cod. civ., nonché l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia, travisamento ed erronea interpretazione dei fatti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Segnatamente, il ricorrente, censurando la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto inidonea la prova offerta a dimostrazione della consegna delle chiavi ai fini dell'effettivo rilascio dell'immobile locato, sostiene che nel corso dei precedenti gradi del giudizio era stato provato che alla prima scadenza contrattuale, e comunque già dal febbraio 2006, l'immobile era stato lasciato libero da cose e persone e nella piena disponibilità della locatrice; tale circostanza aveva trovato pieno riscontro sia nella dichiarazione di consegna delle chiavi, da lui sottoscritta e non contestata dalla controparte, sia nelle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di avere personalmente accompagnato il Loforte presso la portineria della sede della [OSCURATO:SOCIETA]. per riconsegnare le chiavi dell'immobile, e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che l'immobile locato non era mai stato occupato dal fratello, né da altri soggetti. Soggiunge il ricorrente che le risultanze istruttorie smentiscono l'assunto difensivo della locatrice, avallato dai giudici di merito, secondo cui il contratto si sarebbe rinnovato tacitamente sino al 2015, posto che, ai fini della rinnovazione tacita del contratto di locazione, occorre che risulti in modo inequivoco la volontà di entrambe le parti di mantenere in vita il rapporto e che la consegna delle chiavi dell'immobile concesso in locazione ben può essere interpretata come una manifestazione di volontà dei contraenti di risolvere anticipatamente il contratto, costituendo condotta idonea a consentire la reimmissione del locatore nel possesso del bene e, quindi, condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo dell'obbligazione ex contractu avente ad oggetto la restituzione del bene. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod. civ., come chiarito da questa Corte, non si esaurisce in una qualsiasi messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione delle chiavi e, quindi, in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore e, qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, esige altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata riconsegna, un'offerta fatta a norma dell'art.1216 cod. civ. Grava, pertanto, sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova del contrario (Cass., sez. 3, 5/06/1996, n. 5270; Cass., sez. 3, 23/04/2004, n. 7776; Cass., sez. 3, 17/01/2012, n. 550). 1.3. I giudici d'appello, in esito all'esame del materiale probatorio, hanno escluso che le prove offerte dal conduttore potessero condurre a ritenere dimostrata la restituzione dell'immobile sin dal mese di febbraio 2006, come dedotto dal Loforte, ed hanno, al contrario, aderito alla tesi difensiva della società conduttrice, concludendo che la effettiva messa a disposizione dell'immobile nella sfera di disponibilità della locatrice era avvenuta solo in data 22 marzo 2015. A tale approdo i giudici di merito sono pervenuti sottolineando le evidenti lacune e contradditorietà emerse dalla escussione dei testi: al riguardo, hanno posto in rilievo che [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, aveva affermato che l'immobile non era stato mai occupato da [OSCURATO:PERSONA] ed era sempre stato libero, in contrasto con le stesse argomentazioni difensive dell'appellante che non aveva mai negato di avere occupato l'immobile, sebbene precisando di non avervi mai stabilito la propria residenza, sino al mese di febbraio 2006; mentre [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a dichiarare di avere accompagnato l'odierno ricorrente, nel febbraio 2006, presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. per la riconsegna delle chiavi che erano state consegnate ad un addetto della medesima società, di cui non aveva saputo indicare le generalità, che le aveva ritirate senza rilasciare una ricevuta. A fronte di tale prova, già di per sé inadeguata, la Corte territoriale ha, poi, individuato una serie di elementi indiziari di segno contrario ancor più idonei a smentire la tesi difensiva dell'odierno ricorrente: in particolare, il fatto che il conduttore non si fosse preoccupato di munirsi di una attestazione di avvenuta riconsegna delle chiavi e dell'immobile, accertandosi se la persona che le aveva ricevute fosse a ciò legittimata, l'esistenza di un verbale di riconsegna datato 23 marzo 2015 che, seppure non recante la sottoscrizione del conduttore, conteneva una attestazione di avvenuta riconsegna e la sottoscrizione dei professionisti delegati dalla procedura di Amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la circostanza, non contestata, che durante l'accesso del 23 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] avesse ritirato un computer rimasto nell'immobile e ancora la circostanza che la raccomandata del 30 settembre 2013 era stata ritirata dalla madre del conduttore, il che portava a desumere, in difetto di altri e diversi elementi, che l'immobile fosse a quella data ancora occupato e nella disponibilità dell'odierno ricorrente. 1.4. In relazione a tale accertamento in fatto si palesa inammissibile il mezzo in esame con il quale, reiterando la medesima censura, già svolta con il primo motivo di appello, di errata interpretazione della documentazione prodotta nel giudizio, di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e di omessa valutazione delle prove testimoniali, in realtà, il ricorrente omette di cogliere la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata proprio sull'accertamento dell'inadempimento di tale obbligazione. Difatti, l'illustrazione del motivo assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata in modo palesemente incompleto, dato che evoca solo due passaggi di quanto complessivamente e analiticamente affermato alle pagine 3 e 4, sicché già questo rende inidoneo il motivo a svolgere la funzione di critica. Inoltre, la doglianza prospettata è volta a ribadire le contestazioni già esposte nel precedente grado di giudizio e già vagliate ed a criticare il convincimento che il giudice d'appello si è formato mediante la valutazione della attendibilità delle fonti di prova, al fine di sollecitare questa Corte ad un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Attraverso l'apparente deduzione di vizi di violazione di norme di diritto, la censura ripropone valutazioni di merito, concernenti l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nell'intento di addivenire ad una ricostruzione della vicenda fattuale diversa da quella emergente dalla sentenza impugnata, non consentita a questa Corte. Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove, come nel caso in esame, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove offerte dalle parti, per avere attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 3, 23/10/2018, n. 26769; Cass., sez. 7 3, 29/05/2018, n. 13395; e già Cass., sez. U, 5/08/2016, n. 16598, in motivazione non massimata, ma espressa). 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2943 cod. civ., nonché per omessa motivazione su punti decisivi della controversia, travisamento ed erronea interpretazione dei fatti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, affermando che la sottoscrizione, da parte della madre del destinatario, della cartolina di ricevimento relativa alla diffida del 30 settembre 2013 consentiva di ritenere che la raccomandata fosse entrata nella sfera di conoscibilità del conduttore, non avrebbe fatto buon governo delle norme evocate in rubrica. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di avere provato nel giudizio di merito di avere lasciato l'immobile già nel mese di febbraio 2006, per cui alla data del 30 settembre 2013 il contratto di locazione era già cessato da circa sette anni, tanto che mancavano le attestazioni dei versamenti relativi alla registrazione del contratto, e di non avere mai trasferito la propria residenza nell'immobile locato e di non avervi mai convissuto con la madre. Rappresenta, altresì, di avere anche dato conto della circostanza che l'immobile locato si trovava nello stesso stabile e allo stesso piano di un altro appartamento, di proprietà della stessa società locatrice, condotto in locazione dal fratello [OSCURATO:PERSONA], che vi aveva stabilmente abitato sino al 22 dicembre 2015, il che rendeva probabile che le missive inviate dalla locatrice fossero state erroneamente consegnate presso l'appartamento del fratello a soggetto terzo non convivente, che aveva poi omesso di consegnare la missiva all'effettivo destinatario, che non ne aveva avuto conoscenza per motivi allo stesso non imputabili. 2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La decisione resa dai giudici d'appello non si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'atto di costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio (Cass., sez. L, 23/07/2008, n. 20316; Cass., sez. 3, 23/02/2009, n. 4347), per il quale non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme, né, ai fini della interruzione della prescrizione, modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass., sez. L, 18/08/2003, n. 12078; Cass., sez. 3, 7/05/2021, n. 12182). Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass., sez. L, 20/01/2003, n. 773; Cass., sez. L, 23/12/2002, n. 18272). 2.3. La Corte d'appello, sul punto, ha precisato che l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti, e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, cosicché, qualora la intimazione sia stata inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario ben può essere provata sulla base di presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, il quale, per superare tale presunzione, è tenuto a provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa.Acclarato che la diffida del 30 settembre 2013 era stata inoltrata presso l'immobile locato e a fronte della presenza presso lo stesso immobile della madre del destinatario, che aveva apposto la sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento, correttamente i giudici di secondo grado, in assenza di adeguata prova di segno contrario idonea ad interrompere il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione, hanno ritenuto raggiunta la presunzione che la diffida fosse entrata nella sfera di conoscibilità dell'odierno ricorrente, con conseguente idoneità dell'atto ad interrompere la eccepita prescrizione quinquennale. Le considerazioni svolte dal ricorrente a supporto del motivo attengono al merito della controversia e, soprattutto, non possono integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, essendo a tal fine necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., sez. 2, 6/10/2011, n. 20482). 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché errata interpretazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che l'immobile era stato rilasciato in data 23 marzo 2015. Il ricorrente si duole che la Corte di merito sarebbe addivenuta a tale conclusione sulla base di presunzioni non dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, senza considerare che nell'immobile non vi erano utenze attive, per cui lo stesso non era né abitabile, né abitato, che la madre del ricorrente (Pecoraro) era ospite del fratello [OSCURATO:PERSONA], che aveva locato altro appartamento posto a fianco di quello oggetto di causa, ed ancora che, pur volendo ammettere la circostanza che si fosse presentato in data 23 marzo 2015 presso l'appartamento locato per verificare se vi fosse un computer, da tale fatto non si poteva desumere che il computer ivi presente impedisse il reale godimento del bene da parte della locatrice. 3.1. La censura è inammissibile sotto tutti i profili denunciati. 3.2. La denuncia di violazione delle norme in materia di prova presuntiva non risulta contestata nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1785 del 2018, secondo cui essa «suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza». 3.3. Si pone, infatti, al di fuori dell'ambito del vizio di violazione di legge e si risolve in un diverso apprezzamento della quaestio facti la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito che si concreta in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). 3.4. Il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte d'appello ed ad essa contrappone una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, con l'intento di sollecitare questa Corte, sotto l'apparente deduzione di una errata valutazione degli elementi presuntivi emergenti dagli atti di causa, un diverso e nuovo apprezzamento delle medesime circostanze, ovvero di altre circostanze già ritenute prive di decisività dai giudici di appello. In tal modo prospettata, la doglianza non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto. Infatti, in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, è deducibile, ove ne ricorrano i presupposti, solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come omesso esame di un fatto secondario (Cass., sez. 3, 6/07/2018, 17720). 3.5. In tal senso la censura risulta inammissibile anche sotto l'altro profilo dedotto. Invero, rimane estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data dell'il settembre 2012 di entrata in vigore »della norma modificativa, tanto la censura di contraddittorietà della motivazione, quanto la censura che, prima della intervenuta modifica, ricadeva nel vizio di insufficienza del percorso argomentativo. La nuova formulazione della norma ha limitato l'impugnazione per vizio di motivazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la conseguenza che, al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881). Pertanto, qualora non si contesti l'assoluta inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso e che appaia «decisivo»; ciò impone di ritenere che, nella fattispecie in esame, la censura rivolta alla decisione impugnata, per come formulata, non possa essere ricondotta nel paradigma del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in difetto di deduzione del «fatto» trascurato dal giudice di merito che, se adeguatamente valutato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., insorgendo contro la statuizione della sentenza in punto di spese processuali. Evidenzia il ricorrente che la c.t.u. grafologica, di cui aveva sostenuto interamente i costi, si era resa necessaria in quanto la controparte aveva dichiarato di volersi avvalere di un documento che recava una firma oggetto di disconoscimento e che, all'esito dell'accertamento, la sottoscrizione era stata ritenuta a lui non riferibile; di conseguenza, non era condivisibile la statuizione del giudice di primo grado, integralmente confermata dai giudici di secondo grado, che aveva posto definitivamente a suo carico i costi della consulenza nella misura di due terzi, né la statuizione della decisione d'appello con la quale era stata disposta la compensazione delle spese di primo grado solo nella misura di un terzo, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione spiegata. 4.1. La censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. 4.2. Deve, in via preliminare, rilevarsi che il ricorrente, benché nella rubrica evochi come violato l'art. 91 cod. proc. civ., dall'illustrazione del motivo si evince che in realtà lamenta che non si sia fatto luogo ad una compensazione integrale o maggiore. Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. U, 15/07/2005, n. 14989). 4.3. La Corte d'appello, tenuto conto dell'esito finale della lite, pronunciandosi sulle spese, ha affermato: «...stante la soccombenza reciproca e considerata quella prevalente del Loforte, si ritiene di compensare anche per il presente grado tra le parti per un terzo, con condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dei restanti due terzi, così confermandosi la statuizione sulle spese del primo giudice, stante la (risultata) infondatezza delle deduzioni dell'appellante principale (quinto motivo di appello) sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., e considerato che l'appellante incidentale non ha addotto alcuno specifico argomento di censura rispetto ai criteri in proposito adottati dal Tribunale ». 4.4. Come è noto, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass., sez. 3, 22/02/2016, n. 3438). Alla stregua di tale principio, l'odierno ricorrente, seppur per un minor importo, è comunque rimasto soccombente all'esito del duplice grado di merito, per cui legittimamente la Corte d'appello, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, ha ravvisato la soccombenza reciproca tra le parti. 4.4. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass., sez. 1, 24/01/2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso). 6. Il ricorso va, per le ragioni esposte, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 de