CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036P9X5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole del trattamento sanzionatorio, deducendo erronea applicazione della legge penale. Considerato che le ragioni di doglianza si appalesano manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per il quantitativo della sostanza stupefacente caduta in sequestro e le modalità professionali dell'attività di spaccio; rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410- 01); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]