CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 16785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 18/06/2021 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 18 giugno 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2020 che ordinava l'esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di tre anni, disposta con decreto n. 10 del 2 febbraio 2007. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 4 e 7 d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione dell'apparenza della motivazione ivi resa, là dove si è omesso di svolgere un esame concreto della correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità del proposto e la sua necessaria attualità ai fini dell'adozione della misura di prevenzione personale. Si assume, al riguardo, che il decreto impugnato non ha compiuto una •congrua valutazione della persistenza della pericolosità del proposto, basando il suo giudizio unicamente sulla violazione di una misura di prevenzione risalente al 2018, senza considerare la lieve entità della trasgressione ed il rilevante stato di detenzione patito dal ricorrente. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723), è onere del giudice, in tema di misure di prevenzione, verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato nonostante l'apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto. Compete, dunque, al giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (v., ex multis, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184). Se è vero, da un lato, che non esiste incompatibilità tra il giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è pur vero, dall'altro lato, che la detenzione non costituisce affatto un dato neutro al fine qui considerato.La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013, ha dichiarato parzialmente illegittimi l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, in via consequenziale, l'art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Nella richiamata decisione, in particolare, si afferma che la rivalutazione va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". Nella medesima prospettiva giova richiamare il quadro di principi successivamente ribaditi da questa Corte (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511), che recependo il monito della Corte costituzionale sull'importanza della valutazione del «singolo caso» ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, ha affermato che anche «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto». Tale accertamento, dunque, costituisce un presupposto legittimante l'applicazione delle misure di prevenzione personale per tutte le categorie previste dall'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresi gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. 3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tali principi, avendo reso una motivazione meramente apparente in relazione al necessario apprezzamento dei profili valutativi dianzi indicati, là dove, per fondare il giudizio di persistenza della pericolosità sociale del proposte, ha genericamente richiamato un solo precedente penale - per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs cit. - relativo ad un episodio di violazione della misura di prevenzione risalente al 30 gennaio 2018, seguito, come lo stesso decreto impugnato ha posto in rilievo, dalla emissione di un ordine di carcerazione (il 12 aprile 2018), dalla esecuzione della pena presso il suo domicilio (il 10 aprile 2020) e dalla sospensione della esecuzione della misura (con successivo decreto del 18 agosto 2020), senza indicare quali siano stati gli ulteriori elementi significativi oggetto di rivalutazione ai fini del giudizio sull'attualità del requisito. Meramente apodittica, sotto tale profilo, deve ritenersi, in difetto di qualsiasi apprezzamento riguardo alle specifiche caratteristiche della richiamata violazione e alla qualità dei dati eventualmente emersi dal rilevante arc:o di tempo entro il quale si è dispiegato lo stato di detenzione sofferto dal ricorrente, l'affermazione secondo cui l'ultimo episodio del 30 gennaio 2018 dimostrerebbe l'assenza di "... alcun mutamento in positivo della prospettiva esistenziale di violazione delle norme sulla convivenza civile". 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Cos