Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33111/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 -08 -1957; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; Visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8; D.L. n. 137 del 2020; udita la reazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 11 novembre 2021, con la quale ha respinto l'istanza proposta dal ricorrente per la declaratoria di giuridica inesistenza o, comunque, di nullità e inefficacia della ingiunzione di demolizione e conseguente inammissibilità dell'azione esecutiva promossa dal pubbiico ministero.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla natura dell'abuso (di necessità) nonché il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della proporzionalità della misura (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen.).

Sviluppando il motivo di ricorso con ampi richiami alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il ricorrente assume che l'ordinanza impugnata non si sottrae a censura laddove ha ritenuto non fondato il motivo con il quale il ricorrente aveva denunciato la violazione del diritto alla inviolabilità del domicilio alla luce dei principi fissati dalla Corte EDU con la sentenza del 21 aprile 2016 (cd. sentenza N..) Ivanova), nonché la violazione del principio d proporzionalità.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). per violazione del principio del ne bis in idem, riferito alla sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti nella parte relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da cui discenderebbe, come effetto mediato, la revoca dell'ingiunzione a demolire.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando quanto ai primo motivo, come, nella specie, il giudice dell'esecuzione abbia attribLito negativo rilievo alla genericità della documentazione prodotta la quale, anche ove integrata dai certificati di stato di famiglia e ricevute PEC, non attestava con certezza la condizione di difficoltà economica del ricorrente.

Quanto ai secondo motivo, il Procuratore generale ha osservato come l'ordinanza impugnata sia in linea con i principi espressi, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] i.

Il ricorso non è fondato per le seguenti ragioni.

2. Quanto al primo motivo, la Corte ha fissato i criteri di carattere generale in materia di rapporti tra il diritto di abitazione e abusi edilizi, con specifico riferimento alla proporzionalità della misura dell'ordine di demolizione, affermando che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 [OSCURATO:PERSONA], non è tuteato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normat:va edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini, Rv. 267024 - 01), posto che il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente ed al corretto uso del territorio, trattandosi di una posizione giuridica soggettiva individuale destinata a cedere rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo sicché, in tali casi, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto all'abitazione nel caso di ingiunzione a demolire un immobile abusivamente realizzato.

La stessa giurisprudenza europea, pure citata dal ricorrente, ha chiarito che il problema del rispetto del principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione rileva solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e Famiiiare e del domicilio di una persona, di cui all'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA], il quale è configurabile in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione della stessa. e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà, garantito dall'art. 1 del Prot. 1 [OSCURATO:PERSONA] (estremamente significative sul punto, Corte EDU, sentenza del 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria, e Corte EDU, sentenza 04/08/2020, Kaminskas c.

Lituania), con la conseguenza che il principio di proporzionalità impone che la persona interessata ad opporsi ad un ordine di demolizione per una costruzione illegale abbia il diritto a ricevere un attento esame delle proprie ragioni da parte di un tribunale indipendente, e che, ai fini di questo esame, sia prestata attenzione anche alle personali condizioni del destinatario del provvedimento ablatorio e ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione.In sintonia con i principi affermati dalla giurisprudenza europea, la Corte ha ribadito che in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c.

Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA], e valutando, nel contempo, sia la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, sia i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01).

Ciò posto, nei caso di specie, deve ritenersi che il giudizio di proporzionalità sia stato correttamente operato dal giudice di merito, il quale ha evidenziato come il ricorrente abbia esclusivamente prodotto un'istanza, senza data, depositata nel presente procedimento nel 2021, ossia a ridosso della decisione gravata, volta a richiedere un alloggio popolare, istanza che, sprovvista di elementi che potessero attestarne l'autenticità, non risultava neanche protocollata presso gli uffici cui era stata indirizzata (Sindaco del Comune di Napoli e Prefetto di Napoli).

Orbene, al fine di valutare se la demolizione di un manufatto abusivo sia proporzionata riguardo all'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio, è necessario che l'interessato prospetti al giudice dell'esecuzione una situazione di fatto che, esistente al momento della proposizione del ricorso, sia ancorata a elementi specifici e documentabili, tale cioè da essere oggettivamente indicativa di un concreto e attuale pregiudizio che H ricorrente stesso e i membri della propria famiglia subirebbero dall'esecuzione dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che affermazioni, come quelle contenute nell'istanza delibata dal giudice dell'esecuzione, si risolvono, anche perché carenti dei minimi requisiti formali, in mere asserzioni che, senza allegare un concreto e attuale pregiudizio, sono del tutto inidonee a superare il test di proporzionalità e, dunque, per sostenere istanze di revoca o sospensione di un ordine di demolizione.

Il motivo di ricorso va pertanto respinto.

3. Ii secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3 n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la demolizione non costituisce "pena' in senso convenzionale, sicché, a tal proposito, non può essere in alcun modo evocato il principio del ne bis in idem.

Dei resto, ed il rilievo appare assorbente, la lesione di detto principio non potrebbe neppure astrattamente porsi nel caso di specie, atteso che non vi è, qui, l'applicazione o l'esecuzione di una doppia pena per un medesimo fatto, essendo invece unica la sanzione amministrativa della demolizione, che, a norma dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380 del 2001, il giudice penale, con la sentenza di condanna, ha l'obbligo di applicare a meno che essa non sia già stata eseguita (ex multis, Sez. 3 n. 51044 del 03/10/2018, M., cit., in motiv.). 4-.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procediment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 -08 -1957; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; Visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8; D.L. n. 137 del 2020; udita la reazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 11 novembre 2021, con la quale ha respinto l'istanza proposta dal ricorrente per la declaratoria di giuridica inesistenza o, comunque, di nullità e inefficacia della ingiunzione di demolizione e conseguente inammissibilità dell'azione esecutiva promossa dal pubbiico ministero. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla natura dell'abuso (di necessità) nonché il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della proporzionalità della misura (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen.). Sviluppando il motivo di ricorso con ampi richiami alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il ricorrente assume che l'ordinanza impugnata non si sottrae a censura laddove ha ritenuto non fondato il motivo con il quale il ricorrente aveva denunciato la violazione del diritto alla inviolabilità del domicilio alla luce dei principi fissati dalla Corte EDU con la sentenza del 21 aprile 2016 (cd. sentenza N..) Ivanova), nonché la violazione del principio d proporzionalità. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). per violazione del principio del ne bis in idem, riferito alla sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti nella parte relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da cui discenderebbe, come effetto mediato, la revoca dell'ingiunzione a demolire. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando quanto ai primo motivo, come, nella specie, il giudice dell'esecuzione abbia attribLito negativo rilievo alla genericità della documentazione prodotta la quale, anche ove integrata dai certificati di stato di famiglia e ricevute PEC, non attestava con certezza la condizione di difficoltà economica del ricorrente. Quanto ai secondo motivo, il Procuratore generale ha osservato come l'ordinanza impugnata sia in linea con i principi espressi, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] i. Il ricorso non è fondato per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo, la Corte ha fissato i criteri di carattere generale in materia di rapporti tra il diritto di abitazione e abusi edilizi, con specifico riferimento alla proporzionalità della misura dell'ordine di demolizione, affermando che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 [OSCURATO:PERSONA], non è tuteato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normat:va edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini, Rv. 267024 - 01), posto che il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente ed al corretto uso del territorio, trattandosi di una posizione giuridica soggettiva individuale destinata a cedere rispetto all'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile abusivo sicché, in tali casi, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto all'abitazione nel caso di ingiunzione a demolire un immobile abusivamente realizzato. La stessa giurisprudenza europea, pure citata dal ricorrente, ha chiarito che il problema del rispetto del principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione rileva solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e Famiiiare e del domicilio di una persona, di cui all'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA], il quale è configurabile in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione della stessa. e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà, garantito dall'art. 1 del Prot. 1 [OSCURATO:PERSONA] (estremamente significative sul punto, Corte EDU, sentenza del 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, sentenza 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania), con la conseguenza che il principio di proporzionalità impone che la persona interessata ad opporsi ad un ordine di demolizione per una costruzione illegale abbia il diritto a ricevere un attento esame delle proprie ragioni da parte di un tribunale indipendente, e che, ai fini di questo esame, sia prestata attenzione anche alle personali condizioni del destinatario del provvedimento ablatorio e ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecuzione.In sintonia con i principi affermati dalla giurisprudenza europea, la Corte ha ribadito che in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della [OSCURATO:PERSONA], e valutando, nel contempo, sia la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, sia i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01). Ciò posto, nei caso di specie, deve ritenersi che il giudizio di proporzionalità sia stato correttamente operato dal giudice di merito, il quale ha evidenziato come il ricorrente abbia esclusivamente prodotto un'istanza, senza data, depositata nel presente procedimento nel 2021, ossia a ridosso della decisione gravata, volta a richiedere un alloggio popolare, istanza che, sprovvista di elementi che potessero attestarne l'autenticità, non risultava neanche protocollata presso gli uffici cui era stata indirizzata (Sindaco del Comune di Napoli e Prefetto di Napoli). Orbene, al fine di valutare se la demolizione di un manufatto abusivo sia proporzionata riguardo all'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio, è necessario che l'interessato prospetti al giudice dell'esecuzione una situazione di fatto che, esistente al momento della proposizione del ricorso, sia ancorata a elementi specifici e documentabili, tale cioè da essere oggettivamente indicativa di un concreto e attuale pregiudizio che H ricorrente stesso e i membri della propria famiglia subirebbero dall'esecuzione dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che affermazioni, come quelle contenute nell'istanza delibata dal giudice dell'esecuzione, si risolvono, anche perché carenti dei minimi requisiti formali, in mere asserzioni che, senza allegare un concreto e attuale pregiudizio, sono del tutto inidonee a superare il test di proporzionalità e, dunque, per sostenere istanze di revoca o sospensione di un ordine di demolizione. Il motivo di ricorso va pertanto respinto. 3. Ii secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3 n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la demolizione non costituisce "pena' in senso convenzionale, sicché, a tal proposito, non può essere in alcun modo evocato il principio del ne bis in idem. Dei resto, ed il rilievo appare assorbente, la lesione di detto principio non potrebbe neppure astrattamente porsi nel caso di specie, atteso che non vi è, qui, l'applicazione o l'esecuzione di una doppia pena per un medesimo fatto, essendo invece unica la sanzione amministrativa della demolizione, che, a norma dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380 del 2001, il giudice penale, con la sentenza di condanna, ha l'obbligo di applicare a meno che essa non sia già stata eseguita (ex multis, Sez. 3 n. 51044 del 03/10/2018, M., cit., in motiv.). 4-. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procediment
Sentenza Cassazione n. 33111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris