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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07805/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trento applicava alla ricorrente la pena concordata tra le parti ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di tre mesi, da effettuarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale autonomamente subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa senza che vi fosse alcuna manifestazione di volontà in tal senso espressa dalla ricorrente in seno alla richiesta di applicazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.([OSCURATO:PERSONA].

U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez.

U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417). (Sez.

U., n. 23400 del 2022, Boccardo).

Ne consegue che fa sentenza impugnata deve essere annullata in toto con trasmissione degli atti allo stesso giudice, dal momento che non risulta che le parti avessero definito un qualche accordo sulla prestazione, da parte della ricorrente, di una attività non retribuita a favore della collettività e sulla durata di essa.

Resta ferma la possibilità per le parti di concordare una nuova richiesta di applicazione della pena subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 165 cod.pen. se ciò è ritenuto necessario ex art. 165, comma secondo, cod.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09 11.2022.

Il Consigliere estensore Il bq idente [OSCURATO:PERSONA] • Diotallevi z [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trento applicava alla ricorrente la pena concordata tra le parti ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di tre mesi, da effettuarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale autonomamente subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa senza che vi fosse alcuna manifestazione di volontà in tal senso espressa dalla ricorrente in seno alla richiesta di applicazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417). (Sez. U., n. 23400 del 2022, Boccardo). Ne consegue che fa sentenza impugnata deve essere annullata in toto con trasmissione degli atti allo stesso giudice, dal momento che non risulta che le parti avessero definito un qualche accordo sulla prestazione, da parte della ricorrente, di una attività non retribuita a favore della collettività e sulla durata di essa. Resta ferma la possibilità per le parti di concordare una nuova richiesta di applicazione della pena subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 165 cod.pen. se ciò è ritenuto necessario ex art. 165, comma secondo, cod.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09 11.2022. Il Consigliere estensore Il bq idente [OSCURATO:PERSONA] • Diotallevi z [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris