CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 19822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35338/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - R.G.N. 35338/2019 Ud. 18-27/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Ancona n. 104/2019 depositata il 15/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 - 27/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LA CORTEconstatato che il ricorso risulta essere stato notificato all’intimato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale deve, invece, intendersi rappresentata e presso la quale devono ritenersi domiciliate ope legis le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, n. 608/2015); ritenuto, dunque, che ‒ in difetto di costituzione in questa sede del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (invece legittimamente costituito e difesa dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) ‒ è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovoruolo. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il Sez. S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 3 di 3 termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte