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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 19822/2024

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35338/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - R.G.N. 35338/2019 Ud. 18-27/06/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Ancona n. 104/2019 depositata il 15/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 - 27/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LA CORTEconstatato che il ricorso risulta essere stato notificato all’intimato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale deve, invece, intendersi rappresentata e presso la quale devono ritenersi domiciliate ope legis le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, n. 608/2015); ritenuto, dunque, che ‒ in difetto di costituzione in questa sede del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (invece legittimamente costituito e difesa dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) ‒ è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovoruolo.

P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il Sez.

S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 3 di 3 termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35338/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - R.G.N. 35338/2019 Ud. 18-27/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 2 di 3 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Ancona n. 104/2019 depositata il 15/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 - 27/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LA CORTEconstatato che il ricorso risulta essere stato notificato all’intimato [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale deve, invece, intendersi rappresentata e presso la quale devono ritenersi domiciliate ope legis le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, n. 608/2015); ritenuto, dunque, che ‒ in difetto di costituzione in questa sede del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (invece legittimamente costituito e difesa dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) ‒ è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovoruolo. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il Sez. S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 3 di 3 termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte
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