CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 50486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Napoli ha revocato la prescrizione accessoria con la quale veniva posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparizione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al Daspo emesso dal Questore di Napoli con il quale è stato disposto il divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le competizioni sportive. 1.1 Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto assoluto e vizio della motivazione, in quanto il giudice di merito, nel disporre la revoca della prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione, non ha espresso alcuna propria autonoma motivazione di merito in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma sesto, 1.401/1989, limitandosi a richiamare per relationem l'istanza dell'interessato, il parere del Pm e la sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, con la quale è stata disposta la assoluzione del Mattera del delitto di cui al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste e, in relazione al capo B) ha dichiarato la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente rappresenta altresì, richiamando il parere negativo già espresso nel giudizio di merito, che non sono venute meno le condizioni che hanno giustificato la previsione delle ulteriori prescrizioni di presentazione presso gli uffici di P.S., considerato che, in relazione al capo B), è stata accertata la responsabilità dell'imputato, pur essendo stata cagionata un'offesa sia pur tenue. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio, per difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice a quo ha disposto la revoca della misura dell'obbligo di presentazione innanzi alla polizia giudiziaria. Sul punto, il giudice si è limitato a richiamare l'istanza di revoca, il parere del Pm e la sentenza n.8498/2022, divenuta irrevocabile il 17/02/2023, senza argomentare in alcun modo l'accoglimento dell'istanza e la statuizione della revoca. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, ravvisabile quando quest'ultima venga completamente omessa o sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente. PMQ Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso all'udienza del 9 novembre 2023 Il Consigliere es