CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4204/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione agli artt. 447, 444, 456 cod. proc. pen. per avere avuto accesso al rito del patteg- giamento nonostante il PM non abbia acconsentito alla definizione del rito nella fase intercorrente tra la notifica del decreto di giudizio immediato e la scadenza del termine di 15 giorni. Il ricorrente fa presente che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di una rimodulazione della richiesta di patteggiamento, in quanto la prima richiesta avanzata nel termine di 15 giorni non aveva trovato il necessario consenso da parte del p.m. [OSCURATO:PERSONA], infatti, invece di procedere con la celebrazione del rito abbreviato, richiesto dall'imputato in via subordinata rispetto alla primaria richiesta di patteg- giamento, acconsentiva ad una nuova formulazione dell'accordo con una modifica in peius del trattamento sanzionatorio indicato nella prima richiesta. Ma il ricorrente denuncia che non è consentito, dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del rito abbreviato un muta- mento del rito stesso a fronte di una richiesta congiunta di definizione del proce- dimento con il patteggiamento. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, al di là del fatto che il ricorrente lamenta una violazione di legge che avrebbe potuto e dovuto dedurre prima di operare egli stesso una nuova ri- chiesta di applicazione della pena ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., la doglianza proposta (che per essere scrutinata in sede di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento deve essere evidentemente interpretata come una censura di ab- normità dell'atto) è comunque manifestamente infondata. Emerge, infatti, ex actis, che il 25/11/2022, sulla richiesta del locale PM avan- zata il 18/11/2022, il GIP del Tribunale di Cassino emise decreto di giudizio imme- diato. Il 30/11/2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avanzò istanza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. Cod. proc. pen. e, in subordine, qualora non vi fosse stato il consenso del PM, di giudizio abbreviato. Poiché il PM non prestò consenso venne fissata udienza per la celebrazione del rito abbreviato, in data 14/12/2022, in occasione della quale, prima dell'am- missione al rito, fu avanzata nuova richiesta di patteggiamento, sulla quale sta- volta intervenne il consenso del PM. N. 4204/2023 R.G. Ebbene, ciò era possibile e, pertanto, correttamente è stata pronunciata la relativa sentenza. Ed invero questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce all'imputato di formulare, prima che il giudice si pronunci sull'ammis- sione al rito abbreviato, istanza di applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 27564 del 26/4/2017, Nasri, Rv. 271092; conf. Sez. 7 ord. 7128 del 12/1/2015, Toro, Rv. 263209). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile