CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 10294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8077/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST.LECCEn. 2297/2016 depositata i l 05/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue: La società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. […] ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 05920110015750651 di complessivi €. 135.685,21 per l'anno di imposta 2007. La parte ricorrente dichiarava che il 31/5/2011, solo a seguito di un accesso effettuato nel cassetto fiscale […] era venuta a conoscenza dell'esistenza della suddetta cartella di pagamento, indicata come notificata dall'agente per la riscossione il 20/5/2011. Di conseguenza, il 31/5/2011, con nota a/r, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di non aver mai ricevuto in notifica la cartella in questione né presso la propria sede in Novara, né presso il domicilio fiscale di [OSCURATO:PERSONA] 52 e la invitava a regolarizzare la procedura di notifica. Il 6/7/2011, in attesa di un provvedimento giudiziario d'urgenza, ed allo scopo di evitare il blocco dei pagamenti, che avviene automaticamente col decorso di sessanta giorni dalla notifica, aveva presentato una istanza di rateazione del pagamento, ex art. 19 DPR 602/73 […]. Eccepiva l'inesistenza della notifica per violazione degli artt. 26 del DPR n. 602/73, 60 del DPR n. 600/73, 139, 140 e 145 CPC […]. Riteneva […] inammissibile la semplice affissione della comunicazione di deposito all'albo comunale. Con atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso. Riteneva rispettata la normativa prevista dall'art. 140 CPC poiché, non essendo stata rinvenuta la sede della società, aveva notificato la cartella al Sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della stessa. Attestato il mancato ricevimento aveva provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, nonché all'affissione dell’avviso presso il relativo albo. Successivamente aveva inviato la raccomandata prevista dall'art. 140 CPC. Riteneva, poi, che l'atto avesse raggiunto lo scopo di cui era destinato, per cui ai sensi dell'art. 156 CPC, non poteva parlarsi di nullità. Con sentenza n. 411/12, depositata in data 30/7/2012, la CTP di Lecce, evidenziava come la ricevuta di ritorno depositata da parte ricorrente riportasse il solo nome, cognome e residenza del destinatario, presentandosi priva di data, di firma e di timbro dell'agente postale. Alla luce di ciò accoglieva il ricorso, spese compensate. In data 14/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava ricorso in appello eccependo l’illegittimità della suddetta sentenza. Sottolineava che la detta cartella era stata notificata alla società ricorrente in quanto aveva ritualmente inviato la raccomandata a/r prevista dall'art. 140 CPC, ritirata dal contribuente il 30/5/2011. 2. La CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello di Equitalia, sulla base della seguente motivazione: Equitalia ha provveduto a notificare in data 19/05/2011 una cartella di pagamento, non presso la sede legale o presso il domicilio fiscale della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ma presso la residenza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della società […]. La notifica dell'atto […] poteva essere fatto anche presso la residenza del legale rappresentante Sig. [OSCURATO:PERSONA], secondo l'art. 145, primo comma, ma nella notifica doveva essere specificato che la cartella veniva consegnata in qualità di legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”. La cartella esattoriale in discussione invece, sostiene Equitalia, è stata notificata al Sig. [OSCURATO:PERSONA], ed all'uopo produce una relata priva di alcun riferimento alla società di cui egli risulta legale rappresentante, ma direttamente a suo nome nella qualità di persona fisica; ciò risulta chiaramente dalla ricevuta di avvenuto recapito priva di alcun riferimento alla società. Quanto alla copia della relata di notifica prodotta in atti si rileva che in essa compare solo l’intestatario Sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’indirizzo e quindi è incerta ed incompleta e non è stata mai ritirata dal ricorrente […]. Nel caso in discussione, non può essere invocato il concetto che l'avvenuta notifica e quindi l'esercizio della propria difesa sanano la notifica anche qualora essa dovesse avere dei difetti, poiché la contribuente non risulta mai aver ricevuto la cartella di pagamento, ma ha potuto attingere solo alcuni elementi dall7nterrogazione del cassetto fiscale. 3. Propone ricorso per cassazione Equitalia con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con memoria telematica datata 18 marzo 2024 e depositata il 20 successivo. Considerato che: 1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. 1.1. “Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di secondo grado, nella relata di notifica in discussione si legge ‘Oggi 19.05.2011 io sottoscritto ... ho notificato il presente documento in Lecce depositandolo in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e l'assenza di altre persone previste dall'art 139 del codice di procedura civile. Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento …. In via [OSCURATO:PERSONA] 25 il sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, risultava temporaneamente assente alle ore 10,00 del 18.05.2011. 18.05.2011 (segue firma del notificatore)’ (doc. 2 del fascicolo di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)”. 2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt.140 e 156 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”. 2.1. Non corrisponde al vero l’assunto della CTR secondo cui “la contribuente non risulta mai aver ricevuto la cartella di pagamento”. “In realtà, come ampiamente rappresentato e documentato sia in primo che in secondo grado (pag. 3 ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. –primo atto del fascicolo di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), l’ufficiale di riscossione che ha curato la notifica della cartella di pagamento in discussione ha ritualmente inviato la raccomandata a/r prevista dall'art. 140 c.p.c., ritirata dal contribuente il 30.05.2011 (doc.2 del fascicolo di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] relativo avviso di ricevimento si legge: ‘[OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA], 25 73100 Lecce' segue firma del ricevente, firma dell'incaricato alla distribuzione e timbro postale recante la data del 30.05.2011). Il legale rappresentante della società ricorrente ha, pertanto, ritualmente ricevuto e ritirato la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria di secondo grado, è giuridicamente irrilevante che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno ritirato la cartella di pagamento notificatagli, depositata presso la casa comunale. Peraltro, l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. ha sanato qualsivoglia eventuale vizio della notificazione medesima”. 3. Preliminarmente deve rilevarsi – agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01 e 02, circa la necessità che l’impugnante l’estratto di ruolo manifesti di avervi effettivo interesse – emergere dalla sentenza impugnata l’interesse della contribuente, che partecipa a gare d’appalto con PP.AA. (p. 10 controric. cass.; p. 1 mem.) ad impugnare l’estratto di ruolo, in ragione dello scopo, menzionato anche dalla CTR, di evitare il “blocco dei pagamenti”, ossia, in buona sostanza, l’eccezione di compensazione ex art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. anche p. 2 controric. cass.), che l’ha finanche indotta a formulare richiesta di rateazione. 4. Un tanto consente di procedere alla disamina dei motivi di ricorso. 5. Essi, congiuntamente scrutinabili per comodità di esposizione, sono fondati e meritano accoglimento. 6. Lo è il primo. 6.1. Ai sensi dell’art. 145, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., “la notificazione [alle persone giuridiche] può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”. Questa S.C. ha già avuto modo di evidenziare che, “in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico” (Sez. 5, n. 14239 del 08/07/2015, Rv. 635876-01). Ora, alla luce del chiaro tenore normativo, si evince il principio (che par d’uopo enunciare in termini più ampi rispetto a quello estratto dal precedente testé citato) secondo cui, in tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. ovvero per posta, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell’art. 145, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., a venire in linea di conto ai fini dell’indicazione di qualità e riferimenti topografici del medesimo, è soltanto l’atto notificando e non la relativa relazione di notificazione. 6.2. Ne consegue che erroneamente la CTR ha ritenuto in premessa che “nella notifica dove[sse] essere specificato che la cartella veniva consegnata [al [OSCURATO:PERSONA]] in qualità di legale rappresentante della società ‘[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.’”, rilevando di poi che la “relata” prodotta da Equitalia difettava “di alcun riferimento alla società di cui egli risulta legale rappresentante”, essendo stata la notifica effettuata “direttamente a suo nome nella qualità di persona fisica[, come] risulta chiaramente dalla ricevuta di avvenuto recapito priva di alcun riferimento alla società”. Per un verso, erronea, per quanto detto, è la premessa in sé da cui muove la CTR, circa l’esigenza di una necessaria esplicitazione della legale rappresentanza in capo al ricevente (neppure nella relazione di notificazione, ma finanche) nella “ricevuta di avvenuto recapito” della cd. raccomandata informativa ex art. 140 cod. por. civ. Per altro verso, come sottolineato nel motivo, la CTR avrebbe dovuto apprezzare in fatto tutti gli atti documentanti il procedimento notificatorio e non già solo la suddetta ricevuta: in tal guisa, assume rilevanza l’indicazione, nella relazione di notificazione, di [OSCURATO:PERSONA] quale “amministratore della società”, senza esigenze di formule sacramentali per riferire la “società” alla contribuente, in difetto dell’allegazione da parte della contribuente medesima di incertezze sul punto. 6.3. Né – valga aggiungere – assume rilievo contrario rispetto alle esposte conclusioni la doglianza della contribuente in ordine alla “mancata produzione di copia della cartella di pagamento a più ripres[e] richiesta da [OSCURATO:PERSONA] prima e durante l’intero percorso processuale” (p. 8 controric. cass.). Invero – considerato, per un verso, che, nel silenzio della sentenza impugnata, non consta allegato, neppure nella parte dedicata allo svolgimento del processo (p. 3 controric. cass.), in violazione pertanto del principio di precisione, essere già stata tale doglianza proposta nel ricorso introduttivo del giudizio; e tenuto presente, per altro verso, che è la contribuente medesima a palesare di aver ottenuto dalla “s.p.a pubblica della riscossione”, in data 14 giugno 2011, l’inoltro dell’“estratto di ruolo da cui trarrebbe origine la cartella” (p. 3 controric. cass.), estratto di ruolo che coincide con la matrice della cartella, nel senso che “il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento” (Sez. U, n. 19704 del 02/10/2015, in motiv., fg. 7 s.), sicché in definitiva la cartella le era ben nota, avendo tanto più presentato istanza di rateizzazione – vale il principio, espresso dalla giurisprudenza più recente con riferimento a notifica ex art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, ma alla stregua di argomenti di respiro sistematico suscettibili di trovare applicazione anche in caso di notifica nelle forme ordinarie, a termini del quale “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento”, e dunque, più in generale, per estensione, della relata di notifica, “non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (così da ult. Sez. 3, n. 12883 del 26/06/2020, Rv. 658297-03). In effetti, la portata estensiva del principio testé citato emerge, in una linea evolutiva della giurisprudenza scevra da soluzioni di continuità, ove si consideri come già in precedenza si fosse affermato che, “ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella” (Sez. 5, n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888-01). 7. Fondato è anche il secondo motivo. 7.1. Occorre muovere da una duplice considerazione: -l’affermazione in punto di fatto compiuta nel motivo, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato la raccomandata informativa in data 30 maggio 2011, come da sua stessa sottoscrizione, non è in sé, né quanto all’avvenuto ritiro, né quando alla data di esso, contestata dalla contribuente, la quale si limita a revocare in dubbio soltanto l’efficacia dimostrativa della ricevuta di ritorno (allegando, senza però dar prova di aver svolto le relative eccezioni già innanzi alla CTR e comunque senza riprodurre i documenti richiamati, che “la ricevuta di ritorno della raccomandata prodotta da controparte a corredo dell’atto di appello non è lo stesso documento privo di data, firma e timbro postale prodotto nel corso del giudizio di primo grado” e che essa “riproduce […] un timbro postale datato 03/05/2011 […] antecedente al giorno 19/05/2011 in cui sarebbe avvenuto il tentativo di notifica […]” (ciò fermo tuttavia che il doc. 7 controric. cass., ossia la copia della ricevuta depositata da Equitalia in primo grado, è all’evidenza la ricevuta non ancora compilata di cui al successivo doc. 10, ove il timbro in basso a destra, che indica la data di ritiro, è compatibile, nella parte iniziale manoscritta, con “30 05” anziché con “03 05”); - la contribuente ha – indiscutibilmente – proposto tempestiva impugnazione e, per vero, ancor prima, istanza di rateizzazione. 7.2. Un tanto, a tutto voler concedere, comporta la sanatoria di qualsivoglia nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. 7.2.1. La sanatoria consegue al ritiro della raccomandata informativa. Invero, per costante giurisprudenza, “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenutasanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (Sez. 5, n. 19533 del 30/09/2016, Rv. 641241-01). Anzi: la nullità è “sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Sez. 6-L, n. 31724 del 04/12/2019. Rv. 656033-01). 7.2.2. La sanatoria consegue, inoltre e comunque, alla tempestiva impugnazione: ciò che pertanto rende prive di effetto le superiori eccezioni della contribuente sull’efficacia dimostrativa della ricevuta di ritorno prodotta da Equitalia in appello. Invero, per altrettanto costante giurisprudenza, “la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ‘ex tunc’ la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi "medio tempore", del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria” (Sez. 6-5, n. 17198 del 12/07/2017, Rv. 644931-01; Sez. 5, n. 17251 del 12/07/2013, Rv. 627334-01). 8. In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento per cui è causa. Ne consegue la compensazione delle spese relativamente ai gradi di merito. Le spese del presente grado di giudizio, invece, devono essere regolate secondo tariffa, come da dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta