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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38258/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANO Eto avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza deliberata il 18 dicembre 2019 e depositata il successivo 19 dicembre il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 10 gennaio 2020.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ad alcuni punti previsti nel decreto allegato alla ordinanza citata -prescrizione della permanenza in casa e modalità dei controlli-.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto tardivamente, ben oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, che risale a! 31 dicembre 2019, mentre l'impugnazione risulta presentata il 28 dicembre 2020.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO Eto avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza deliberata il 18 dicembre 2019 e depositata il successivo 19 dicembre il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 10 gennaio 2020. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ad alcuni punti previsti nel decreto allegato alla ordinanza citata -prescrizione della permanenza in casa e modalità dei controlli-. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto tardivamente, ben oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, che risale a! 31 dicembre 2019, mentre l'impugnazione risulta presentata il 28 dicembre 2020. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
Decreto Cassazione n. 38258/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris