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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33326/2021

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ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197116; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante 1' accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P .Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. parti costituite e li avvisa che nel Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] (A.,.._ [OSCURATO:PERSONA]:LLEMA °"'' 1I NOV. 20 24 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197116; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante 1' accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P .Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. parti costituite e li avvisa che nel Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] (A.,.._ [OSCURATO:PERSONA]:LLEMA °"'' 1I NOV. 20 24 i
Decreto Cassazione n. 33326/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris