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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 21780/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile GOLIA Antonello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Sotirios, nato Grecia, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato ai sensi del'art. 542 cod. proc. peri., senza rinvio il rigetto del ricorso della parte civile; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, come da conclusioni scritte ed ha depositato nota spese; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di resistenza ed ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la decisione di condanna pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di appropriazione indebita aggravata (in L'Aquila, epoca successiva al 1.6.2011) a questi ascritto, con la formula perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la Corte territoriale -nel ritenere il fatto insussistente, giacché legittimamente il depositario aveva rifiutato la restituzione del mobilio a lui affidato in deposito esercitando il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 cod. civ., in ragione dell'inadempimento della prestazione corrispettiva- non avrebbe tenuto conto del fatto che nessun contratto di deposito legava le prestazioni di imputato e parte civile, quindi alcun diritto di ritenzione avrebbe potuto esercitare l'imputato che assume di esser creditore del prezzo pattuito in corrispettivo delle prestazioni di custodia e deposito assunte; inoltre la Corte, nel ribaltare la decisione assunta dal giudice di primo grado, non ha adottato alcun modello motivazionale rafforzato, come s'impone ogni qualvolta debba ribaltarsi la decisione assunta nel precedente anello della catena devolutiva;

2.2. con il secondo motivo la parte civile ricorrente deduce il travisamento della prova in ordine al diritto di ritenzione valorizzato in motivazione, avendo la Corte omesso l'esame di elementi decisivi ai fini di escludere la ricorrenza della detta facoltà;

2.3. con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione che ha ritenuto insussistente l'elemento psicologico atto a sostenere la condotta di ritenzione, in quanto la mancata restituzione del mobilio affidato in deposito, in uno alla mancata indicazione del luogo di deposito è univocamente indicativa della volontà di mutare il titolo del possesso dei mobili affidati in deposito;

2.4. mancanza di motivazione in riferimento alla ritenuta erronea applicazione della disciplina prevista dall'art. 542 cod. proc. pen., per la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte querelante.

2.5. Con memoria scritta trasmessa a mezzo p.e.c. in data 9 marzo 2022 la costituita parte civile ripercorreva la vicenda contrattuale sottostante alla condotta oggetto di contestazione ed insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, volto alla tutela dei soli interessi civili, deve essere rigettato per la infondatezza dei primi tre motivi, mentre va accolto l'ultimo motivo di ricorso speso in tema di immotivata condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel processo.

La Corte non potrà tener conto della memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 9 marzo 2022, giacché contenente argomenti aggiunti ai motivi principali ed originari di ricorso, che -come tali- dovevano osservare il termine perentorio indicato al comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen. 1.1.

In linea generale, certamente ammissibile è il ricorso della parte civile a fronte di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La parte civile (oltre che impugnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, ex art. 576 cod. proc. pen., comma 1, prima parte) può infatti impugnare la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, anche in assenza di gravame della parte pubblica, ex art. 576 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte.

Il vigente codice di rito, quindi, esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale assolutorio, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova l'effetto preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima del reato anche in fase di impugnazione.

Detta impugnazione, sebbene presupponga l'accertamento della responsabilità (penale) dell'imputato, quale logico fondamento della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non può condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato.

Del resto, neppure può ritenersi che a fronte di una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, alla parte civile sia negato il diritto all'impugnazione sol perché il reato sia già estinto per prescrizione, ove si abbia anche riguardo al disposto dell'art. 652 cod. proc. pen., secondo cui una tale pronuncia ha efficacia di giudicato anche in sede civile; ne consegue che necessariamente deve essere riconosciuto alla parte civile il potere di proporre impugnazione, anche a fronte del decorso del tempo necessario alla prescrizione, ma solo in quanto funzionale alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di assoluzione sul fatto.

In questo senso va limitato e circoscritto l'oggetto del presente giudizio e del petitum formulato dal ricorrente (nei termini si registra il recente intervento delle Sez.

U. di questa Corte: n. 28911, del 28/3/2019, Rv. 275953).1.2.

Ciò posto in punto di ammissibilità del ricorso della parte civile, deve comunque ribadirsi che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non potessero riconoscersi i tratti qualificanti della appropriazione indebita della cosa mobile altrui, giacché deve trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10774, del 25/1/2002, Rv. 221522; conf. anche Rv. 267272) a mente della quale l'omessa restituzione della cosa ricevuta a titolo di deposito non realizza l'ipotesi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione uti dominus e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (giur. costante sin da Sez. 2, del 27.5.1981, Giampaoli, Rv. 150663-4).

Si deve pertanto concludere che il fatto appropriativo, così come contestato, non sussiste.

1.3. Quanto alle spese della procedura ed alla rifusione delle spese sostenute nel processo dall'imputato, la Corte di merito ne ha regolato la distribuzione in base al principio della soccombenza del querelante (art. 542 cod. proc. pen.), senza tuttavia argomentare in ordine ai profili di colpa eventualmente ravvisabile nella proposizione della querela (Sez. 5, n. 5920 del 27/1/2021, n.m.; Sez. 2, n. 56929, del 3/10/2017, Rv. 271697).

Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze, sia di primo che di secondo grado, non emergono connotati di temerarietà e di colpa nella proposizione della querela proposta dal Golia.

Sul punto pertanto la Corte di legittimità può direttamente provvedere ai sensi dell'art. 620, lett.

I) del codice di rito.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all condanna alle spese della parte civile, mentre deve nel resto essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile GOLIA Antonello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Sotirios, nato Grecia, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato ai sensi del'art. 542 cod. proc. peri., senza rinvio il rigetto del ricorso della parte civile; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, come da conclusioni scritte ed ha depositato nota spese; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di resistenza ed ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la decisione di condanna pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di appropriazione indebita aggravata (in L'Aquila, epoca successiva al 1.6.2011) a questi ascritto, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la Corte territoriale -nel ritenere il fatto insussistente, giacché legittimamente il depositario aveva rifiutato la restituzione del mobilio a lui affidato in deposito esercitando il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 cod. civ., in ragione dell'inadempimento della prestazione corrispettiva- non avrebbe tenuto conto del fatto che nessun contratto di deposito legava le prestazioni di imputato e parte civile, quindi alcun diritto di ritenzione avrebbe potuto esercitare l'imputato che assume di esser creditore del prezzo pattuito in corrispettivo delle prestazioni di custodia e deposito assunte; inoltre la Corte, nel ribaltare la decisione assunta dal giudice di primo grado, non ha adottato alcun modello motivazionale rafforzato, come s'impone ogni qualvolta debba ribaltarsi la decisione assunta nel precedente anello della catena devolutiva; 2.2. con il secondo motivo la parte civile ricorrente deduce il travisamento della prova in ordine al diritto di ritenzione valorizzato in motivazione, avendo la Corte omesso l'esame di elementi decisivi ai fini di escludere la ricorrenza della detta facoltà; 2.3. con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione che ha ritenuto insussistente l'elemento psicologico atto a sostenere la condotta di ritenzione, in quanto la mancata restituzione del mobilio affidato in deposito, in uno alla mancata indicazione del luogo di deposito è univocamente indicativa della volontà di mutare il titolo del possesso dei mobili affidati in deposito; 2.4. mancanza di motivazione in riferimento alla ritenuta erronea applicazione della disciplina prevista dall'art. 542 cod. proc. pen., per la condanna alle spese del giudizio poste a carico della parte querelante. 2.5. Con memoria scritta trasmessa a mezzo p.e.c. in data 9 marzo 2022 la costituita parte civile ripercorreva la vicenda contrattuale sottostante alla condotta oggetto di contestazione ed insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, volto alla tutela dei soli interessi civili, deve essere rigettato per la infondatezza dei primi tre motivi, mentre va accolto l'ultimo motivo di ricorso speso in tema di immotivata condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel processo. La Corte non potrà tener conto della memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 9 marzo 2022, giacché contenente argomenti aggiunti ai motivi principali ed originari di ricorso, che -come tali- dovevano osservare il termine perentorio indicato al comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen. 1.1. In linea generale, certamente ammissibile è il ricorso della parte civile a fronte di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste. La parte civile (oltre che impugnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, ex art. 576 cod. proc. pen., comma 1, prima parte) può infatti impugnare la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, anche in assenza di gravame della parte pubblica, ex art. 576 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte. Il vigente codice di rito, quindi, esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale assolutorio, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova l'effetto preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima del reato anche in fase di impugnazione. Detta impugnazione, sebbene presupponga l'accertamento della responsabilità (penale) dell'imputato, quale logico fondamento della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non può condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato. Del resto, neppure può ritenersi che a fronte di una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, alla parte civile sia negato il diritto all'impugnazione sol perché il reato sia già estinto per prescrizione, ove si abbia anche riguardo al disposto dell'art. 652 cod. proc. pen., secondo cui una tale pronuncia ha efficacia di giudicato anche in sede civile; ne consegue che necessariamente deve essere riconosciuto alla parte civile il potere di proporre impugnazione, anche a fronte del decorso del tempo necessario alla prescrizione, ma solo in quanto funzionale alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di assoluzione sul fatto. In questo senso va limitato e circoscritto l'oggetto del presente giudizio e del petitum formulato dal ricorrente (nei termini si registra il recente intervento delle Sez. U. di questa Corte: n. 28911, del 28/3/2019, Rv. 275953).1.2. Ciò posto in punto di ammissibilità del ricorso della parte civile, deve comunque ribadirsi che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non potessero riconoscersi i tratti qualificanti della appropriazione indebita della cosa mobile altrui, giacché deve trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10774, del 25/1/2002, Rv. 221522; conf. anche Rv. 267272) a mente della quale l'omessa restituzione della cosa ricevuta a titolo di deposito non realizza l'ipotesi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione uti dominus e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (giur. costante sin da Sez. 2, del 27.5.1981, Giampaoli, Rv. 150663-4). Si deve pertanto concludere che il fatto appropriativo, così come contestato, non sussiste. 1.3. Quanto alle spese della procedura ed alla rifusione delle spese sostenute nel processo dall'imputato, la Corte di merito ne ha regolato la distribuzione in base al principio della soccombenza del querelante (art. 542 cod. proc. pen.), senza tuttavia argomentare in ordine ai profili di colpa eventualmente ravvisabile nella proposizione della querela (Sez. 5, n. 5920 del 27/1/2021, n.m.; Sez. 2, n. 56929, del 3/10/2017, Rv. 271697). Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze, sia di primo che di secondo grado, non emergono connotati di temerarietà e di colpa nella proposizione della querela proposta dal Golia. Sul punto pertanto la Corte di legittimità può direttamente provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I) del codice di rito. 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all condanna alle spese della parte civile, mentre deve nel resto essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. Il C
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