Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20494/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Ldato avviso alle part:i:,2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all' art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod. pen., risulta proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessata personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Ldato avviso alle part:i:,2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all' art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod. pen., risulta proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessata personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris