CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Ldato avviso alle part:i:,2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all' art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valul:azione agli effetti della pena ex art. 122 cod. pen., risulta proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessata personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il Presidente