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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 00732/2023

Testo disponibile della fonte

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1016-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/11/2021; Ric. 2022 n. 01016 sez.

M1 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Torino, attinto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 35-bisd.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione umanitaria e della protezione speciale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere il Tribunale denegato il riconoscimento della protezione umanitaria a mezzo di una motivazione apparente, apodittica e contraddittoria circa il grado di integrazione della ricorrente nel territorio nazionale e la condizione di vulnerabilità della medesima; 2) della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per aver denegato il riconoscimento della protezione speciale senza motivare in ordine all'insussistenza nella specie dei requisiti per accedervi e senza valutare la situazione di grave violazione dei diritti umani corrente nel paese di origine.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. poiché dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale informatico non consta il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, non risultando che esso sia stato depositato con il ricorso o, separatamente a mente dell'art. 372 Ric. 2022 n. 01016 sez.

M1 -ud. 16-11-2022 -3- cod. proc. civ., nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso.

3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1016-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/11/2021; Ric. 2022 n. 01016 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Torino, attinto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 35-bisd.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione umanitaria e della protezione speciale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere il Tribunale denegato il riconoscimento della protezione umanitaria a mezzo di una motivazione apparente, apodittica e contraddittoria circa il grado di integrazione della ricorrente nel territorio nazionale e la condizione di vulnerabilità della medesima; 2) della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per aver denegato il riconoscimento della protezione speciale senza motivare in ordine all'insussistenza nella specie dei requisiti per accedervi e senza valutare la situazione di grave violazione dei diritti umani corrente nel paese di origine. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. poiché dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale informatico non consta il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, non risultando che esso sia stato depositato con il ricorso o, separatamente a mente dell'art. 372 Ric. 2022 n. 01016 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- cod. proc. civ., nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso. 3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma
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