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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 3/1988

ECLI:IT:COST:1988:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di due procedimenti di appello concernenti la deducibilità - nella dichiarazione ai fini IRPEF - da parte di soci della s.a.s.

"ASTRA di [OSCURATO:PERSONA] e C.", di interessi passivi afferenti beni immobili della società non strumentali all'esercizio dell'impresa, la Commissione tributaria di II grado di Pescara sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 1° marzo 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, II comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in riferimento all'art. 3 Cost.

Afferma il giudice rimettente che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto portare in detrazione gli interessi passivi in sede di compilazione del mod. 750/E perché, quale impresa minore percettrice di soli proventi immobiliari, aveva dovuto necessariamente assumere a tassazione tali redditi in base alle risultanze catastali e non in base al reddito effettivo netto di gestione, e ciò per la stessa struttura del quadro 750/E.

Ciò premesso, la normativa censurata determinerebbe, ad avviso del giudice a quo, un diverso trattamento tributario tra percettori dello stesso reddito, in quanto le imprese "maggiori" sarebbero, a differenza delle "minori", abilitate a dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi, e ciò anche per la diversa struttura del modello 750/A, che esse sono tenute a compilare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo, in primo luogo, che l'art. 52 censurato è applicabile sia alle imprese con contabilità semplificata, sia a quelle soggette alla tenuta della contabilità ordinaria, e, in secondo luogo, che ai soggetti ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata è riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario, restando così effetto di libera scelta di convenienza ogni varietà di trattamento tributario che ne possa derivare.

1. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente.

2. - La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") dispone che nella determinazione degli utili netti - i quali, ai sensi del primo comma dello stesso art. 52, costituiscono il reddito d'impresa - " non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.

I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo II".

La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi.

3. - La questione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata.

Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi passivi.

Pertanto, la questione sollevata è infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di due procedimenti di appello concernenti la deducibilità - nella dichiarazione ai fini IRPEF - da parte di soci della s.a.s. "ASTRA di [OSCURATO:PERSONA] e C.", di interessi passivi afferenti beni immobili della società non strumentali all'esercizio dell'impresa, la Commissione tributaria di II grado di Pescara sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 1° marzo 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, II comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in riferimento all'art. 3 Cost. Afferma il giudice rimettente che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto portare in detrazione gli interessi passivi in sede di compilazione del mod. 750/E perché, quale impresa minore percettrice di soli proventi immobiliari, aveva dovuto necessariamente assumere a tassazione tali redditi in base alle risultanze catastali e non in base al reddito effettivo netto di gestione, e ciò per la stessa struttura del quadro 750/E. Ciò premesso, la normativa censurata determinerebbe, ad avviso del giudice a quo, un diverso trattamento tributario tra percettori dello stesso reddito, in quanto le imprese "maggiori" sarebbero, a differenza delle "minori", abilitate a dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi, e ciò anche per la diversa struttura del modello 750/A, che esse sono tenute a compilare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo, in primo luogo, che l'art. 52 censurato è applicabile sia alle imprese con contabilità semplificata, sia a quelle soggette alla tenuta della contabilità ordinaria, e, in secondo luogo, che ai soggetti ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata è riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario, restando così effetto di libera scelta di convenienza ogni varietà di trattamento tributario che ne possa derivare. 1. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente. 2. - La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") dispone che nella determinazione degli utili netti - i quali, ai sensi del primo comma dello stesso art. 52, costituiscono il reddito d'impresa - " non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo II". La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi. 3. - La questione non è fondata. Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata. Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi passivi. Pertanto, la questione sollevata è infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 3/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris