CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 08212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOavviso alle arti• to udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘t` Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in 'favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.