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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18365/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 24 ottobre 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo B (artt. 110, 81 comma 2, 341-bis cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione e violazione dell'art. 393-bis cod. pen.

Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha omesso di considerare che il reato è stato commesso il 13.4.2018, epoca in cui l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. era applicabile al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. fino all'entrata in vigore della novella introdotta con la legge 8 agosto 2019 n. 77.

Quanto alla esimente in forma putativa, non poteva essere esclusa sulla base della versione dell'interessato di "non aver pronunciato parole offensive", né sulla ritenuta prospettazione dubitativa della versione difensiva, che, invece, impone una soluzione favorevole all'imputato.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Quanto alla ricorrenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, la sentenza ne ha escluso la sussistenza facendo leva sulle stesse dichiarazioni dell'imputato con le quali egli aveva negato di aver pronunciato qualsiasi ingiuria verso gli agenti, così rigettando la tesi difensiva secondo la quale li avrebbe offesi ritenendo erroneamente di essere in presenza di un atto violento e arbitrario dei [OSCURATO:PERSONA] verso il congiunto.

Ritiene questo Collegio che la censura del ricorrente a riguardo è del tutto generica, oltre che manifestamente infondata quando invoca il canone del favor rei, non riguardando il dubbio il tema della responsabilità, quanto invece, il tenore della prospettazione difensiva.

3. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha ritenuto il reato contestato preclusivo alla sua applicazione. 2Deve ritenersi fondata la censura in ordine alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dovendosi ribadire l'orientamento di Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629, secondo il quale, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d.

I. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha_stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.

Nel caso in esame, il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 13.04.2018, quando il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. non prevedeva l'ostatività del delitto di cui all'art. 337 c.p. ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, di talché la Corte di Appello non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei termini anzidetti.

Peraltro, con la sentenza n. 172 del 20.10.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

4. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, per verificare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel resto, il ricorso deve-essere rigettato.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 24 ottobre 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo B (artt. 110, 81 comma 2, 341-bis cod. pen.) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione e violazione dell'art. 393-bis cod. pen. Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha omesso di considerare che il reato è stato commesso il 13.4.2018, epoca in cui l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. era applicabile al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. fino all'entrata in vigore della novella introdotta con la legge 8 agosto 2019 n. 77. Quanto alla esimente in forma putativa, non poteva essere esclusa sulla base della versione dell'interessato di "non aver pronunciato parole offensive", né sulla ritenuta prospettazione dubitativa della versione difensiva, che, invece, impone una soluzione favorevole all'imputato. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Quanto alla ricorrenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, la sentenza ne ha escluso la sussistenza facendo leva sulle stesse dichiarazioni dell'imputato con le quali egli aveva negato di aver pronunciato qualsiasi ingiuria verso gli agenti, così rigettando la tesi difensiva secondo la quale li avrebbe offesi ritenendo erroneamente di essere in presenza di un atto violento e arbitrario dei [OSCURATO:PERSONA] verso il congiunto. Ritiene questo Collegio che la censura del ricorrente a riguardo è del tutto generica, oltre che manifestamente infondata quando invoca il canone del favor rei, non riguardando il dubbio il tema della responsabilità, quanto invece, il tenore della prospettazione difensiva. 3. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha ritenuto il reato contestato preclusivo alla sua applicazione. 2Deve ritenersi fondata la censura in ordine alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dovendosi ribadire l'orientamento di Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629, secondo il quale, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d. I. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha_stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali. Nel caso in esame, il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 13.04.2018, quando il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. non prevedeva l'ostatività del delitto di cui all'art. 337 c.p. ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, di talché la Corte di Appello non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei termini anzidetti. Peraltro, con la sentenza n. 172 del 20.10.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. 4. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, per verificare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel resto, il ricorso deve-essere rigettato. P.Q. P.Q.M
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