Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 31941/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], checonclude per il rigetto di entrambi i ricorsi, come da requisitoria già depositata.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, anche perconto dell'[OSCURATO:PERSONA] che oggi sostituisce.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli,investito dei ricorsi ex art. 309 cod. proc. pen. avanzati da [OSCURATO:PERSONA] eCarmela [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva applicato adentrambe le indagate la misura di massimo rigore, in quanto ritenutegravemente indiziate, entrambe, del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., peravere partecipato all’associazione di stampo camorristico denominata clan [OSCURATO:PERSONA],e la sola [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del1990.Il Tribunale di Napoli evidenziava, in premessa, come le indagini svolteavessero consentito di accertare l’esistenza e l’attuale operatività, nelle zone diScampia denominate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], del clan facente capoalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], quale articolazione territoriale del clan Amato-Pagano.

Ilsodalizio risultava dedito alla detenzione e all’occultamento di armi, alla tutelalegale degli affiliati, all’erogazione delle cosiddette mesate in favore dei sodali edei loro familiari, nonché alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti e alsettore delle estorsioni.Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sorella diCostantino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e moglie di [OSCURATO:PERSONA], i giudici dellacautela valorizzavano plurime conversazioni intercettate dalle quali emergeva,secondo la ricostruzione del Tribunale, non una mera conoscenza familiare delledinamiche del clan, ma un diretto coinvolgimento nella gestione delle risorsecomuni.

In particolare, dalla conversazione n. 140 del 13 dicembre 2022 e dallasuccessiva conversazione n. 795 del 21 dicembre 2022, il Tribunale desumevache l’indagata avesse disponibilità e conoscenza della cassa comune, dellesomme destinate alle mesate dei detenuti e dei proventi riferibili alle attività dispaccio riconducibili al gruppo.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale la riteneva stabilmente coinvolta nella gestione della cassa del clan,valorizzando numerose conversazioni intercettate nel marzo 2020.

In particolare,dalla conversazione del 17 marzo 2020 emergeva, secondo i giudici della cautela,che l’indagata detenesse denaro e telefoni utilizzati per le attività del gruppo eche costituisse il referente al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivolgersi peril reperimento delle somme destinate alle mesate.

Il Tribunale richiamava,inoltre, la conversazione n. 1256 del 31 marzo 2020, tra [OSCURATO:PERSONA] e lamadre, dalla quale desumeva la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di incidere sulle decisionirelative ai pagamenti in favore dei detenuti.Quanto, poi, alla contestazione relativa all’associazione finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti, il Tribunale riteneva che il ruolo economico attribuitoalla [OSCURATO:PERSONA] non fosse circoscritto alle esigenze del sodalizio camorristico, ma siestendesse anche al settore del narcotraffico.

A tal fine valorizzava laconversazione n. 166 del 29 marzo 2020, dalla quale emergeva che AntonioGarzia avrebbe dovuto percepire un supplemento di mesata in ragione del suoimpegno anche nel settore degli stupefacenti e che tale incremento avrebbedovuto essere riferito alla [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto coinvolto nella gestione delleerogazioni economiche del clan.2.

Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione le indagate, a mezzo deirispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui sienunciano nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, atenore dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avv.ti Dario CarmineProcentese e [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 416 bis cod. pen., per erratavalutazione dei requisiti di sussistenza della partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo A), nonché mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà dell’ordinanza.Secondo la difesa, i giudici della cautela avrebbero fondato l’ipotesiaccusatoria sul mero dato anagrafico e familiare dell’indagata, valorizzando lasua qualità di sorella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di coniuge di soggetto intraneo alsodalizio, nonché la fisiologica conoscenza di talune dinamiche interne,indebitamente elevata a indice di un fattivo contributo al perseguimento degliscopi associativi.In tal modo, il Tribunale del riesame ha omesso di individuare le condottematerialmente poste in essere dalla ricorrente e il concreto apporto causale daquesta arrecato, attribuendo rilievo decisivo al solo status familiare e fondando ilgiudizio di gravità indiziaria e di pericolosità sociale su un mero dato di statocivile.

L’ordinanza impugnata confonde, dunque, il piano della fisiologicacontiguità familiare con quello della partecipazione associativa, sovrapponendo lamera conoscenza di fatti inerenti alle dinamiche del clan all’adesione consapevolee stabile al programma criminoso.

Resta così del tutto obliterata la necessariaverifica della affectio societatis e dell’esistenza di un contributo concreto, stabilee funzionale al perseguimento degli scopi del sodalizio.La difesa aveva evidenziato dinanzi al Tribunale del riesame come leconversazioni poste a fondamento della gravità indiziaria si collocassero in unarco temporale estremamente circoscritto, pari a soli nove giorni, la cui rilevanzarisultava tanto più evidente in quanto coincidente con l’arresto del figlio e delfratello della ricorrente, circostanza che aveva determinato il subingresso delmarito nella gestione del clan.

Aveva, inoltre, puntualmente dedotto iltravisamento, tanto testuale quanto logico, delle singole intercettazionivalorizzate dal Tribunale, con specifico riferimento a ciascuna delle captazionirichiamate a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.A fronte della censura difensiva incentrata sull’assenza di stabilità del ruolodeterminata dall’arresto dei congiunti, il Tribunale non ha richiamato alcunelemento esterno a quel limitatissimo segmento temporale, ma ha utilizzato lemedesime conversazioni di quei nove giorni per retrodatare il ruolo della [OSCURATO:PERSONA],desumendone una pregressa gestione della cassa del clan e un precedenteapporto di consigli al fratello [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione si rivela, sotto taleprofilo, meramente apparente e manifestamente illogica, poiché il Tribunale,anziché indicare elementi probatori collocabili al di fuori di quella parentesiemergenziale, fonda la pretesa dimostrazione della stabilità del ruolo sulla stessabase indiziaria circoscritta a quei soli nove giorni.

Il ragionamento si risolve,pertanto, in una evidente circolarità argomentativa, dal momento che la provadella continuità e della stabilità del contributo associativo viene desuntaesclusivamente dalle conversazioni captate nel corso di quel brevissimo periodo,senza alcun autonomo riscontro riferibile ai quattro anni precedenti né al periodosuccessivo al dicembre 2022.Ne deriva che la doglianza difensiva è stata sostanzialmente elusa, nonavendo il Tribunale fornito alcuna effettiva risposta alla dedotta assenza dielementi dimostrativi in ordine all’esistenza di un contributo stabile, permanentee causalmente apprezzabile dell’indagata agli scopi del sodalizio.3.2.

Il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., nonchéomessa o apparente motivazione rispetto alle deduzioni difensive in punto disuperamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della sola misura carceraria.In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha del tutto omesso diconfrontarsi con gli elementi di fatto specificamente dedotti dalla difesa,limitandosi ad una affermazione laconica e stereotipata, secondo cui l’indagata,in quanto sorella e moglie di soggetti rivestenti ruoli di vertice nel sodalizio,sarebbe, per ciò solo, pienamente inserita nelle relative logiche criminali.

In talmodo, il [OSCURATO:PERSONA] ha trascurato di valutare gli argomenti, anche di ordinetemporale, prospettati con la memoria difensiva, dai quali emergeva il caratterenon decisionale e meramente ancillare del ruolo attribuito alla ricorrente, conconseguente incidenza sulla verifica dell’attualità della pericolosità.Tali circostanze, puntualmente indicate nei motivi, erano idonee a superaresia la presunzione di attualità delle esigenze cautelari sia quella di adeguatezzadella sola misura carceraria.

Il Tribunale, invece, ignorando il tempo silenteprecedente e successivo ai nove giorni in cui si sono concentrate le captazioni, haeluso il devoluto e ha finito per fondare il giudizio cautelare su una inammissibilelogica di colpa d’autore, ancorata al solo status parentale dell’indagata.4.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avv.ti DomenicoDello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il primo motivo deduceex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 416 bis cod. pen., per erratavalutazione dei requisiti di sussistenza della partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo A), nonché mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.L’intera impalcatura accusatoria si fonda su conversazioni concentrate in unarco temporale estremamente ristretto, pari a soli quattordici giorni, dal 17 al 31marzo 2020.

Si tratta di un dato macroscopicamente sproporzionato rispetto alladurata della contestazione associativa, che si estende per quasi cinque anni.Non è stato, inoltre, considerato che l’emersione della figura della Ruggierosi colloca proprio nel giorno dell’arresto del marito, il 17 marzo 2020, allorché ilcognato, [OSCURATO:PERSONA], le rivolgeva domande alle quali ella rispondevaunicamente sulla base di quanto aveva visto o appreso in via passiva, in ragionedella mera convivenza, e dunque del solo dato familiare, senza che vi fosse alcunelemento indicativo di un ruolo attivo o decisionale pregresso.La difesa aveva quindi dedotto l’assenza di un contributo stabile epermanente al sodalizio, evidenziando, altresì, sia l’esito negativo delleintercettazioni dirette, sia il totale difetto di riscontri provenienti dai collaboratoridi giustizia, nessuno dei quali ha mai menzionato la [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tali profili decisivi, il Tribunale si è del tutto sottratto al necessarioconfronto con le deduzioni difensive, limitandosi ad attribuire alle pochecaptazioni contingenti il medesimo significato già loro conferito dal G.i.p., senzamisurarsi con le censure puntualmente formulate.

In assenza di un contributoconcreto, specifico e funzionale agli scopi associativi, diverso dalla merapartecipazione coniugale alle vicende del marito, non può configurarsi, in capoalla ricorrente, il ruolo di partecipe all’associazione di cui al capo di imputazione.La valutazione dei giudici della cautela è errata in fatto, poiché valorizza la solacontiguità familiare dell’indagata, quale coniuge e cognata di soggetti inseriti nelclan, traslando indebitamente il piano della consapevolezza, peraltro soloparziale, di talune dinamiche a quello del contributo partecipativo; ed è altresìerronea in diritto, in quanto si pone in contrasto con i principi che regolano glielementi costitutivi della partecipazione associativa.I medesimi errori si riscontrano con riguardo al preteso ruolo di cassiera delclan.

Sul punto, la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoriarispetto al contenuto delle intercettazioni e presenta, altresì, un vizio di legge inordine al requisito della stabilità del ruolo.

Il Tribunale, infatti, eleva il mero econtingente possesso di una somma di denaro, fino a quel momento detenutadal marito poi arrestato e della quale la ricorrente manifestava espressamentel’intenzione di liberarsi, come emerge dal dato testuale della captazione del 17marzo 2020, a indice di un ruolo stabile e permanente di cassiera del clan.L’ordinanza omette, tuttavia, di considerare la natura strettamente effimera,occasionale e necessitata della condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale incorre, poi, in un ulteriore vizio di legge in punto di stabilità delruolo, poiché la detenzione del denaro è durata poche ore ed è stataimmediatamente seguita dalla volontaria e definitiva dismissione dello stesso.

Lamotivazione è, inoltre, manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cuitrascura che la volontà di disfarsi del denaro e dei telefoni emerge in modotestuale dagli atti.

Nella valutazione della captazione del 17 marzo 2020, ilTribunale attribuisce, infatti, due significati logicamente incompatibili allamedesima condotta dell’indagata: da un lato, riconosce espressamente che laRuggiero intendesse liberarsi celermente del denaro e dei telefoni per il timore diessere coinvolta a seguito dell’arresto del marito; dall’altro, con un evidente saltologico, trasforma proprio quella condotta nella prova della sua disponibilità afungere da cassiera del clan.

È, invece, evidente la contraddizione che inficia taleragionamento, poiché non si può essere, al contempo, custodi stabili della cassae soggetti che intendono disfarsene immediatamente per paura.La medesima manifesta contraddizione si riscontra con riguardo alle ulterioriconoscenze attribuite all’indagata.

Il riferimento al foglio dei detenuti e alle spesegestite dal coniuge concerneva fatti conosciuti soltanto perché la [OSCURATO:PERSONA] avevavisto il marito discuterne e conteggiarli.

Il Tribunale proietta irragionevolmenteuna mera conoscenza passiva di fatti altrui in una investitura futura nel ruolo dicassiera del clan, laddove, dalla lettura delle captazioni, emerge con chiarezzache l’indagata si era limitata a riferire al cognato [OSCURATO:PERSONA], e solo perchéspecificamente sollecitata, quanto sapesse di dinamiche pregresse delle quali eravenuta incidentalmente a conoscenza in ragione della convivenza domestica conil marito.

L’ordinanza impugnata confonde, così, la conoscenza di un fatto altruicon la partecipazione e la programmazione di un fatto proprio.

Anche la rispostaresa al cognato, descrittiva di come funzionassero le cose prima degli arresti diquella mattina, dimostra unicamente una fisiologica conoscenza derivante dallostatus di moglie convivente, del tutto inidonea a comprovare l’assunzione di unruolo attivo e permanente per il futuro.

Il Tribunale incorre, altresì, nel vizio diomessa motivazione allorché liquida le deduzioni difensive con mere clausole distile.Analogo travisamento del dato probatorio si rinviene nella valutazione dellaseconda conversazione del 17 marzo 2020, relativa al pagamento delle speselegali dei congiunti appena arrestati.

Anche in questo caso, il Tribunale trasformala prova dell’estraneità dell’indagata alle dinamiche di mutuo soccorso del clannella prova regina del suo preteso ruolo di cassiera.

Come puntualmente dedottoin memoria, in tale dialogo la [OSCURATO:PERSONA] riferiva al cognato la risposta appenafornita alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], la quale si doleva di non disporredel denaro necessario per la difesa legale. [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal rendersidisponibile, respingeva ogni ipotesi di aiuto e precisava che, per il proprio marito,avrebbe provveduto ella stessa al pagamento.

A fronte di un dato testuale chedimostra il rifiuto di gestire una cassa comune per le spese legali degli affiliati,l’ordinanza impugnata compie un salto logico paradossale, ritenendo che ilriferimento all’«avvocato del sistema» costituisca prova dell’inserimento dellaRuggiero nel sodalizio.

Il giudice della cautela utilizza, in tal modo, unanegazione per fondare un’affermazione di responsabilità.Medesimo vizio di travisamento si rinviene nella valutazione dellaconversazione del 31 marzo 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, poichél’ordinanza impugnata attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] una pretesa velleità di comandoche il testo della captazione riferisce, invece, ad altra persona e, comunque, nonalla gestione del clan, bensì al rapporto con il coniuge detenuto. [OSCURATO:PERSONA] così una presunta diatriba domestica su chi dovesse sostenere lespese carcerarie, dinamica tipica delle famiglie dei detenuti, nella prova di unaimposizione di natura camorristica, confondendo ancora una volta la contiguitàsocio-familiare con la partecipazione associativa.

La manifesta illogicitàdell’equazione tra consapevolezza e contributo partecipativo emerge, del resto,ancor più chiaramente ove si rapporti il limitatissimo orizzonte temporale dellecaptazioni all’estensione dell’addebito associativo: il Tribunale pretende diincardinare un ruolo strutturale e permanente in un sodalizio protrattosi perquasi cinque anni sulla base di appena tre frammenti intercettivi concentrati insoli quattordici giorni.

In tutte le fasi precedenti e successive al contingentemomento del 17 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] rimane del tutto estranea alleemergenze investigative, né risulta mai evocata da terzi.

L’attribuzione del ruolopermanente di cassiera per l’intero quinquennio di contestazione associativa,sulla base di un possesso momentaneo e contingente di somme appartenenti almarito, rivela, pertanto, non solo la denunciata forzatura logica, ma anche unapalese erronea valutazione indiziaria in ordine al ruolo e, soprattutto, allastabilità del ruolo stesso, in aperto contrasto con i principi che governano lamateria.4.2.

Il secondo motivo deduceex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, pererrata valutazione dei requisiti di sussistenza del contributo causale con ilmedesimo ruolo di cassiera, nonché mancanza e manifesta contraddittorietàdella motivazione.Entrambi i giudici della cautela hanno traslato il ruolo di cassiera, giàipotizzato in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., a quellocontestato ai fini dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, valorizzando una solaconversazione intervenuta il 30 marzo 2020 tra i cognati della ricorrente,si manifesta con particolare evidenza sotto il profilo della stabilità del ruolo, tantopiù che proprio l’unica intercettazione valorizzata dai giudici documenta che, peril passato, la [OSCURATO:PERSONA] era del tutto all’oscuro delle dinamiche inerenti allemesate dello spaccio, mentre, per il futuro, la sua figura rimane del tuttoassente.

I giudici della cautela hanno così omesso di valutare, prima ancora chein fatto, sul piano logico e giuridico, i requisiti dell’affectio societatis e dellacontinuità temporale che distinguono il delitto associativo dal mero concorsooccasionale e, a maggior ragione, dalla totale estraneità.

La motivazioneadottata si appalesa, pertanto, manifestamente contraddittoria rispetto alcontenuto intercettivo ed omissiva rispetto alle deduzioni difensive, poiché ilTribunale ha liquidato le ricostruzioni puntualmente svolte dalla difesa sul tenoretestuale della captazione come mere interpretazioni alternative, medianteclausole di stile, incorrendo così in un evidente salto logico.4.3.

Il terzo motivo deduceex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., nonché omessao apparente motivazione rispetto alle deduzioni difensive in punto disuperamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della sola misura carceraria.In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha del tutto omesso qualsiasireale approfondimento degli elementi di fatto dedotti dalla difesa, limitandosi adaffermare, in modo laconico e stereotipato, che i difensori non avrebbero fornitoprova della rescissione del legame e che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto moglie di PatrizioRaia, sarebbe pienamente inserita nelle logiche criminali. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece,omesso di valutare gli argomenti specificamente prospettati dalla difesa e, inparticolare, la limitatezza temporale degli indizi rispetto alla duratadell’operatività del clan, il decisivo rilievo del tempo trascorso, atteso che dallaprimavera del 2020 ad oggi sono decorsi sei anni, nonché il dato, parimentidecisivo, che nessun collaboratore di giustizia abbia mai fatto il nome dellaRuggiero.

Nessuno di tali elementi, tutti puntualmente devoluti, ha trovatoeffettiva considerazione nell’ordinanza impugnata.Il Tribunale incorre, altresì, in un vizio di legge in ordine all’errataapplicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Ladifesa aveva richiamato la recente pronuncia della Cassazione, sez. 6, n. 12763del 2025, sottolineando come la presenza di significativi elementi temporali,quale il lungo tempo silente, incida sulla verifica dell’attualità delle esigenzecautelari.

Il giudice del riesame ha del tutto ignorato tale principio, finendo perdesumere l’attualità del pericolo non già da una condotta attuale dell’indagata,ma dalla sua mera qualità presente di coniuge.

Ne deriva che il Tribunale nonsolo ha omesso il necessario confronto con le circostanze dedotte dalla difesa,ma ha elevato ad indice di attualità non un comportamento concretamentesignificativo, bensì il solo dato relazionale, con ciò risolvendo il giudizio cautelarein una inammissibile presunzione fondata sullo status familiare.5.

I difensori delle indagate hanno depositato memorie difensive con le qualihanno ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, insistendo per il loroaccoglimento.6. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla memoria scrittadepositata.7.

I difensori delle indagate hanno concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, che presentano tratti di inammissibilità, sono complessivamenteinfondati e devono, pertanto, essere rigettati.2.

Giova preliminarmente ricordare che, in tema di misure cautelaripersonali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., oltre che delle esigenzecautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., deve riscontrare, entro il perimetrocircoscritto dalla devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o lamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato.

Esso non può, dunque, tradursi in una nuovaricostruzione dei fatti, né in una sostituzione dell’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, ma develimitarsi a verificare se il Tribunale del riesame abbia dato adeguato conto delleragioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria e se la motivazionesia coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto che governanol’apprezzamento del quadro cautelare.È principio consolidato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimentodel Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare naturadel giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censureinerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmentela motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti,Rv. 270628).Va, inoltre, ribadito che, in tema di valutazione del contenuto diconversazioni intercettate, la censura proponibile in sede di legittimità puòriguardare soltanto la logicità della chiave interpretativa adottata dal giudice dimerito, poiché l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazionicostituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice del merito, e sisottrae al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione conforme ai criteridella logica e alle massime di esperienza (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 5, n.3643 del 14/07/1997, Rv. 209620).Deve, ancora, rammentarsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelarepersonale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ungiudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine aireati addebitatigli, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» noncorrispondono agli «indizi» intesi quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma2, cod. proc. pen. — che, oltre alla gravità, richiede la precisione e laconcordanza degli indizi — giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen.richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art.192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez.1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).3.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso proposto nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1.

Il primo motivo non coglie nel segno.Il Tribunale del riesame non ha affatto fondato il giudizio di gravità indiziariasul mero dato parentale della ricorrente, né ha sovrapposto la qualità di sorelladei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di moglie di [OSCURATO:PERSONA] alla prova della partecipazioneassociativa.L’ordinanza impugnata ha, invece, proceduto ad una lettura complessivadelle conversazioni captate, valorizzandone non solo il contenuto dichiarativo, maanche il contesto nel quale esse si collocavano, il tenore delle interlocuzioni, lanaturalezza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] interveniva nelle dinamiche del sodalizio e laqualità delle informazioni da lei possedute e rese disponibili.Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come dalla conversazione n. 140del 13 dicembre 2022 emergesse che l’indagata gestiva in autonomia le cassedel clan, avendo provveduto all’erogazione delle mesate in favore dei detenutimediante l’utilizzo di somme che, secondo la ricostruzione cautelare, eranoinvece destinate alle piazze di spaccio aperte dal fratello [OSCURATO:PERSONA] a Quarto.

Lasuccessiva conversazione n. 795 del 21 dicembre 2022, richiamata dal Tribunalequale conferma del medesimo quadro, non è stata valorizzata quale datomeramente conoscitivo, ma come ulteriore indice della dimestichezza dellaricorrente con la gestione delle risorse comuni e con le regole interne didistribuzione delle utilità del clan.

Tali interlocuzioni consentivano dunque alTribunale di valorizzare non una generica conoscenza familiare, ma la capacitàdella ricorrente di muoversi all’interno delle regole economiche del sodalizio,distinguendo tra denaro destinato ai carcerati, disponibilità della cassa comune eproventi riconducibili alle attività di spaccio.Il ragionamento del Tribunale è immune dai vizi denunciati, perché individuanella ricorrente non una mera destinataria passiva di notizie familiari, ma unsoggetto pienamente consapevole delle regole di funzionamento del clan e ingrado di fornire indicazioni operative al marito e ai congiunti in un momento diriorganizzazione conseguente agli arresti.L’argomento difensivo, che insiste sulla ridotta estensione temporale dellecaptazioni, non elide la portata indiziaria del loro contenuto: nella fase cautelare,infatti, la stabilità del contributo non deve essere desunta dalla mera duratacronologica delle interlocuzioni, ma può risultare dalla qualità delle conoscenzemanifestate, dalla disponibilità di risorse comuni e dalla concreta funzionalitàdelle condotte rispetto alla continuità operativa del sodalizio.La censura difensiva finisce, dunque, per proporre una lettura alternativa delmedesimo materiale captativo, valorizzando il dato familiare e la contingenzadegli arresti per negare la stabilità del contributo, ma non indica alcuna effettivafrattura logica del percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame.

IlTribunale ha spiegato perché le conversazioni non fossero espressive di meraconoscenza passiva, ma rivelassero una disponibilità funzionale alle esigenze delclan; e tale valutazione, in quanto non manifestamente illogica, non può esseresostituita in questa sede dalla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa.3.2.

Infondato è anche il secondo motivo.In relazione al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafiosoopera, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere.

È stato affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla normagenerale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che la presunzionefa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezzadel pericolo (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n.33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).Nel caso di specie, il Tribunale non si è limitato ad un richiamo astratto dellapresunzione, ma ha correlato il giudizio cautelare al ruolo attribuito allaricorrente nel contesto associativo, alla sua prossimità funzionale alle dinamichedel clan e alla perdurante operatività del sodalizio.

Né il mero decorso del tempo,né la concentrazione delle captazioni in un arco temporale ristretto valgono, diper sé, a superare il regime presuntivo, in assenza di elementi positivi dai qualidesumere l’avvenuta rescissione del vincolo o il definitivo allontanamentodell’indagata dalle dinamiche associative.La conclusione è coerente con il più recente approdo di questa Corte,secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto dipartecipazione ad associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis cod. pen., lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagatodall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cosiddetto«tempo silente», ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tral’emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire provadell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui,ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zonaterritoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 1, n. 5389 del16/01/2026, De, Rv. 289490 - 01).A fronte di tale quadro motivazionale e del richiamato principio di diritto, ladifesa si è limitata a valorizzare il decorso del tempo e la prospettataoccasionalità del contributo, senza indicare elementi positivi, obiettivi e concreti,ulteriori rispetto al cosiddetto «tempo silente», idonei a dimostrare la rescissionedel vincolo associativo o il definitivo allontanamento della ricorrente dalledinamiche del sodalizio.4.

Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1.

Il primo motivo, relativo alla partecipazione all’associazione di cui all’art.416 bis cod. pen., non merita accoglimento.Il ricorso tende a frammentare il materiale intercettivo e a proporre, perciascuna conversazione, una lettura alternativa, incentrata sulla dimensionedomestica e familiare delle conoscenze della ricorrente.

Il Tribunale, tuttavia, haapprezzato le captazioni in modo unitario, valorizzando la disponibilità dellaRuggiero rispetto alla gestione di denaro, telefoni, informazioni sui detenuti einterlocuzioni relative alle spese legali, elementi ritenuti indicativi non di unamera conoscenza occasionale, ma di una posizione funzionale rispetto alleesigenze del gruppo.La doglianza secondo cui la ricorrente avrebbe inteso disfarsi del denaro edei telefoni non evidenzia un vizio di manifesta illogicità della motivazione,poiché il Tribunale ha espressamente esaminato tale censura difensiva, ritenendoche proprio la richiesta di aiuto rivolta al cognato per liberarsi del denaro e deitelefoni dedicati fosse indicativa della consapevolezza della funzione illecita diquei beni e del timore di essere coinvolta in ragione della propria intraneità alledinamiche del clan.

La disponibilità dei telefoni dedicati, inoltre, è statalogicamente apprezzata non come dato neutro di mera detenzione materiale, macome elemento sintomatico della prossimità funzionale della ricorrente aglistrumenti operativi del sodalizio.

La difesa isola la volontà di dismissionechiave interpretativa adottata dal giudice del riesame, che ha valorizzato ladisponibilità dei beni, la conoscenza della loro funzione e la capacità dellaRuggiero di interloquire sui successivi assetti gestionali del sodalizio.Nello stesso senso, il Tribunale ha richiamato la conversazione n. 1256 del31 marzo 2020, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, nella quale leinterlocutrici sottolineavano le velleità di comando della [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che lastessa impartisse disposizioni sui pagamenti da effettuare in favore dei carcerati.Anche tale dato è stato logicamente valorizzato non come indice di meracontiguità familiare, ma come conferma della posizione assunta dalla ricorrentenella concreta gestione delle risorse del gruppo, in particolare nel settore dellemesate destinate ai detenuti.Né rileva, in senso decisivo, la dedotta concentrazione temporale dellecaptazioni.

Il dato temporale è stato considerato dal Tribunale, ma è statoritenuto recessivo rispetto alla pregnanza del contenuto delle conversazioni e allaqualità delle informazioni gestite dalla ricorrente.Il Tribunale non ha, dunque, desunto la gravità indiziaria dal mero rapportoconiugale o parentale della [OSCURATO:PERSONA], ma da una pluralità di dati specifici —disponibilità del denaro e dei telefoni, conoscenza della loro funzione,interlocuzioni sulle mesate e sulle spese del gruppo — ritenuti indicativi di unaconsapevole disponibilità funzionale rispetto alle esigenze operative del sodalizio.La lettura difensiva, che riconduce tali emergenze a mere informazioniapprese in ambito domestico, sollecita una diversa valutazione del materialecaptativo, non consentita in sede di legittimità a fronte di un percorsoargomentativo non manifestamente illogico.4.2.

Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente il delitto di cuiall’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.Il Tribunale ha valorizzato la conversazione n. 166 del 29 marzo 2020 non inmodo isolato ed avulso dal contesto, ma quale segmento coerente con ilcomplessivo quadro indiziario già delineato in relazione al ruolo della ricorrentenella gestione delle casse del clan.

Da tale conversazione emergeva, secondo laricostruzione cautelare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] unsupplemento di mesata perché impegnato anche nel settore del narcotraffico eche [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a riferire alla [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto percepire una somma maggiore.

La rilevanza del dato non risiede,dunque, nel mero richiamo nominale alla [OSCURATO:PERSONA], ma nel fatto che l’incrementodella mesata, giustificato dall’impegno del percettore anche nel settore deglistupefacenti, dovesse essere comunicato proprio a colei che, secondo laricostruzione cautelare, partecipava alla gestione delle erogazioni economiche delclan.

Il dato è stato quindi logicamente apprezzato dal Tribunale quale indicedella piena consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della situazione contabile delclan camorristico e della sua attiva partecipazione alla gestione di cassealimentate anche dai traffici di sostanze stupefacenti.La partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacentirichiede la dimostrazione di un contributo causalmente rilevante e stabilmentefunzionale alla vita del sodalizio, ma tale verifica, nella fase cautelare, deveessere compiuta secondo il criterio della qualificata probabilità e non nei terminidi certezza propri del giudizio di merito.

Nel caso in esame, il Tribunale haritenuto che la posizione della [OSCURATO:PERSONA], letta nel contesto delle complessiveemergenze captative, non si esaurisse in un contatto accidentale con una singolavicenda, ma si collocasse in un ambito di più ampia disponibilità rispetto alleesigenze economiche e organizzative del gruppo.Si tratta di valutazione non manifestamente illogica, che non può esseresostituita dalla diversa lettura proposta in ricorso.4.3.

Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, relativo alleesigenze cautelari.

Per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per quello di cuiall’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nei limiti in cui ricorrono i presupposti indicatidall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera il regime presuntivo previsto dallalegge.

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagatoper il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., la presunzione relativa di pericolositàsociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata soloquando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbiastabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa; in assenza ditali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine allasussistenza o permanenza delle esigenze cautelari, ancorché sia decorso unnotevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato el’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv.274174).Quanto all’associazione finalizzata al narcotraffico, è stato altresì affermatoche, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo,l’affievolimento delle esigenze cautelari, idoneo a superare la presunzione diadeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi difatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individualee il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341; Sez. 3, n. 40672 del 27/04/2016,Gagliardi, Rv. 267894).Nel caso in esame, il Tribunale ha richiamato il regime presuntivo e haescluso la presenza di elementi specifici idonei a vincerlo, valorizzando il ruolocontesto criminale di riferimento.

Come già osservato con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], il cosiddetto «tempo silente» non costituisce prova autonomadell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, ma può assumere rilievo solo invia residuale, unitamente ad elementi obiettivi e concreti indicativi del recessodall’associazione, della rescissione del vincolo o dell’esaurimento dell’attivitàassociativa (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, De, Rv. 289490 - 01).5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi devonoessere rigettati.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presentedecisione la rimessione in libertà delle ricorrenti, deve disporsi la trasmissione dicopia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente, aisensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], checonclude per il rigetto di entrambi i ricorsi, come da requisitoria già depositata.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, anche perconto dell'[OSCURATO:PERSONA] che oggi sostituisce.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli,investito dei ricorsi ex art. 309 cod. proc. pen. avanzati da [OSCURATO:PERSONA] eCarmela [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva applicato adentrambe le indagate la misura di massimo rigore, in quanto ritenutegravemente indiziate, entrambe, del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., peravere partecipato all’associazione di stampo camorristico denominata clan [OSCURATO:PERSONA],e la sola [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del1990.Il Tribunale di Napoli evidenziava, in premessa, come le indagini svolteavessero consentito di accertare l’esistenza e l’attuale operatività, nelle zone diScampia denominate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], del clan facente capoalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], quale articolazione territoriale del clan Amato-Pagano. Ilsodalizio risultava dedito alla detenzione e all’occultamento di armi, alla tutelalegale degli affiliati, all’erogazione delle cosiddette mesate in favore dei sodali edei loro familiari, nonché alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti e alsettore delle estorsioni.Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sorella diCostantino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e moglie di [OSCURATO:PERSONA], i giudici dellacautela valorizzavano plurime conversazioni intercettate dalle quali emergeva,secondo la ricostruzione del Tribunale, non una mera conoscenza familiare delledinamiche del clan, ma un diretto coinvolgimento nella gestione delle risorsecomuni. In particolare, dalla conversazione n. 140 del 13 dicembre 2022 e dallasuccessiva conversazione n. 795 del 21 dicembre 2022, il Tribunale desumevache l’indagata avesse disponibilità e conoscenza della cassa comune, dellesomme destinate alle mesate dei detenuti e dei proventi riferibili alle attività dispaccio riconducibili al gruppo.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale la riteneva stabilmente coinvolta nella gestione della cassa del clan,valorizzando numerose conversazioni intercettate nel marzo 2020. In particolare,dalla conversazione del 17 marzo 2020 emergeva, secondo i giudici della cautela,che l’indagata detenesse denaro e telefoni utilizzati per le attività del gruppo eche costituisse il referente al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivolgersi peril reperimento delle somme destinate alle mesate. Il Tribunale richiamava,inoltre, la conversazione n. 1256 del 31 marzo 2020, tra [OSCURATO:PERSONA] e lamadre, dalla quale desumeva la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di incidere sulle decisionirelative ai pagamenti in favore dei detenuti.Quanto, poi, alla contestazione relativa all’associazione finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti, il Tribunale riteneva che il ruolo economico attribuitoalla [OSCURATO:PERSONA] non fosse circoscritto alle esigenze del sodalizio camorristico, ma siestendesse anche al settore del narcotraffico. A tal fine valorizzava laconversazione n. 166 del 29 marzo 2020, dalla quale emergeva che AntonioGarzia avrebbe dovuto percepire un supplemento di mesata in ragione del suoimpegno anche nel settore degli stupefacenti e che tale incremento avrebbedovuto essere riferito alla [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto coinvolto nella gestione delleerogazioni economiche del clan.2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione le indagate, a mezzo deirispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui sienunciano nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, atenore dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avv.ti Dario CarmineProcentese e [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 416 bis cod. pen., per erratavalutazione dei requisiti di sussistenza della partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo A), nonché mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà dell’ordinanza.Secondo la difesa, i giudici della cautela avrebbero fondato l’ipotesiaccusatoria sul mero dato anagrafico e familiare dell’indagata, valorizzando lasua qualità di sorella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di coniuge di soggetto intraneo alsodalizio, nonché la fisiologica conoscenza di talune dinamiche interne,indebitamente elevata a indice di un fattivo contributo al perseguimento degliscopi associativi.In tal modo, il Tribunale del riesame ha omesso di individuare le condottematerialmente poste in essere dalla ricorrente e il concreto apporto causale daquesta arrecato, attribuendo rilievo decisivo al solo status familiare e fondando ilgiudizio di gravità indiziaria e di pericolosità sociale su un mero dato di statocivile. L’ordinanza impugnata confonde, dunque, il piano della fisiologicacontiguità familiare con quello della partecipazione associativa, sovrapponendo lamera conoscenza di fatti inerenti alle dinamiche del clan all’adesione consapevolee stabile al programma criminoso. Resta così del tutto obliterata la necessariaverifica della affectio societatis e dell’esistenza di un contributo concreto, stabilee funzionale al perseguimento degli scopi del sodalizio.La difesa aveva evidenziato dinanzi al Tribunale del riesame come leconversazioni poste a fondamento della gravità indiziaria si collocassero in unarco temporale estremamente circoscritto, pari a soli nove giorni, la cui rilevanzarisultava tanto più evidente in quanto coincidente con l’arresto del figlio e delfratello della ricorrente, circostanza che aveva determinato il subingresso delmarito nella gestione del clan. Aveva, inoltre, puntualmente dedotto iltravisamento, tanto testuale quanto logico, delle singole intercettazionivalorizzate dal Tribunale, con specifico riferimento a ciascuna delle captazionirichiamate a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.A fronte della censura difensiva incentrata sull’assenza di stabilità del ruolodeterminata dall’arresto dei congiunti, il Tribunale non ha richiamato alcunelemento esterno a quel limitatissimo segmento temporale, ma ha utilizzato lemedesime conversazioni di quei nove giorni per retrodatare il ruolo della [OSCURATO:PERSONA],desumendone una pregressa gestione della cassa del clan e un precedenteapporto di consigli al fratello [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione si rivela, sotto taleprofilo, meramente apparente e manifestamente illogica, poiché il Tribunale,anziché indicare elementi probatori collocabili al di fuori di quella parentesiemergenziale, fonda la pretesa dimostrazione della stabilità del ruolo sulla stessabase indiziaria circoscritta a quei soli nove giorni. Il ragionamento si risolve,pertanto, in una evidente circolarità argomentativa, dal momento che la provadella continuità e della stabilità del contributo associativo viene desuntaesclusivamente dalle conversazioni captate nel corso di quel brevissimo periodo,senza alcun autonomo riscontro riferibile ai quattro anni precedenti né al periodosuccessivo al dicembre 2022.Ne deriva che la doglianza difensiva è stata sostanzialmente elusa, nonavendo il Tribunale fornito alcuna effettiva risposta alla dedotta assenza dielementi dimostrativi in ordine all’esistenza di un contributo stabile, permanentee causalmente apprezzabile dell’indagata agli scopi del sodalizio.3.2. Il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., nonchéomessa o apparente motivazione rispetto alle deduzioni difensive in punto disuperamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della sola misura carceraria.In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha del tutto omesso diconfrontarsi con gli elementi di fatto specificamente dedotti dalla difesa,limitandosi ad una affermazione laconica e stereotipata, secondo cui l’indagata,in quanto sorella e moglie di soggetti rivestenti ruoli di vertice nel sodalizio,sarebbe, per ciò solo, pienamente inserita nelle relative logiche criminali. In talmodo, il [OSCURATO:PERSONA] ha trascurato di valutare gli argomenti, anche di ordinetemporale, prospettati con la memoria difensiva, dai quali emergeva il caratterenon decisionale e meramente ancillare del ruolo attribuito alla ricorrente, conconseguente incidenza sulla verifica dell’attualità della pericolosità.Tali circostanze, puntualmente indicate nei motivi, erano idonee a superaresia la presunzione di attualità delle esigenze cautelari sia quella di adeguatezzadella sola misura carceraria. Il Tribunale, invece, ignorando il tempo silenteprecedente e successivo ai nove giorni in cui si sono concentrate le captazioni, haeluso il devoluto e ha finito per fondare il giudizio cautelare su una inammissibilelogica di colpa d’autore, ancorata al solo status parentale dell’indagata.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avv.ti DomenicoDello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo deduceex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 416 bis cod. pen., per erratavalutazione dei requisiti di sussistenza della partecipazione all’associazionecamorristica di cui al capo A), nonché mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.L’intera impalcatura accusatoria si fonda su conversazioni concentrate in unarco temporale estremamente ristretto, pari a soli quattordici giorni, dal 17 al 31marzo 2020. Si tratta di un dato macroscopicamente sproporzionato rispetto alladurata della contestazione associativa, che si estende per quasi cinque anni.Non è stato, inoltre, considerato che l’emersione della figura della Ruggierosi colloca proprio nel giorno dell’arresto del marito, il 17 marzo 2020, allorché ilcognato, [OSCURATO:PERSONA], le rivolgeva domande alle quali ella rispondevaunicamente sulla base di quanto aveva visto o appreso in via passiva, in ragionedella mera convivenza, e dunque del solo dato familiare, senza che vi fosse alcunelemento indicativo di un ruolo attivo o decisionale pregresso.La difesa aveva quindi dedotto l’assenza di un contributo stabile epermanente al sodalizio, evidenziando, altresì, sia l’esito negativo delleintercettazioni dirette, sia il totale difetto di riscontri provenienti dai collaboratoridi giustizia, nessuno dei quali ha mai menzionato la [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tali profili decisivi, il Tribunale si è del tutto sottratto al necessarioconfronto con le deduzioni difensive, limitandosi ad attribuire alle pochecaptazioni contingenti il medesimo significato già loro conferito dal G.i.p., senzamisurarsi con le censure puntualmente formulate. In assenza di un contributoconcreto, specifico e funzionale agli scopi associativi, diverso dalla merapartecipazione coniugale alle vicende del marito, non può configurarsi, in capoalla ricorrente, il ruolo di partecipe all’associazione di cui al capo di imputazione.La valutazione dei giudici della cautela è errata in fatto, poiché valorizza la solacontiguità familiare dell’indagata, quale coniuge e cognata di soggetti inseriti nelclan, traslando indebitamente il piano della consapevolezza, peraltro soloparziale, di talune dinamiche a quello del contributo partecipativo; ed è altresìerronea in diritto, in quanto si pone in contrasto con i principi che regolano glielementi costitutivi della partecipazione associativa.I medesimi errori si riscontrano con riguardo al preteso ruolo di cassiera delclan. Sul punto, la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoriarispetto al contenuto delle intercettazioni e presenta, altresì, un vizio di legge inordine al requisito della stabilità del ruolo. Il Tribunale, infatti, eleva il mero econtingente possesso di una somma di denaro, fino a quel momento detenutadal marito poi arrestato e della quale la ricorrente manifestava espressamentel’intenzione di liberarsi, come emerge dal dato testuale della captazione del 17marzo 2020, a indice di un ruolo stabile e permanente di cassiera del clan.L’ordinanza omette, tuttavia, di considerare la natura strettamente effimera,occasionale e necessitata della condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale incorre, poi, in un ulteriore vizio di legge in punto di stabilità delruolo, poiché la detenzione del denaro è durata poche ore ed è stataimmediatamente seguita dalla volontaria e definitiva dismissione dello stesso. Lamotivazione è, inoltre, manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cuitrascura che la volontà di disfarsi del denaro e dei telefoni emerge in modotestuale dagli atti. Nella valutazione della captazione del 17 marzo 2020, ilTribunale attribuisce, infatti, due significati logicamente incompatibili allamedesima condotta dell’indagata: da un lato, riconosce espressamente che laRuggiero intendesse liberarsi celermente del denaro e dei telefoni per il timore diessere coinvolta a seguito dell’arresto del marito; dall’altro, con un evidente saltologico, trasforma proprio quella condotta nella prova della sua disponibilità afungere da cassiera del clan. È, invece, evidente la contraddizione che inficia taleragionamento, poiché non si può essere, al contempo, custodi stabili della cassae soggetti che intendono disfarsene immediatamente per paura.La medesima manifesta contraddizione si riscontra con riguardo alle ulterioriconoscenze attribuite all’indagata. Il riferimento al foglio dei detenuti e alle spesegestite dal coniuge concerneva fatti conosciuti soltanto perché la [OSCURATO:PERSONA] avevavisto il marito discuterne e conteggiarli. Il Tribunale proietta irragionevolmenteuna mera conoscenza passiva di fatti altrui in una investitura futura nel ruolo dicassiera del clan, laddove, dalla lettura delle captazioni, emerge con chiarezzache l’indagata si era limitata a riferire al cognato [OSCURATO:PERSONA], e solo perchéspecificamente sollecitata, quanto sapesse di dinamiche pregresse delle quali eravenuta incidentalmente a conoscenza in ragione della convivenza domestica conil marito. L’ordinanza impugnata confonde, così, la conoscenza di un fatto altruicon la partecipazione e la programmazione di un fatto proprio. Anche la rispostaresa al cognato, descrittiva di come funzionassero le cose prima degli arresti diquella mattina, dimostra unicamente una fisiologica conoscenza derivante dallostatus di moglie convivente, del tutto inidonea a comprovare l’assunzione di unruolo attivo e permanente per il futuro. Il Tribunale incorre, altresì, nel vizio diomessa motivazione allorché liquida le deduzioni difensive con mere clausole distile.Analogo travisamento del dato probatorio si rinviene nella valutazione dellaseconda conversazione del 17 marzo 2020, relativa al pagamento delle speselegali dei congiunti appena arrestati. Anche in questo caso, il Tribunale trasformala prova dell’estraneità dell’indagata alle dinamiche di mutuo soccorso del clannella prova regina del suo preteso ruolo di cassiera. Come puntualmente dedottoin memoria, in tale dialogo la [OSCURATO:PERSONA] riferiva al cognato la risposta appenafornita alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], la quale si doleva di non disporredel denaro necessario per la difesa legale. [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal rendersidisponibile, respingeva ogni ipotesi di aiuto e precisava che, per il proprio marito,avrebbe provveduto ella stessa al pagamento. A fronte di un dato testuale chedimostra il rifiuto di gestire una cassa comune per le spese legali degli affiliati,l’ordinanza impugnata compie un salto logico paradossale, ritenendo che ilriferimento all’«avvocato del sistema» costituisca prova dell’inserimento dellaRuggiero nel sodalizio. Il giudice della cautela utilizza, in tal modo, unanegazione per fondare un’affermazione di responsabilità.Medesimo vizio di travisamento si rinviene nella valutazione dellaconversazione del 31 marzo 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, poichél’ordinanza impugnata attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] una pretesa velleità di comandoche il testo della captazione riferisce, invece, ad altra persona e, comunque, nonalla gestione del clan, bensì al rapporto con il coniuge detenuto. [OSCURATO:PERSONA] così una presunta diatriba domestica su chi dovesse sostenere lespese carcerarie, dinamica tipica delle famiglie dei detenuti, nella prova di unaimposizione di natura camorristica, confondendo ancora una volta la contiguitàsocio-familiare con la partecipazione associativa. La manifesta illogicitàdell’equazione tra consapevolezza e contributo partecipativo emerge, del resto,ancor più chiaramente ove si rapporti il limitatissimo orizzonte temporale dellecaptazioni all’estensione dell’addebito associativo: il Tribunale pretende diincardinare un ruolo strutturale e permanente in un sodalizio protrattosi perquasi cinque anni sulla base di appena tre frammenti intercettivi concentrati insoli quattordici giorni. In tutte le fasi precedenti e successive al contingentemomento del 17 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] rimane del tutto estranea alleemergenze investigative, né risulta mai evocata da terzi. L’attribuzione del ruolopermanente di cassiera per l’intero quinquennio di contestazione associativa,sulla base di un possesso momentaneo e contingente di somme appartenenti almarito, rivela, pertanto, non solo la denunciata forzatura logica, ma anche unapalese erronea valutazione indiziaria in ordine al ruolo e, soprattutto, allastabilità del ruolo stesso, in aperto contrasto con i principi che governano lamateria.4.2. Il secondo motivo deduceex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, pererrata valutazione dei requisiti di sussistenza del contributo causale con ilmedesimo ruolo di cassiera, nonché mancanza e manifesta contraddittorietàdella motivazione.Entrambi i giudici della cautela hanno traslato il ruolo di cassiera, giàipotizzato in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., a quellocontestato ai fini dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, valorizzando una solaconversazione intervenuta il 30 marzo 2020 tra i cognati della ricorrente,si manifesta con particolare evidenza sotto il profilo della stabilità del ruolo, tantopiù che proprio l’unica intercettazione valorizzata dai giudici documenta che, peril passato, la [OSCURATO:PERSONA] era del tutto all’oscuro delle dinamiche inerenti allemesate dello spaccio, mentre, per il futuro, la sua figura rimane del tuttoassente. I giudici della cautela hanno così omesso di valutare, prima ancora chein fatto, sul piano logico e giuridico, i requisiti dell’affectio societatis e dellacontinuità temporale che distinguono il delitto associativo dal mero concorsooccasionale e, a maggior ragione, dalla totale estraneità. La motivazioneadottata si appalesa, pertanto, manifestamente contraddittoria rispetto alcontenuto intercettivo ed omissiva rispetto alle deduzioni difensive, poiché ilTribunale ha liquidato le ricostruzioni puntualmente svolte dalla difesa sul tenoretestuale della captazione come mere interpretazioni alternative, medianteclausole di stile, incorrendo così in un evidente salto logico.4.3. Il terzo motivo deduceex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., nonché omessao apparente motivazione rispetto alle deduzioni difensive in punto disuperamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della sola misura carceraria.In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha del tutto omesso qualsiasireale approfondimento degli elementi di fatto dedotti dalla difesa, limitandosi adaffermare, in modo laconico e stereotipato, che i difensori non avrebbero fornitoprova della rescissione del legame e che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto moglie di PatrizioRaia, sarebbe pienamente inserita nelle logiche criminali. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece,omesso di valutare gli argomenti specificamente prospettati dalla difesa e, inparticolare, la limitatezza temporale degli indizi rispetto alla duratadell’operatività del clan, il decisivo rilievo del tempo trascorso, atteso che dallaprimavera del 2020 ad oggi sono decorsi sei anni, nonché il dato, parimentidecisivo, che nessun collaboratore di giustizia abbia mai fatto il nome dellaRuggiero. Nessuno di tali elementi, tutti puntualmente devoluti, ha trovatoeffettiva considerazione nell’ordinanza impugnata.Il Tribunale incorre, altresì, in un vizio di legge in ordine all’errataapplicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ladifesa aveva richiamato la recente pronuncia della Cassazione, sez. 6, n. 12763del 2025, sottolineando come la presenza di significativi elementi temporali,quale il lungo tempo silente, incida sulla verifica dell’attualità delle esigenzecautelari. Il giudice del riesame ha del tutto ignorato tale principio, finendo perdesumere l’attualità del pericolo non già da una condotta attuale dell’indagata,ma dalla sua mera qualità presente di coniuge. Ne deriva che il Tribunale nonsolo ha omesso il necessario confronto con le circostanze dedotte dalla difesa,ma ha elevato ad indice di attualità non un comportamento concretamentesignificativo, bensì il solo dato relazionale, con ciò risolvendo il giudizio cautelarein una inammissibile presunzione fondata sullo status familiare.5. I difensori delle indagate hanno depositato memorie difensive con le qualihanno ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, insistendo per il loroaccoglimento.6. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla memoria scrittadepositata.7. I difensori delle indagate hanno concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, che presentano tratti di inammissibilità, sono complessivamenteinfondati e devono, pertanto, essere rigettati.2. Giova preliminarmente ricordare che, in tema di misure cautelaripersonali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., oltre che delle esigenzecautelari, ex art. 274 cod. proc. pen., deve riscontrare, entro il perimetrocircoscritto dalla devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o lamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato. Esso non può, dunque, tradursi in una nuovaricostruzione dei fatti, né in una sostituzione dell’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, ma develimitarsi a verificare se il Tribunale del riesame abbia dato adeguato conto delleragioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria e se la motivazionesia coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto che governanol’apprezzamento del quadro cautelare.È principio consolidato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimentodel Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare naturadel giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censureinerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie, e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmentela motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti,Rv. 270628).Va, inoltre, ribadito che, in tema di valutazione del contenuto diconversazioni intercettate, la censura proponibile in sede di legittimità puòriguardare soltanto la logicità della chiave interpretativa adottata dal giudice dimerito, poiché l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazionicostituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice del merito, e sisottrae al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione conforme ai criteridella logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 5, n.3643 del 14/07/1997, Rv. 209620).Deve, ancora, rammentarsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelarepersonale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ungiudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine aireati addebitatigli, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» noncorrispondono agli «indizi» intesi quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma2, cod. proc. pen. — che, oltre alla gravità, richiede la precisione e laconcordanza degli indizi — giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen.richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art.192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez.1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso proposto nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1. Il primo motivo non coglie nel segno.Il Tribunale del riesame non ha affatto fondato il giudizio di gravità indiziariasul mero dato parentale della ricorrente, né ha sovrapposto la qualità di sorelladei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di moglie di [OSCURATO:PERSONA] alla prova della partecipazioneassociativa.L’ordinanza impugnata ha, invece, proceduto ad una lettura complessivadelle conversazioni captate, valorizzandone non solo il contenuto dichiarativo, maanche il contesto nel quale esse si collocavano, il tenore delle interlocuzioni, lanaturalezza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] interveniva nelle dinamiche del sodalizio e laqualità delle informazioni da lei possedute e rese disponibili.Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come dalla conversazione n. 140del 13 dicembre 2022 emergesse che l’indagata gestiva in autonomia le cassedel clan, avendo provveduto all’erogazione delle mesate in favore dei detenutimediante l’utilizzo di somme che, secondo la ricostruzione cautelare, eranoinvece destinate alle piazze di spaccio aperte dal fratello [OSCURATO:PERSONA] a Quarto. Lasuccessiva conversazione n. 795 del 21 dicembre 2022, richiamata dal Tribunalequale conferma del medesimo quadro, non è stata valorizzata quale datomeramente conoscitivo, ma come ulteriore indice della dimestichezza dellaricorrente con la gestione delle risorse comuni e con le regole interne didistribuzione delle utilità del clan. Tali interlocuzioni consentivano dunque alTribunale di valorizzare non una generica conoscenza familiare, ma la capacitàdella ricorrente di muoversi all’interno delle regole economiche del sodalizio,distinguendo tra denaro destinato ai carcerati, disponibilità della cassa comune eproventi riconducibili alle attività di spaccio.Il ragionamento del Tribunale è immune dai vizi denunciati, perché individuanella ricorrente non una mera destinataria passiva di notizie familiari, ma unsoggetto pienamente consapevole delle regole di funzionamento del clan e ingrado di fornire indicazioni operative al marito e ai congiunti in un momento diriorganizzazione conseguente agli arresti.L’argomento difensivo, che insiste sulla ridotta estensione temporale dellecaptazioni, non elide la portata indiziaria del loro contenuto: nella fase cautelare,infatti, la stabilità del contributo non deve essere desunta dalla mera duratacronologica delle interlocuzioni, ma può risultare dalla qualità delle conoscenzemanifestate, dalla disponibilità di risorse comuni e dalla concreta funzionalitàdelle condotte rispetto alla continuità operativa del sodalizio.La censura difensiva finisce, dunque, per proporre una lettura alternativa delmedesimo materiale captativo, valorizzando il dato familiare e la contingenzadegli arresti per negare la stabilità del contributo, ma non indica alcuna effettivafrattura logica del percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame. IlTribunale ha spiegato perché le conversazioni non fossero espressive di meraconoscenza passiva, ma rivelassero una disponibilità funzionale alle esigenze delclan; e tale valutazione, in quanto non manifestamente illogica, non può esseresostituita in questa sede dalla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa.3.2. Infondato è anche il secondo motivo.In relazione al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafiosoopera, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere. È stato affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla normagenerale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che la presunzionefa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezzadel pericolo (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n.33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).Nel caso di specie, il Tribunale non si è limitato ad un richiamo astratto dellapresunzione, ma ha correlato il giudizio cautelare al ruolo attribuito allaricorrente nel contesto associativo, alla sua prossimità funzionale alle dinamichedel clan e alla perdurante operatività del sodalizio. Né il mero decorso del tempo,né la concentrazione delle captazioni in un arco temporale ristretto valgono, diper sé, a superare il regime presuntivo, in assenza di elementi positivi dai qualidesumere l’avvenuta rescissione del vincolo o il definitivo allontanamentodell’indagata dalle dinamiche associative.La conclusione è coerente con il più recente approdo di questa Corte,secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto dipartecipazione ad associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis cod. pen., lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagatodall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cosiddetto«tempo silente», ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tral’emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire provadell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui,ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zonaterritoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 1, n. 5389 del16/01/2026, De, Rv. 289490 - 01).A fronte di tale quadro motivazionale e del richiamato principio di diritto, ladifesa si è limitata a valorizzare il decorso del tempo e la prospettataoccasionalità del contributo, senza indicare elementi positivi, obiettivi e concreti,ulteriori rispetto al cosiddetto «tempo silente», idonei a dimostrare la rescissionedel vincolo associativo o il definitivo allontanamento della ricorrente dalledinamiche del sodalizio.4. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1. Il primo motivo, relativo alla partecipazione all’associazione di cui all’art.416 bis cod. pen., non merita accoglimento.Il ricorso tende a frammentare il materiale intercettivo e a proporre, perciascuna conversazione, una lettura alternativa, incentrata sulla dimensionedomestica e familiare delle conoscenze della ricorrente. Il Tribunale, tuttavia, haapprezzato le captazioni in modo unitario, valorizzando la disponibilità dellaRuggiero rispetto alla gestione di denaro, telefoni, informazioni sui detenuti einterlocuzioni relative alle spese legali, elementi ritenuti indicativi non di unamera conoscenza occasionale, ma di una posizione funzionale rispetto alleesigenze del gruppo.La doglianza secondo cui la ricorrente avrebbe inteso disfarsi del denaro edei telefoni non evidenzia un vizio di manifesta illogicità della motivazione,poiché il Tribunale ha espressamente esaminato tale censura difensiva, ritenendoche proprio la richiesta di aiuto rivolta al cognato per liberarsi del denaro e deitelefoni dedicati fosse indicativa della consapevolezza della funzione illecita diquei beni e del timore di essere coinvolta in ragione della propria intraneità alledinamiche del clan. La disponibilità dei telefoni dedicati, inoltre, è statalogicamente apprezzata non come dato neutro di mera detenzione materiale, macome elemento sintomatico della prossimità funzionale della ricorrente aglistrumenti operativi del sodalizio. La difesa isola la volontà di dismissionechiave interpretativa adottata dal giudice del riesame, che ha valorizzato ladisponibilità dei beni, la conoscenza della loro funzione e la capacità dellaRuggiero di interloquire sui successivi assetti gestionali del sodalizio.Nello stesso senso, il Tribunale ha richiamato la conversazione n. 1256 del31 marzo 2020, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre, nella quale leinterlocutrici sottolineavano le velleità di comando della [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che lastessa impartisse disposizioni sui pagamenti da effettuare in favore dei carcerati.Anche tale dato è stato logicamente valorizzato non come indice di meracontiguità familiare, ma come conferma della posizione assunta dalla ricorrentenella concreta gestione delle risorse del gruppo, in particolare nel settore dellemesate destinate ai detenuti.Né rileva, in senso decisivo, la dedotta concentrazione temporale dellecaptazioni. Il dato temporale è stato considerato dal Tribunale, ma è statoritenuto recessivo rispetto alla pregnanza del contenuto delle conversazioni e allaqualità delle informazioni gestite dalla ricorrente.Il Tribunale non ha, dunque, desunto la gravità indiziaria dal mero rapportoconiugale o parentale della [OSCURATO:PERSONA], ma da una pluralità di dati specifici —disponibilità del denaro e dei telefoni, conoscenza della loro funzione,interlocuzioni sulle mesate e sulle spese del gruppo — ritenuti indicativi di unaconsapevole disponibilità funzionale rispetto alle esigenze operative del sodalizio.La lettura difensiva, che riconduce tali emergenze a mere informazioniapprese in ambito domestico, sollecita una diversa valutazione del materialecaptativo, non consentita in sede di legittimità a fronte di un percorsoargomentativo non manifestamente illogico.4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente il delitto di cuiall’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.Il Tribunale ha valorizzato la conversazione n. 166 del 29 marzo 2020 non inmodo isolato ed avulso dal contesto, ma quale segmento coerente con ilcomplessivo quadro indiziario già delineato in relazione al ruolo della ricorrentenella gestione delle casse del clan. Da tale conversazione emergeva, secondo laricostruzione cautelare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] unsupplemento di mesata perché impegnato anche nel settore del narcotraffico eche [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a riferire alla [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto percepire una somma maggiore. La rilevanza del dato non risiede,dunque, nel mero richiamo nominale alla [OSCURATO:PERSONA], ma nel fatto che l’incrementodella mesata, giustificato dall’impegno del percettore anche nel settore deglistupefacenti, dovesse essere comunicato proprio a colei che, secondo laricostruzione cautelare, partecipava alla gestione delle erogazioni economiche delclan. Il dato è stato quindi logicamente apprezzato dal Tribunale quale indicedella piena consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della situazione contabile delclan camorristico e della sua attiva partecipazione alla gestione di cassealimentate anche dai traffici di sostanze stupefacenti.La partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacentirichiede la dimostrazione di un contributo causalmente rilevante e stabilmentefunzionale alla vita del sodalizio, ma tale verifica, nella fase cautelare, deveessere compiuta secondo il criterio della qualificata probabilità e non nei terminidi certezza propri del giudizio di merito. Nel caso in esame, il Tribunale haritenuto che la posizione della [OSCURATO:PERSONA], letta nel contesto delle complessiveemergenze captative, non si esaurisse in un contatto accidentale con una singolavicenda, ma si collocasse in un ambito di più ampia disponibilità rispetto alleesigenze economiche e organizzative del gruppo.Si tratta di valutazione non manifestamente illogica, che non può esseresostituita dalla diversa lettura proposta in ricorso.4.3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, relativo alleesigenze cautelari. Per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per quello di cuiall’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nei limiti in cui ricorrono i presupposti indicatidall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera il regime presuntivo previsto dallalegge. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagatoper il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., la presunzione relativa di pericolositàsociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata soloquando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbiastabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa; in assenza ditali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine allasussistenza o permanenza delle esigenze cautelari, ancorché sia decorso unnotevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato el’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv.274174).Quanto all’associazione finalizzata al narcotraffico, è stato altresì affermatoche, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo,l’affievolimento delle esigenze cautelari, idoneo a superare la presunzione diadeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi difatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individualee il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341; Sez. 3, n. 40672 del 27/04/2016,Gagliardi, Rv. 267894).Nel caso in esame, il Tribunale ha richiamato il regime presuntivo e haescluso la presenza di elementi specifici idonei a vincerlo, valorizzando il ruolocontesto criminale di riferimento. Come già osservato con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], il cosiddetto «tempo silente» non costituisce prova autonomadell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, ma può assumere rilievo solo invia residuale, unitamente ad elementi obiettivi e concreti indicativi del recessodall’associazione, della rescissione del vincolo o dell’esaurimento dell’attivitàassociativa (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, De, Rv. 289490 - 01).5. Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi devonoessere rigettati.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presentedecisione la rimessione in libertà delle ricorrenti, deve disporsi la trasmissione dicopia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente, aisensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris