CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 27novembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, delladetenzione domiciliare, proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 58-quaterord. pen. quanto all’errata applicazione della preclusione triennale. Nel primomotivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che laragione per cui era stata revocata la misura dell’affidamento in prova al serviziosociale nell’anno 2023, la presentazione di una denuncia nei confronti delricorrente per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., è venuta meno in quanto ilprocedimento è stato archiviato. Sotto tale profilo, pertanto, a fronte di tale fattonuovo e sopravvenuto, la preclusione non opererebbe e il Tribunale avrebbedovuto, e dovrebbe, valutare nel merito le richieste avanzate con l’istanza.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla totalemancanza di un’autonoma e distinta valutazione dell’istanza di detenzionedomiciliare.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancatavalutazione della condotta seguita dal ricorrente nel corso del tempo eall’evoluzione della personalità dello stesso.3. In data 20 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione all’art. 58-quater ord. pen. rilevando che nel caso dispecie non opererebbe la preclusione triennale all’applicazione delle misurerichieste in quanto la denuncia per il reato di cui all’art. 572 cod. proc. pen., cheera stata la causa che aveva determinato la revoca dell’affidamento in prova alservizio sociale, è stata archiviata.La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il mancato decorso deltriennio è un dato formale che può essere superato solo dalla revoca delprecedente provvedimento.La preclusione prevista dall’art. 58-quater, infatti, ha natura oggettiva percui il giudice della sorveglianza eventualmente chiamato a pronunciarsi in meritoa una successiva richiesta di applicazione di misure alternative non può cheprenderne atto, non essendogli consentita alcuna valutazione incidentale dimerito sul punto.A ben vedere, d’altro canto, la revoca di una misura alternativa non si basadi norma su di una unica violazione o sulla presunta commissione di un reatoperché la valutazione che il Tribunale è tenuto a compiere in tali ipotesi ècomplessiva e tiene conto e si riferisce all’intero svolgimento della misura, ciòanche in ordine al rilievo da attribuire alla notizia di reato eventualmenteacquisita, che deve essere oggetto di autonoma valutazione nel procedimento disorveglianza in virtù della presunzione di innocenza, così come da ultimoevidenziato anche da Corte cost. n. 24 del 2025 per cui il magistrato disorveglianza ha il potere di «valutare autonomamente le evidenze relative acondotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria nonancora definitiva, e finanche da una condanna definitiva» (Sez. 1, n. 104 del21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01).In tale corretta prospettiva, pertanto, si deve ribadire quanto già inprecedenza evidenziato rendendo in termini generali il principio di diritto per cui:nel caso in cui sia stata pronunziata ordinanza di revoca di una misuraalternativa a norma dell'art. 58-quater, comma secondo, ord. pen. e la stessa siadivenuta esecutiva per la mancata impugnazione, i suoi effetti, e in particolare ildivieto della concessione di benefici per un periodo di tre anni, previsto dalcomma terzo della detta norma, permangono anche se in ordine alla denunciaper il reato che aveva concorso a determinarla sia stata successivamentedisposta l'archiviazione (in questo senso già Sez. 1, n. 1160 del 09/03/1994,Curti, Rv. 197165 – 01 con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 58-quater, comma1, ord. pen. quanto alla revoca della semilibertà e al reato di cui all’art. 385 cod.pen.)Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale, preso atto del precedenteprovvedimento che aveva disposto la revoca dell’affidamento in prova e delmancato decorso allo stato del termine triennale, ha correttamente dichiaratoinammissibile la domanda proposta e tale conclusione, conforme al dettatonormativo e ai principi in precedenza esposti, non è sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del primo motivo di ricorso e la ribadita operatività dellapreclusione di cui all’art. 58-quater, comma 3, ord. pen. rende manifestamenteinfondate le ulteriori e subordinate censure.Ciò pure considerato che il Tribunale si è sinteticamente espresso e lamotivazione resa sul punto, in assenza di profili di manifesta illogicità, non èsindacabile in sede di legittimità.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.