CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eria Bave; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Varese, Sezione riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Lussemburgo, volto alla restituzione, sull'assunto di averli acquistati e dati in conto vendita, di tre autoveicoli sequestrati presso la [OSCURATO:PERSONA] srl in sede di esecuzione del decreto emesso I'll settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari di Varese, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo in forma diretta o per equivalente dei beni riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA] srl (e, in via sussidiaria, alla sua legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA]) per l'ammontare dell'IVA evasa concernente fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] srls inerenti l'acquisto di veicoli tedeschi.2 Ricorre per cassazione il difensore nominato dal legale rappresentante della società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, il quale si è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in rapporto al travisamento e/o alla mancata valutazione delle prove documentali prodotte nel procedimento. Si ribadisce, in particolare, che la società, totalmente estranea ai fatti di rilevanza penale, aveva consegnato in conto vendita tre veicoli alla società [OSCURATO:PERSONA] srl per i quali la stessa, come da documentazione prodotta, non aveva potuto corrispondere il prezzo, essendo stati bloccati i conti correnti a seguito del disposto sequestro. Non vi era dunque alcuna contraddizione - ritenuta dal Tribunale - nella documentazione prodotta da cui emerge, in tesi, che i veicoli sono tuttora della società [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stato corrisposto il prezzo di acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 1454 cod. civ. Si evidenzia che nel caso in esame l'inadempimento da parte della società [OSCURATO:PERSONA] ha determinato la risoluzione del contratto, come si evince dalla lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (e prodotta), che costituisce risposta ad una espressa diffida ad adempiere. Pur se si volesse aderire alla tesi sostenuta dal Tribunale - secondo cui la documentazione sarebbe stata creata allo scopo di far figurare la proprietà in capo alla [OSCURATO:PERSONA] - la questione relativa al pagamento del prezzo assume una notevole rilevanza, mentre non è stata presa in considerazione dal Tribunale, che non ha tenuto conto della estraneità ai fatti della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disposizione civilistica indicata che, riferendosi all'inadempimento in genere, va sempre applicata, a maggior ragione nel caso in esame in cui la [OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo, non indagata ed estranea al procedimento penale in corso. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1 Come noto, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468 - 01) e 2come di recente affermato, nella nozione di violazione di legge devono ricomprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). 1.2 Nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata non può definirsi apparente L5W12,3: nel dare atto di quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari - laddove lo stesso aveva sostenuto che il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] (ossia la ricorrete, che aveva avanzato istanza di restituzione delle tre autovetture sequestrate presso la ditta D.M. [OSCURATO:PERSONA], asserendo di essere proprietaria delle stesse, in quanto consegnate solo in deposito vendita presso la ditta destinataria del provvedimento di sequestro preventivo) dovesse ritenersi collegata al sistema illecito sottostante l'intera vicenda, in considerazione degli assidui rapporti commerciali delle sua società con altra società tedesca oggetto di indagini EPPO - il Tribunale ha, con motivazione immune da censure, rilevato una intrinseca contraddizione nella richiesta di restituzione delle tre autovetture, osservando che se le auto fossero state effettivamente date in deposito vendita, la D.M. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto pagare nulla, diversamente da quanto invece attestato nella mail - prodotta in uno al contratto di deposito vendita - in cui la stessa comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di essere impossibilitata a pagare le autovetture a causa del disposto sequestro preventivo, esteso anche ai conti correnti. 1.3 A fronte di una motivazione per nulla apparente o inesistente, la parte insiste, nel proposto ricorso, a sostenere che le tre autovetture erano state solo consegnate per la vendita e che la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad essere la proprietaria, senza tuttavia confrontarsi con quanto osservato dal giudice della cautela, con conseguente inammissibilità del motivo proposto. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non devoluto in sede di appello cautelare e non dedotto, ancor prima, neanche nella stessa istanza di dissequestro. 2.1 Questa Corte ha più volte affermato, in tema di appello cautelare, un principio, che qui si intende ribadire, già espresso, in termini consolidati, con riferimento all'appello cautelare personale, secondo cui la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal thema decidendum sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e 3grado del procedimento (in questo senso, Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287322 - 01; conforme, anche, Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Salvati, Rv. 285931 - 01; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01). 2.2 In applicazione di tale principio deve rilevarsi che il dedotto inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 non risulta essere stato posto all'attenzione del Tribunale con il proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né risulta essere stato analizzato o affermato dal suddetto Tribunale in sede di decisione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di dissequestro, nella quale, del pari, non si menzionava tale risoluzione (che per altro, in mancanza di una diffida, non potrebbe neanche astrattamente prospettarsi). Di qui l'inammissibilità anche del secondo motivo. 3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.M