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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:448
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CO0308_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-308/90, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Lingen (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art. 83, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l' immediata esecutività della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 209 pag. 27), e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1990, 90/465/[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 241, pag. 14),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F.

Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N.

Kakouris, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1990, la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "ANF-Lingen"), con sede in Lingen, nella Repubblica federale di Germania, chiedeva, ai sensi dell' art. 146 del [OSCURATO:PERSONA], l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 209, pag. 27) e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1990, 90/465/[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 241, pag. 14). 2 A norma dell' art. 83, nn. 1 e 2, del [OSCURATO:PERSONA]: "1.

In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la [OSCURATO:PERSONA] può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

a) il richiamo;

b) la revoca di vantaggi particolari, quali l' assistenza finanziaria o l' aiuto tecnico;

c) un provvedimento che ponga l' impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l' amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dallo Stato cui appartiene l' impresa;

d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

2. Le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo.

Esse possono essere eseguite nei territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo le modalità previste dall' articolo

164. In deroga al disposto dell' art. 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, la Corte di giustizia può, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l' esecuzione immediata della decisione.

La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata". 3 Con controricorso e con atto distinto, depositati nella cancelleria della Corte il 7 ed il 15 novembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha chiesto alla Corte, a norma dell' art. 83, n. 2, secondo comma, seconda frase, del [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare immediatamente esecutive le decisioni 90/413 e 90/465. 4 Con decisione 90/413, la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art. 83, n. 1, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], poneva sotto amministrazione l' ANF-Lingen per un periodo di quattro mesi, unicamente per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo di sicurezza di cui al capo VII del titolo secondo del [OSCURATO:PERSONA].

Con decisione 90/465, la [OSCURATO:PERSONA] nominava il gruppo di persone incaricate dell' esecuzione di questa missione amministrativa per il periodo 21 agosto 1990 - 21 dicembre 1990. 5 [OSCURATO:PERSONA] adottava le decisioni 90/413 e 90/465, avuta certezza, il 16 maggio 1990, che l' ANF-Lingen nel maggio 1990 aveva esportato materiali nucleari dalla Repubblica federale di Germania verso la società madre [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' "ANF-Richland"), con sede in Richland negli [OSCURATO:PERSONA], senza dichiarazione di esportazione. 6 L' esportazione poteva effettuarsi grazie ad un complesso di circostanze non controverse, così descritte nella motivazione della decisione 90/413: "In data 8 maggio 1990, una paletta di carico con due contenitori, contenenti ciascuno due casse, viene trasportata dall' area di stoccaggio alla barriera d' introduzione delle materie nello stabilimento per permettere il prelievo della cassa contenente le pastiglie d' uranio arricchito al 3,30%.

Al termine di tale operazione, la paletta, con i suoi due contenitori, viene depositata per errore all' aperto in prossimità dell' area di deposito dei contenitori vuoti e lì rimane.

I due contenitori sulla paletta di cui sopra non contengono che tre casse: una contenente 49,84 kg di ossido di uranio (UO2) arricchito al 2,70% e le altre due, rispettivamente 49,86 kg e 47,29 kg, contenenti uranio arricchito al 3,95%.

La mattina dell' 11 maggio 1990, nel corso dei preparativi per la spedizione di 72 contenitori vuoti all' impresa "ANF-Richland", la paletta in questione è caricata per errore, da un altro addetto, su un camion appartenente a una società di trasporto merci.

La persona preposta a tale operazione constata che i contenitori su tale paletta portano l' etichetta prevista dalla legge nazionale, indicante la presenza di materie radioattive.

Ritenendo che, data la loro collocazione in tale area, si tratti di contenitori vuoti destinati alla spedizione, rimuove tale etichetta sostituendola con etichette indicanti che si tratta di contenitori vuoti.

Il giorno stesso, alle ore 19.00, il camion viene scaricato all' aeroporto di Lussemburgo-Findel in attesa della spedizione del carico per via aerea.

Il 12 maggio 1990 i contenitori sono trasportati da un aereo da carico a Seattle ([OSCURATO:PERSONA] d' America) ove arrivano alle ore 21.10, ora locale.

Il 14 maggio 1990, i contenitori sono trasportati su strada e il 15 maggio 1990 arrivano all' impresa "ANF-Richland".

Il giorno stesso la "ANF-Lingen" viene informata dalla "ANF-Richland" di aver constatato, nel corso di un controllo dosimetrico di routine, la presenza di materie nucleari nei due contenitori ritenuti vuoti.

L' esame dei sigilli immediatamente effettuato rileva che dai tre contenitori in questione non ha potuto essere tolta alcuna materia.

Il 16 maggio 1990, la "ANF-Lingen" informa dei fatti la direzione 'Controllo di sicurezza' della [OSCURATO:PERSONA].

Il 17 maggio 1990, la "ANF-Lingen" informa altresì l' agenzia di approvvigionamento dell' [OSCURATO:PERSONA]". 7 Occorre aggiungere che, a parere delle parti, non vi è stato in alcun momento rischio radioattivo per il personale addetto o per l' ambiente, anche durante le operazioni di trasporto. 8 [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA], irrogava la sanzione del collocamento dell' impresa sotto amministrazione, dopo aver dichiarato all' art. 1 della decisione 90/413 che l' ANF-Lingen "ha violato l' art. 79 del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 10, 11 e 24 del regolamento ([OSCURATO:PERSONA]) n. 3227/76, nonché del codice 3.1.2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 5 giugno 1985, sulle disposizioni particolari sul controllo per effetto: a) dell' omessa notifica preventiva di un' esportazione; b) del mancato rispetto delle norme di registrazione delle variazioni d' inventario; c) del mancato rispetto delle norme in materia di elaborazione di specifiche delle operazioni riguardanti le variazioni della quantità e le variazioni della composizione delle materie nucleari". 9 A sostegno della domanda d' immediata esecutività delle decisioni 90/413 e 90/465, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la necessità di evitare che possa ripetersi un' esportazione non dichiarata di materie nucleari, tenuto conto soprattutto della frequenza con cui l' ANF-Lingen effettua e intende continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di contenitori. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il collocamento sotto amministrazione dell' ANF-Lingen, dal 21 agosto 1990 al 21 dicembre 1990, si rende necessario al fine di consentire l' installazione, in collaborazione con il gruppo di persone incaricate di questa missione amministrativa, di un sistema di controllo informatico i cui risultati di funzionamento saranno determinanti per la relazione informativa che gli incaricati presenteranno alla [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3, n. 3, della decisione 90/413, al più tardi otto giorni dopo il termine della loro missione amministrativa. 10 L' ANF-Lingen precisa di aver comunicato i fatti concernenti l' esportazione non dichiarata di materie nucleari non solo alla [OSCURATO:PERSONA] e all' agenzia di approvvigionamento dell' [OSCURATO:PERSONA] ma anche al ministero dell' Ambiente della [OSCURATO:PERSONA].

Gli inviati di questo ministero, dopo aver svolto un' ispezione sul sito dell' impresa a Lingen, il 29 maggio 1990, avevano ingiunto di completare le norme di sicurezza che disciplinano l' esercizio dello stabilimento dell' ANF-Lingen.

Orbene, essa non solo aveva immediatamente ottemperato all' ingiunzione, ma aveva inoltre sua sponte ordinato provvedimenti suppletivi volti ad evitare il ripetersi di un' esportazione simile a quella che aveva causato le decisioni 90/413 e 90/465.

L' ANF-Lingen dichiara pertanto di aver deciso che le casse svuotate avrebbero dovuto essere fornite dell' etichetta "vuoto" prima di essere collocate nei contenitori di trasporto e che il controllo dosimetrico si sarebbe dovuto effettuare durante l' operazione di carico dei contenitori di trasporto vuoti.

Sostiene inoltre che l' ideazione e l' attuazione del sistema di controllo informatico, in collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA], non ha l' importanza attribuitagli dalla [OSCURATO:PERSONA] e che detto sistema sarà realizzato ed operativo dall' ottobre 1990.

Stando così le cose, l' ANF-Lingen sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, ad esempio, a norma dell' art. 81 del [OSCURATO:PERSONA], inviare ispettori sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri per effettuare missioni di controllo anziché infliggere la sanzione del collocamento dell' ANF-Lingen sotto amministrazione. 11 L' ANF-Lingen conclude tuttavia dichiarando di non opporsi a che l' esecuzione della sanzione inflittale sia mantenuta sino al termine del periodo di quattro mesi.

Di conseguenza, l' ANF-Lingen ritiene che non sia necessario che la Corte disponga esplicitamente l' esecutività immediata delle citate decisioni 90/413 e 90/465. 12 Occorre sottolineare in primo luogo che, sostanzialmente, le parti concordano sulla realtà dei fatti come riferiti nella motivazione della decisione 90/413. 13 Peraltro, emerge dagli atti che l' ANF-Lingen, in attività dal 1979, dà lavoro a circa 200 dipendenti ed ha registrato, da quella data, più di 350 trasporti d' uranio provenienti dall' ANF-Richland, cui essa ha restituito ogni volta i contenitori di trasporto vuoti.

Durante tutte queste operazioni non si è verificato nessun errore simile a quello censurato con la decisione 90/413. 14 Va rilevato tuttavia che l' esportazione non dichiarata è stata segnalata all' ANF-Lingen da terzi senza che quest' ultima abbia, nel frattempo, avuto conoscenza della scomparsa di materie nucleari dai suoi locali, della presenza di questi elementi radioattivi nei contenitori per errore etichettati "vuoti" e del fatto che detti contenitori sono stati spediti trasgredendo le misure di sicurezza per i trasporti di materie radioattive, dalla Repubblica federale di Germania agli [OSCURATO:PERSONA]. 15 Tenuto conto di ciò, occorre convenire la necessità, peraltro non contestata dall' ANF-Lingen, di completare in modo adeguato le misure di controllo della sicurezza dell' esercizio dello stabilimento di Lingen, onde evitare il ripetersi di esportazioni non dichiarate di materie nucleari, in particolare verso l' ANF-Richland. 16 Dal momento che l' ANF-Lingen ha convenuto su questa necessità, prendendo essa stessa ulteriori provvedimenti di controllo, e non si oppone alla continuazione dell' amministrazione dell' impresa per un periodo di quattro mesi, occorre dichiarare immediatamente esecutive le decisioni 90/413 e 90/465 fino allo scadere dei quattro mesi. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) Viene data immediata esecuzione alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA], ed alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1990, 90/465, avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 1º agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA]. 2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 7 dicembre 1990.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CO0308_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-308/90, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Lingen (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art. 83, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l' immediata esecutività della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 209 pag. 27), e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1990, 90/465/[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 241, pag. 14), LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1990, la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "ANF-Lingen"), con sede in Lingen, nella Repubblica federale di Germania, chiedeva, ai sensi dell' art. 146 del [OSCURATO:PERSONA], l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 209, pag. 27) e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1990, 90/465/[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA] (GU L 241, pag. 14). 2 A norma dell' art. 83, nn. 1 e 2, del [OSCURATO:PERSONA]: "1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la [OSCURATO:PERSONA] può pronunciare sanzioni nei loro confronti. Tali sanzioni sono, in ordine di gravità: a) il richiamo; b) la revoca di vantaggi particolari, quali l' assistenza finanziaria o l' aiuto tecnico; c) un provvedimento che ponga l' impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l' amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla [OSCURATO:PERSONA] e dallo Stato cui appartiene l' impresa; d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali. 2. Le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo le modalità previste dall' articolo 164. In deroga al disposto dell' art. 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia può, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l' esecuzione immediata della decisione. La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata". 3 Con controricorso e con atto distinto, depositati nella cancelleria della Corte il 7 ed il 15 novembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha chiesto alla Corte, a norma dell' art. 83, n. 2, secondo comma, seconda frase, del [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare immediatamente esecutive le decisioni 90/413 e 90/465. 4 Con decisione 90/413, la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell' art. 83, n. 1, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], poneva sotto amministrazione l' ANF-Lingen per un periodo di quattro mesi, unicamente per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo di sicurezza di cui al capo VII del titolo secondo del [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione 90/465, la [OSCURATO:PERSONA] nominava il gruppo di persone incaricate dell' esecuzione di questa missione amministrativa per il periodo 21 agosto 1990 - 21 dicembre 1990. 5 [OSCURATO:PERSONA] adottava le decisioni 90/413 e 90/465, avuta certezza, il 16 maggio 1990, che l' ANF-Lingen nel maggio 1990 aveva esportato materiali nucleari dalla Repubblica federale di Germania verso la società madre [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' "ANF-Richland"), con sede in Richland negli [OSCURATO:PERSONA], senza dichiarazione di esportazione. 6 L' esportazione poteva effettuarsi grazie ad un complesso di circostanze non controverse, così descritte nella motivazione della decisione 90/413: "In data 8 maggio 1990, una paletta di carico con due contenitori, contenenti ciascuno due casse, viene trasportata dall' area di stoccaggio alla barriera d' introduzione delle materie nello stabilimento per permettere il prelievo della cassa contenente le pastiglie d' uranio arricchito al 3,30%. Al termine di tale operazione, la paletta, con i suoi due contenitori, viene depositata per errore all' aperto in prossimità dell' area di deposito dei contenitori vuoti e lì rimane. I due contenitori sulla paletta di cui sopra non contengono che tre casse: una contenente 49,84 kg di ossido di uranio (UO2) arricchito al 2,70% e le altre due, rispettivamente 49,86 kg e 47,29 kg, contenenti uranio arricchito al 3,95%. La mattina dell' 11 maggio 1990, nel corso dei preparativi per la spedizione di 72 contenitori vuoti all' impresa "ANF-Richland", la paletta in questione è caricata per errore, da un altro addetto, su un camion appartenente a una società di trasporto merci. La persona preposta a tale operazione constata che i contenitori su tale paletta portano l' etichetta prevista dalla legge nazionale, indicante la presenza di materie radioattive. Ritenendo che, data la loro collocazione in tale area, si tratti di contenitori vuoti destinati alla spedizione, rimuove tale etichetta sostituendola con etichette indicanti che si tratta di contenitori vuoti. Il giorno stesso, alle ore 19.00, il camion viene scaricato all' aeroporto di Lussemburgo-Findel in attesa della spedizione del carico per via aerea. Il 12 maggio 1990 i contenitori sono trasportati da un aereo da carico a Seattle ([OSCURATO:PERSONA] d' America) ove arrivano alle ore 21.10, ora locale. Il 14 maggio 1990, i contenitori sono trasportati su strada e il 15 maggio 1990 arrivano all' impresa "ANF-Richland". Il giorno stesso la "ANF-Lingen" viene informata dalla "ANF-Richland" di aver constatato, nel corso di un controllo dosimetrico di routine, la presenza di materie nucleari nei due contenitori ritenuti vuoti. L' esame dei sigilli immediatamente effettuato rileva che dai tre contenitori in questione non ha potuto essere tolta alcuna materia. Il 16 maggio 1990, la "ANF-Lingen" informa dei fatti la direzione 'Controllo di sicurezza' della [OSCURATO:PERSONA]. Il 17 maggio 1990, la "ANF-Lingen" informa altresì l' agenzia di approvvigionamento dell' [OSCURATO:PERSONA]". 7 Occorre aggiungere che, a parere delle parti, non vi è stato in alcun momento rischio radioattivo per il personale addetto o per l' ambiente, anche durante le operazioni di trasporto. 8 [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA], irrogava la sanzione del collocamento dell' impresa sotto amministrazione, dopo aver dichiarato all' art. 1 della decisione 90/413 che l' ANF-Lingen "ha violato l' art. 79 del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 10, 11 e 24 del regolamento ([OSCURATO:PERSONA]) n. 3227/76, nonché del codice 3.1.2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 5 giugno 1985, sulle disposizioni particolari sul controllo per effetto: a) dell' omessa notifica preventiva di un' esportazione; b) del mancato rispetto delle norme di registrazione delle variazioni d' inventario; c) del mancato rispetto delle norme in materia di elaborazione di specifiche delle operazioni riguardanti le variazioni della quantità e le variazioni della composizione delle materie nucleari". 9 A sostegno della domanda d' immediata esecutività delle decisioni 90/413 e 90/465, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la necessità di evitare che possa ripetersi un' esportazione non dichiarata di materie nucleari, tenuto conto soprattutto della frequenza con cui l' ANF-Lingen effettua e intende continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di contenitori. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il collocamento sotto amministrazione dell' ANF-Lingen, dal 21 agosto 1990 al 21 dicembre 1990, si rende necessario al fine di consentire l' installazione, in collaborazione con il gruppo di persone incaricate di questa missione amministrativa, di un sistema di controllo informatico i cui risultati di funzionamento saranno determinanti per la relazione informativa che gli incaricati presenteranno alla [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3, n. 3, della decisione 90/413, al più tardi otto giorni dopo il termine della loro missione amministrativa. 10 L' ANF-Lingen precisa di aver comunicato i fatti concernenti l' esportazione non dichiarata di materie nucleari non solo alla [OSCURATO:PERSONA] e all' agenzia di approvvigionamento dell' [OSCURATO:PERSONA] ma anche al ministero dell' Ambiente della [OSCURATO:PERSONA]. Gli inviati di questo ministero, dopo aver svolto un' ispezione sul sito dell' impresa a Lingen, il 29 maggio 1990, avevano ingiunto di completare le norme di sicurezza che disciplinano l' esercizio dello stabilimento dell' ANF-Lingen. Orbene, essa non solo aveva immediatamente ottemperato all' ingiunzione, ma aveva inoltre sua sponte ordinato provvedimenti suppletivi volti ad evitare il ripetersi di un' esportazione simile a quella che aveva causato le decisioni 90/413 e 90/465. L' ANF-Lingen dichiara pertanto di aver deciso che le casse svuotate avrebbero dovuto essere fornite dell' etichetta "vuoto" prima di essere collocate nei contenitori di trasporto e che il controllo dosimetrico si sarebbe dovuto effettuare durante l' operazione di carico dei contenitori di trasporto vuoti. Sostiene inoltre che l' ideazione e l' attuazione del sistema di controllo informatico, in collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA], non ha l' importanza attribuitagli dalla [OSCURATO:PERSONA] e che detto sistema sarà realizzato ed operativo dall' ottobre 1990. Stando così le cose, l' ANF-Lingen sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, ad esempio, a norma dell' art. 81 del [OSCURATO:PERSONA], inviare ispettori sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri per effettuare missioni di controllo anziché infliggere la sanzione del collocamento dell' ANF-Lingen sotto amministrazione. 11 L' ANF-Lingen conclude tuttavia dichiarando di non opporsi a che l' esecuzione della sanzione inflittale sia mantenuta sino al termine del periodo di quattro mesi. Di conseguenza, l' ANF-Lingen ritiene che non sia necessario che la Corte disponga esplicitamente l' esecutività immediata delle citate decisioni 90/413 e 90/465. 12 Occorre sottolineare in primo luogo che, sostanzialmente, le parti concordano sulla realtà dei fatti come riferiti nella motivazione della decisione 90/413. 13 Peraltro, emerge dagli atti che l' ANF-Lingen, in attività dal 1979, dà lavoro a circa 200 dipendenti ed ha registrato, da quella data, più di 350 trasporti d' uranio provenienti dall' ANF-Richland, cui essa ha restituito ogni volta i contenitori di trasporto vuoti. Durante tutte queste operazioni non si è verificato nessun errore simile a quello censurato con la decisione 90/413. 14 Va rilevato tuttavia che l' esportazione non dichiarata è stata segnalata all' ANF-Lingen da terzi senza che quest' ultima abbia, nel frattempo, avuto conoscenza della scomparsa di materie nucleari dai suoi locali, della presenza di questi elementi radioattivi nei contenitori per errore etichettati "vuoti" e del fatto che detti contenitori sono stati spediti trasgredendo le misure di sicurezza per i trasporti di materie radioattive, dalla Repubblica federale di Germania agli [OSCURATO:PERSONA]. 15 Tenuto conto di ciò, occorre convenire la necessità, peraltro non contestata dall' ANF-Lingen, di completare in modo adeguato le misure di controllo della sicurezza dell' esercizio dello stabilimento di Lingen, onde evitare il ripetersi di esportazioni non dichiarate di materie nucleari, in particolare verso l' ANF-Richland. 16 Dal momento che l' ANF-Lingen ha convenuto su questa necessità, prendendo essa stessa ulteriori provvedimenti di controllo, e non si oppone alla continuazione dell' amministrazione dell' impresa per un periodo di quattro mesi, occorre dichiarare immediatamente esecutive le decisioni 90/413 e 90/465 fino allo scadere dei quattro mesi. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) Viene data immediata esecuzione alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA], ed alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1990, 90/465, avente ad oggetto la nomina del gruppo di persone incaricate dell' esecuzione della decisione 1º agosto 1990, 90/413/[OSCURATO:PERSONA], relativa ad un procedimento a norma dell' art. 83 del [OSCURATO:PERSONA]. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 7 dicembre 1990.
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris