CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 33034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18223/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] N. 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] N. 269, presso [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] G P [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1564/2019 depositata in data08/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] con la quale erano state respinte le sue domande intese ad ottenere la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di € 469.961,27 costituita dall'oggetto di un diritto di credito vantato d a lla [OSCURATO:SOCIETA]·, successivamente trasformatasi nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e , quindi , nella [OSCURATO:SOCIETA]. poi dichiarata fallita, verso las.p.a. Siram e alla medesima s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ceduto o, in subordin e , la condanna della s.p.a. ltinera, cessionaria dell'azienda comprendente l'obbligazione alla quale corrisponde il diritto di credito ceduto dalla s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA], e della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, originaria titolare di quella azienda, al [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 pagamento di tale somma o della parte di essa al cui pagamento non fosse stata condannata la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ritenuto provat a dalla [OSCURATO:SOCIETA] diritti di credito sorti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per i ritardi e le omissioni nella esecuzione delle opere che essa avrebbe dovuto compiere in base ad un contratto di subappalto concluso tra la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ed un raggruppamento temporaneo di imprese cui la medesima [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato. Crediti opposti in compensazione a quelli ceduti alla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e fatti valere in base a quel contratto. Peraltro il sopravvenire del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. impediva di accertare l'esistenza di ulteriori diritti di credito vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] poi trasformatasi nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e quindi nella [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alle domande di condanna nei suoi confronti proposte a causa della a vv enuta cessione da parte di essa dell'azienda comprendentele obbligazioni originate dal contratto d'appalto alla s.p.a. ltinera e aveva comunque respint o ogni domanda proposta nei confronti di quest'ultima edella s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della avvenuta definizione conaccordi transattivi delle controversie sorte tra la [OSCURATO:SOCIETA], capogruppo del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, e la [OSCURATO:SOCIETA] costituiva nel giudizio di appello la [OSCURATO:SOCIETA] eccependo in primo luogo la sua inammissibilità e comunque chiedendone il rigetto. [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 4. Si costituivano anche la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e la s.p.a. ltinera entrambe chiedendo il rigetto dell’appello nonchè la società Itinera , che in via subordinata, instava per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] a tenerla indenne di quanto fosse condannata a pagare a favore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. restava contumace. 6. La Corte d’Appello accoglieva il gravame e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] pagamento a favore della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] della somma di €469.961,27 oltre agli interessi secondo il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. dalgiorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Preliminarmente la Corte evidenziava che l’appello non censurava la mancanza di legittimazionepassiva al contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. così come non veniva avanzata alcuna domanda neisuoi confronti e vocata solo come litis denuntiatio . Analogamente nessuna censura era formulata in merito alla dichiarazione emessa dal Tribunale di Milano di inammissibilità della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di conseguenza nessuna statuizione doveva ora essere al riguardo assunta. La Corte d’Appello riteneva provato il credito vantato dall’originaria attrice mentre riteneva non provato il credito opposto in compensazione da parte della convenuta. In particolare, trattandosi di una compensazione giudiziale, riteneva che il suddetto credito opposto in compensazione non fosse di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, la convenuta doveva far valere il credito in separata [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 sede con autonomo giudizioe l’eccezione di compensazione doveva essere disattesa. Infatti, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad un diritto dicredito ad essa ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA], successivamente trasformatasi nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e quindi nella [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito allo svolgimento di un contratto d'appalto concluso dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] con un raggruppamento temporaneo di imprese compostodalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla [OSCURATO:SOCIETA] , da un'altra società e dallas.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA] aveva opposto in compensazione al diritto di credito fatto valere dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] un contrapposto diritto di credito sorto in capo ad essa [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] relativamentealle somme pari alle parti del corrispettivo stabilito per le opere previste nel contratto d'appalto non pagate dalla committente e pari alle spese resesi necessarie a causa degli inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA] nellaesecuzione delle opere su di essa gravante. In particolare, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere il diritto di credito relativo alla somma di € 469.961,27 verso la [OSCURATO:SOCIETA] adessa ceduto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non avevacontestato l'esistenza di tale diritto di credito , limitandosi ad affermare l a sua estinzione per compensazione con il diritto di credito concernente la maggiore somma pariad € 523.342,73 , di cui la medesima era divenuta titolare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] la Corte d’Appello, mentre era accertata e non contestata l'esistenza del diritto di credito fatto valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], la debitrice [OSCURATO:SOCIETA] non aveva assolto l'onere di fornire la prova dellaesistenza del suo controcredito addotto in compensazione. In particolare, l'origine del diritto di credito opposto in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] consisteva nell'inadempimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto concluso con ilraggruppamento temporaneo di imprese al quale la [OSCURATO:SOCIETA] partecipava insieme anche alla [OSCURATO:SOCIETA], società capogruppo, ed era pari alla somma corrispondente ai costi ed alle diminuzioni del corrispettivo per l'inadempimento della s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA]. Poiché tale credito opposto in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] era stato contestato dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non si configuravacome liquido ed esigibile. Infatti, oltre ad essere stato contestato nella sua esistenza dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], non risulta va accertato con un provvedimento giudiziale né poteva in alcun modo anche solo presumersi esistente in base a i titoli relativamente ad esso rilasciati, essendosi la [OSCURATO:SOCIETA] solo limitata a richiamare – a sostegno della sua affermazione circa l'esistenza del diritto di credito - documenti formati da essa stessa o da parti coinvolte nel compimento delle opere e calcoli da essa stessa compiuti circa l'incidenza negativa degli affermati inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA] sulla entità del corrispettiv o dovuto dalla committente. Quindi la [OSCURATO:SOCIETA] aveva l'onere di dare la prova della avvenuta realizzazione dei presupposti dei diritti di credito da essa opposti incompensazione ai diritti dì credito nei confronti di essa [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 fatti valere dalla s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] e di offrire precisi elementi idonei a confermare lacorrispondenza della somma indicata come oggetto di quei diritti di credito alla differenza tra le somme costituenti il corrispettivo previsto nel contratto d'appalto e le minori somme cagionate dall’ inadempiment o della [OSCURATO:SOCIETA] prova non p oteva considerarsi raggiunta . Anche nel documento recante la "perizia asseverata" fatta redigere dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] risulta va no richiamate le dichiarazioni dei responsabili delle imprese incaricate della installazione di controsoffittature e dellarealizzazione di manufatti in legno, i quali avevano indicato nella attività degli addetti alla realizzazione degli impianti elettrici la causa dei vizi rilevati nei controsoffitti e nei manufatti in legno, ma nessun riscontro oggettivo risultaessere stato acquisito circa tali dichiarazioni e il fondamento tecnico di esse. Del resto, anche l'oggetto della prova per testimoni richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA] la memoria depositata nel giudizio di primo grado secondo quantoprevisto dalle disposizioni del sesto comma n. 29 dell'art. 183 c.p.c. risultavaavere una formulazione generica e implicare inoltre valutazioni non consentite ai testimoni così da risultare tale mezzo di provacomunque inammissibile. Peraltro, in base a quanto stabilito dalle disposizioni del secondo comma dell'art. 1243 c.c. "Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma èdi facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione perla parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione": a tale proposito doveva ritenersi in conformità [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 con la giurisprudenza di legittimità che il diritto di credito opposto in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] non era di facile e pronta liquidazione alla luce degli elementi documentali addotti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] , richie dendo una attività istruttoria più complessa di quella richiesta dai mezzi di prova proposti dalla stessa società. In conclusione, la Corte d’Appello riconosc eva la Siram obbligata al pagamento della somma di €469.961,27. 7. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atti di analogo tenore hanno resistito con controricorso. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con altro controricorso. 10. Tutte le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. - inammissibilità dell'appello . [OSCURATO:PERSONA] a quo, pur enunciando correttamente il principio sotteso alla norma invocata, avrebbe fatto errata applicazione dell'art. 342 c.p.c. ritenendo che l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] i requisiti prescritti dalla disposizione richiamata mentre, dall'esame dell'atto di appello - riportato in ricorso - emergerebbeictu oculi l'assenza dei requisiti prescritti dai nn. 1 e 2dell'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità. [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 In particolare, l'intero appello si sostanziava in una autoreferenziale riaffermazionedi argomenti difensivi già svolti nel giudizio di primo grado, destituita però di qualsivoglia approccio critico alla sentenza. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. In proposito, è sufficiente richiamare l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.27199 del 2017 secondo cui: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto - in nome del criteri o della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa valutazione di prove decisive e/o travisamento ed erratapercezione delle prove - nullità della sentenza e / o del procedimento ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.· violazione dell'art. 115 c.p.c. Nel caso di specie, la Corte d'appello sarebbe incorsa in un'omessa valutazione della prova e/o in un travisamento del contenuto oggettivo di prove decisive avendo erroneamente valutato comeassenti le prove offerte da Siram e già acquisite al giudizio di primo grado perché valutate comeevidenze decisive. In altri termini, contraddicendo apertamente il Tribunale di prime cure, la Corte d'appello ha concluso perl'inesistenza di prova del credito di Siram: da una parte, omettendo di valutare prove dirimenti offerte da Siram a supporto dell'an e del quantum del proprio credito, sebbene queste fossero state valorizzate anche dal giudice di prime cure come rilevanti e sufficienti ; dall'altro, attribuendo ai documenti esaminati un contenuto diverso da quello oggettivamenterisultante dagli stessi. Laricorrente riporta gli elementi da cui risulterebbero provati sia l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] sia la quantificazione della pretesa di Siram. La Corte d'Appello, nonostante la mera riproposizione delle difese di primo grado,non avrebbe tenuto in alcuna considerazione tutti i documenti richiamati e ritrascritti che pure erano risultati decisivi nel giudizio di primo grado con una evidente omessa valutazione di prove decisive, che avrebbe condotto all’erronea conclusione della mancanza di prova deltitolo di credito di Siram e degliinadempimenti contestati in violazione dell’art. 115 c.p.c. . [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 Inoltre, riguardo al secondo profilo di censura relativo all’omessa valutazione e/o errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, l'affermazione secondo cui le prove offerte da Siram si sostanzierebbero in documentazione formata dalla stessa Siram,sarebbe smentit a dall ’elencazione riportata in ricorso laddove, per ciascuno dei documenti ivi ritrascritti ed esaminati, si evidenzia trattarsi di documenti provenienti da terzi o, per quelli formati da Siram, della congruenza dei contenuti rispetto ad altri documenti formati da terzi. Dunque, risulterebbe provato l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] mentr e non sarebbe comprensibile il riferimento in sentenza a " contestazioni peraltro non esplicitamente riferite alla [OSCURATO:SOCIETA]". 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. illogicità manifesta , violazione dell'art.132, comma2, n. 4 , c.p.c. La censura attiene alla mancata ammissione delle istanze istruttorie. La Corte d'appello si è pronunciata solo sull'inammissibilità della prova testimoniale mentre n essuna pronuncia, nell'un senso o nell'altro, con riferimento alla richiesta di interpello. Tale omissione sarebbe illogica a fronte del rigetto delle domande di Siram per carenza di prova. Nel ricorso si richiamano i capitoli indicati nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1243 c.c. e 1252 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 La Corte d'Appello avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie dedotta nella sfera applicativa della compensazione giudiziale incorrendo in una falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. Invero, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, Siram ha contestato l'inesistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, a pag. 10della comparsa di costituzione di primo grado si legge: alla luce di tutto quanto sopra provato documentalmente il credito ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.sarebbe in buona sostanza inesistente. Siram ha contestato e documentato, infatti, che a causa degli inadempimenti perpetrati daElettrodinamica la Committente aveva applicato penali per ritardo e maggiori costi che, all'esito della negoziazione condotta, erano stati ridotti a Lit. 533.656.885 e detratti dal corrispettivo residuo dovuto dalla Committente al RTI (comparsa di costituzione Siram laddove si legge: ... il tutto comportò una detrazione totale dei corrispettivi dovuti di Lit. 533.656.885 come comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] con raccomandata del 13.12.01). Tale modalità di regolazione delle partite di dare/avere tra Committente ed RTI eraconvenzionalmente prevista all'art. 17 del Contratto di subappalto. Dunque, Siram non ha mai ricevuto dalla Committente la somma di Lit. 533.656.885. Ne consegue che la Cedente non aveva alcun diritto a pretendere dalla Siram il pagamento di corrispettivi alla stessa mai erogati, essendo la dedotta compensazione intervenuta "a monte" sub specie di compensazione volontaria esercitata dalla Committente ai sensi del contratto. Ed infatti, Il Tribunale di Milano, qualificando correttamente i fatti e l'eccezione opposta da Siram, non ha [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 dichiarato la compensazione giudiziale, bensì ha accertato "l'inesistenza delcredito avanzato da [OSCURATO:PERSONA] in virtù della cessione ed eccepita compensazione" concludendo per il rigetto della domanda attorea.La Corte d'appello, invece, noncurante della qualificazione operata dal Tribunale in primo grado, delle allegazioni difensive di Siram e della denunciata inesistenza del credito, haritenuto doversi applicare al caso di specie l'art. 1243 c.c., Il co. c.c. anziché rilevare che ai sensi dell'art. 1252 c.c. e dell'art. 17 del Contratto di subappalto (doc. 1 fascicolo di parte Grassetto in primo grado) la Committente aveva compensato le proprie ragioni di credito verso il RTI con i corrispettivi ad esso dovuti e, dunque, l'asserito credito di [OSCURATO:SOCIETA] era inrealtà inesistente, quantomeno per la quota parte riferibile agli importi detratti dallaCommittente per fatto imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] e quantificati come dal SAL ultimo. La sentenza sarebbe, poi, errata nella parte in cui ha ritenuto non liquido il credito per i costi addebitatida Siram per l'esecuzione delle opere in sostituzione di [OSCURATO:SOCIETA], anch'essiquantificati nell’ultimoSAL. A ben vedere, la documentazione prodotta da Siram comproverebbe chiaramente l’esistenza e l'ammontare del credito. 4.1 Il secondo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento de l terzo relativo alle istanze istruttorie. Deve premettersi che nella specie ricorre un’ipotesi di cessione del credito che si perfeziona, nella estraneità del debitore, per effetto del solo consenso del cedente e del cessionario. La cessione [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è statanotificata. Nella specie , dalla lettura della sentenza e dagli atti difensivi tale aspetto non risulta accertato, in ogni caso la Siram non ha contestato la qualità di creditrice della controparte limitandosi ad eccepire il suo controcredito derivante dall’inadempimento contrattuale della società cedente il credito [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò precisato deve osservarsi come, i n tema dicessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte leeccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ovvero sia le eventualieccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente , sia le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, così come quelle relative a fatti estintivi o modificativi del creditoantecedenti la notifica o accettazione della cessione. Nella specie, l’eccezione proposta dalla Siram è stata erroneamente qualificata dalla Corte d’Appello come eccezione di compensazione giudiziale mentre si tratta di una eccezione di compensazione c.d. “ impropria ”, essendo relativa ad un unico rapporto nel quale la Siram in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneoha fatto valere i suoi diritti di credito sorti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per i ritardi e le omissioni nella esecuzione delle opere che essa avrebbe dovuto compiere in base ad un contratto di subappalto concluso tra la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ed il suddetto raggruppamento temporaneo di imprese cui la medesima [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato. Dunque, l’eccezione della Siram deve qualificarsi come eccezione di compensazione c.d. impropria o [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 anche di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum) e, in ogni caso,non necessita di essere di facile e pronta liquidazione. D’altra parte, il T ribunale in primo grado l’aveva anche ritenuta meritevole di accoglimento sulla base dell’istruttoria espletata. Questa Corte in plurime occasioni ha avuto modo di affermare che: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico -ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (Sez. 2 - , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019, Rv. 652692 -01). Allo stesso modo si è detto che in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi ha natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015, Rv. 636862 -01). D’altra parte, come si è detto,l’eccezione proposta dalla Siram può inquadrarsi anche nell’ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum come invocato anche in base al contratto di subappalto. Sul punto può richiamarsi il seguente principio di diritto: In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nelcaso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'ope ra, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012, Rv. 622108 - 01) . Ciò vale anche nel caso del rapporto interno caratterizzante un raggruppamento temporaneo di imprese costituito per lo svolgimento di un appalto che è riconducibile al mandato- con la capogruppo quale mandataria delle altre partecipanti - la cui onnicomprensività, riguardante gli atti per cui è stato espressamente conferito e quelli necessari al loro compimento, ne comporta la conclusione solo al termine dell'esecuzione dell'appalto stesso (Sez. 1, Sentenza n. 25518 del 18/12/2015, Rv. 637985 -01). [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 Nella specie, peraltro, risulta fondato anche il secondo motivo relativo alla inesistenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova del credito opposto in compensazione. La Corte d’appello, infatti, in modo contraddittorio, ha dapprima escluso potersi operare la compensazione giudiziale perché il credito opposto in compensazione non era liquido ed esigibile e allo stesso tempoha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse l'onere di dare la prova dellaavvenuta realizzazione dei presupposti dei diritti di credito da essa opposti in compensazione ai diritti d i credito nei confronti di essa fatti valere dalla s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] e di offrire precisi elementi idonei a confermare lacorrispondenza della somma indicata come oggetto di quei diritti di credito alla differenza tra le somme costituenti il corrispettivo previsto nel contratto d'appalto e le minori somme cagionate dall’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] che tale onere non era stato assolto. Una tale statuizione risulta contraddittoria perché non si comprende se la prova del controcredito di Siram nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non sia stata assolta oppure se non pote sse procedersi al suo accertamento perché non di pronta e facile liquidazione.Peraltro, come si è già detto, in primo grado i l credito derivante dai rapporti dare avere tra la Siram debitrice ceduta e [OSCURATO:SOCIETA] (creditrice cedente) era stato accertato e la Corte d’Appello non ha in alcun modo chiarito le ragioni per le quali lo ha ritenuto non provato, senza in alcun modo confutare le statuizioni della sentenza di primo grado. In conclusione, la Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e [OSCURATO:SOCIETA] - ud. 27 / 11 /202 4 rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa