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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09132/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30113/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4244/2017 , depositata il13/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe , ha rigettato l'impugnazione propostada [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l ., nei confronti dell'Inps e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avver so la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] av verso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di euro 411.618,39 per contributiprevidenziali e somme aggiuntive ; il debito derivava dal disconoscimento dello sgravio triennale di cui alle leggi n. 448 del 1998 e n. 448 del 2001 contenuto nel verbale ispettivo del 13 ottobre 2007, relativamente al periodo compreso fra settembre 2002 e novembre 2005; ad avviso della Corte d'appello,l'impugnazione andava rigettata in forza del principio per cui l'onere della prova in materia di sgravi ed agevolazioni contributive incombe su chi li invoca e che, per poter fruire degli sgravi in oggetto, si sarebbe dovuto dimostrare che la società ex datrice di lavoro e quella attuale non avevano interessi proprietari coincidenti, non erano reciprocamente collega te, né che vi era stato esercizio di controlli fra le due imprese; in applicazione di tale principio , con riferimento agli sgravi previsti dall'articolo 3, commi 5 e 6, legge n. 448 del 1998 e della legge n. 448 del 2001, che r ichiedeva no esplicitamente che l'impresa operante nel Mezzogiorno fosse in effetti di nuova c ostituzione , come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto per concedere il beneficio andava ricercato nella insussistenza di ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, in quanto in tali casi si verifica il mero passaggio di personale alla nuova impresa, senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato; quindi, malgrado l'assunzione ex novo di personale da parte dell'imprenditore acquirente l’incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove rimanga stabile o addirittura diminuisca il numero globale degli occupati nell'azienda oggetto di eventi circolatori; nel caso di specie, la società appellante non aveva offerto alcuna adeguata prova della sussistenza delle condizioni necessarie per godere degli sgravi,né in merito alla novità dell'impresa, né quanto all'effettività dell'incremento occupazionale;tanto sia sotto un profilo documentale che dagli esiti della prova orale che era stata espletata , essendo stato accertato che effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA] e la società ex datrice di lavoro dei dipendenti interessati dagli sgravi ([OSCURATO:SOCIETA].) svolgeva no la medesima attività di calzaturificio e nell'anno 2002 formalmente coesistevano,per cui non vi era una reale diversità fra i due soggetti e gli 8 dipendenti assunti ex novo dalla [OSCURATO:SOCIETA], già dipendenti dalla [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, tre dei quattro soci delle [OSCURATO:SOCIETA] risultavano essere stati dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]; da ciò la Corte ha tratto il convincimento della sostanziale coincidenza ed omogeneità dell'attività di impresa che impediva il riconoscimento della legittima fruizione degli sgravi; avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; resiste l’INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'articolo 113 c.p.c., in ragione della affermata falsa applicazione dell'articolo 3,comma 6, legge n. 448 del 19 98 , essendo stata omessa la motivazione su lla questione decisivadella “novità” della impresa datrice di lavoro ; la Corte d'appello avrebbe escluso la legittimità degli sgravi contributivi,dal 2002 al 2005,in quanto errando non aveva ritenuto sussistente il requisito che l'impresa fosse di nuova costituzione, risultando la vecchia solo assorbita; ad avviso della ricorrente,questa interpretazione della nozione di novità snaturerebbe la ratio della previsione normativa e attribuirebbe al requisito in questione un connotato puramente formalistico , senza indagare in concreto se l’identità dell'attività svolta dai nuovi imprenditori ex dipendenti della vecchia società non rientri invece a pieno titolo nel programma di incentivazione dell'occupazione volute dalla legge; il secondo motivo di ricorso è relativo alla violazione de gli articol i 115 e 116 c.p.c., per errato apprezzamento degli elementi indiziari , per motivazione omessa sulla questione decisiva che l'iniziativa d'impresa assunta dagli ex dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] fosse effettivamente idonea oppure no alla creazione di una nuova occupazione; i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati in punto di affermata violazione di leggeper vizio di sussunzione; in primo luogo, quanto alla nozione di impresa che non assorba neanche in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, già Cass. 1204 del 2019 ha affermato che la legge n. 4 4 8 del 1998, art. 3, comma 5, riserva il beneficio con la formula: "Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni...

Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999..."; alla stregua dell'art. 3 citato, comma 6, le agevolazioni previste dal comma 5 (sgravio contributivo in misura totale) si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;...d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente"; la Corte di merito ha diffusamente indicato, come sopra esposto nello storico di lite, la mancata realizzazione di un incremento occupazionale per esservi stato, tra l’azienda preesi stent e e la società opponente, mero travaso di lavoratori e ciò a fronte della valutazione in fatto ( in questa sede non censurabile in carenza di valida censura ex art. 360, primo comma n.5 c.p.c.), della presenza di un compendio di elementi dimostrativo di come la società ricorrente fosse stata costituita ad hoc, assorbendo attività d'impresa precedentemente svolta e relativi lavoratori, licenziati e riassunti, in brevissimo arco temporale, per adibirli ad attività sovrapponibili (calzaturificio); conformemente ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (v., fra le altre, Cass. 8 gennaio 2015 n. 101); inoltre, la questione di malgoverno degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell'art.2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori; nessuna delle predette situazioni è rappresentata nel secondo motiv o proposto e le relative doglianze sono mal poste in quanto, pur sotto un'intitolazione evocativa dei motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., n.3, la parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, con la prospettazione di un novumnegli assetti aziendali e di un asserito incremento occupazionale, invocato in maniera inammissibile e il cui esame è, per definizione, escluso in questa sede di legittimità; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30113/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4244/2017 , depositata il13/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe , ha rigettato l'impugnazione propostada [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l ., nei confronti dell'Inps e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avver so la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] av verso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di euro 411.618,39 per contributiprevidenziali e somme aggiuntive ; il debito derivava dal disconoscimento dello sgravio triennale di cui alle leggi n. 448 del 1998 e n. 448 del 2001 contenuto nel verbale ispettivo del 13 ottobre 2007, relativamente al periodo compreso fra settembre 2002 e novembre 2005; ad avviso della Corte d'appello,l'impugnazione andava rigettata in forza del principio per cui l'onere della prova in materia di sgravi ed agevolazioni contributive incombe su chi li invoca e che, per poter fruire degli sgravi in oggetto, si sarebbe dovuto dimostrare che la società ex datrice di lavoro e quella attuale non avevano interessi proprietari coincidenti, non erano reciprocamente collega te, né che vi era stato esercizio di controlli fra le due imprese; in applicazione di tale principio , con riferimento agli sgravi previsti dall'articolo 3, commi 5 e 6, legge n. 448 del 1998 e della legge n. 448 del 2001, che r ichiedeva no esplicitamente che l'impresa operante nel Mezzogiorno fosse in effetti di nuova c ostituzione , come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto per concedere il beneficio andava ricercato nella insussistenza di ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, in quanto in tali casi si verifica il mero passaggio di personale alla nuova impresa, senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato; quindi, malgrado l'assunzione ex novo di personale da parte dell'imprenditore acquirente l’incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove rimanga stabile o addirittura diminuisca il numero globale degli occupati nell'azienda oggetto di eventi circolatori; nel caso di specie, la società appellante non aveva offerto alcuna adeguata prova della sussistenza delle condizioni necessarie per godere degli sgravi,né in merito alla novità dell'impresa, né quanto all'effettività dell'incremento occupazionale;tanto sia sotto un profilo documentale che dagli esiti della prova orale che era stata espletata , essendo stato accertato che effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA] e la società ex datrice di lavoro dei dipendenti interessati dagli sgravi ([OSCURATO:SOCIETA].) svolgeva no la medesima attività di calzaturificio e nell'anno 2002 formalmente coesistevano,per cui non vi era una reale diversità fra i due soggetti e gli 8 dipendenti assunti ex novo dalla [OSCURATO:SOCIETA], già dipendenti dalla [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, tre dei quattro soci delle [OSCURATO:SOCIETA] risultavano essere stati dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]; da ciò la Corte ha tratto il convincimento della sostanziale coincidenza ed omogeneità dell'attività di impresa che impediva il riconoscimento della legittima fruizione degli sgravi; avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; resiste l’INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'articolo 113 c.p.c., in ragione della affermata falsa applicazione dell'articolo 3,comma 6, legge n. 448 del 19 98 , essendo stata omessa la motivazione su lla questione decisivadella “novità” della impresa datrice di lavoro ; la Corte d'appello avrebbe escluso la legittimità degli sgravi contributivi,dal 2002 al 2005,in quanto errando non aveva ritenuto sussistente il requisito che l'impresa fosse di nuova costituzione, risultando la vecchia solo assorbita; ad avviso della ricorrente,questa interpretazione della nozione di novità snaturerebbe la ratio della previsione normativa e attribuirebbe al requisito in questione un connotato puramente formalistico , senza indagare in concreto se l’identità dell'attività svolta dai nuovi imprenditori ex dipendenti della vecchia società non rientri invece a pieno titolo nel programma di incentivazione dell'occupazione volute dalla legge; il secondo motivo di ricorso è relativo alla violazione de gli articol i 115 e 116 c.p.c., per errato apprezzamento degli elementi indiziari , per motivazione omessa sulla questione decisiva che l'iniziativa d'impresa assunta dagli ex dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] fosse effettivamente idonea oppure no alla creazione di una nuova occupazione; i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati in punto di affermata violazione di leggeper vizio di sussunzione; in primo luogo, quanto alla nozione di impresa che non assorba neanche in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, già Cass. 1204 del 2019 ha affermato che la legge n. 4 4 8 del 1998, art. 3, comma 5, riserva il beneficio con la formula: "Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni... Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999..."; alla stregua dell'art. 3 citato, comma 6, le agevolazioni previste dal comma 5 (sgravio contributivo in misura totale) si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;...d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente"; la Corte di merito ha diffusamente indicato, come sopra esposto nello storico di lite, la mancata realizzazione di un incremento occupazionale per esservi stato, tra l’azienda preesi stent e e la società opponente, mero travaso di lavoratori e ciò a fronte della valutazione in fatto ( in questa sede non censurabile in carenza di valida censura ex art. 360, primo comma n.5 c.p.c.), della presenza di un compendio di elementi dimostrativo di come la società ricorrente fosse stata costituita ad hoc, assorbendo attività d'impresa precedentemente svolta e relativi lavoratori, licenziati e riassunti, in brevissimo arco temporale, per adibirli ad attività sovrapponibili (calzaturificio); conformemente ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (v., fra le altre, Cass. 8 gennaio 2015 n. 101); inoltre, la questione di malgoverno degli artt. 115 e 116c.p.c. e dell'art.2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori; nessuna delle predette situazioni è rappresentata nel secondo motiv o proposto e le relative doglianze sono mal poste in quanto, pur sotto un'intitolazione evocativa dei motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., n.3, la parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, con la prospettazione di un novumnegli assetti aziendali e di un asserito incremento occupazionale, invocato in maniera inammissibile e il cui esame è, per definizione, escluso in questa sede di legittimità; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 09132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris