Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03389/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Perugia; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 aprile 2024, il Tribunale di Perugia ha respinto il riesame cautelare proposto dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 13 marzo 2024, funzionale alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto, quantificato in euro 58.834,86, dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver il ricorrente, quale titolare della omonima ditta individuale, indicato nelle dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 elementi passivi fittizi derivanti da fatture relative ad operazioni giuridicamente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per gli importi di euro 14.918,64 relativamente al 2020, euro 40.307,77 relativamente al 2021 ed euro 3.608,45 relativamente al 2022.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Espone il ricorrente che i motivi di riesame si erano incentrati sulla insussistenza del periculum e, dunque, sulla confutazione documentale dei dati forniti dalla Guardia di Finanza, sostenendo a) che i redditi d'impresa percepiti dal ricorrente ed indicati dalla Guardia di Finanza erano errati per difetto, con errore registrabile dalla lettura delle dichiarazioni fiscali prodotte; b) che vi era un documentato miglioramento reddituale nell'anno 2023, a confutazione della flessione economica del 2022 su cui era basato il periculum; c) che era erronea l'affermazione secondo la quale il Gheri non era in regola con i versamenti periodici IVA o che avrebbe accumulato un debito per decine di migliaia di euro, dal momento che i dati offerti dalla Guardia di Finanza erano errati perché fondati sulle liquidazioni periodiche IVA e non sulle dichiarazioni annuali IVA; d) che erano stati prodotti 14 documenti tra cui l'elaborato tecnico di parte che aveva illustrato matematicamente i dati emergenti dalle dichiarazioni IVA, dalle dichiarazioni dei redditi e, in genere, dal cassetto fiscale, segnalando una differenza reddituale per gli anni 2017-2022 di ben 51.265,00 rispetto alla prospettazione della Guardia di Finanza, mentre il bilancio di periodo dell'anno 2023 mostrava un utile annuo di molto superiore a quello conseguito negli anni precedenti (attestandosi ad oltre euro 58.000,00 da detrarre gli ammortamenti).

Lamenta, pertanto, come il Tribunale del riesame non abbia vagliato i documenti prodotti dal ricorrente, motivando il periculum sul dato personologico di aver partecipato per più anni al meccanismo fraudolento contestato nella provvisoria incolpazione, ovverosia sull'elemento costitutivo della contestata fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 che nulla ha a che fare con il periculum che costituisce un elemento a sé stante che attiene alla recuperabilità o meno dell'evasione d'imposta.

Deduce la difesa a) che, nonostante la riduzione del fatturato 2022 (poi recuperata nell'anno successivo), il ricorrente si era adeguato al maggior reddito del questionario Isa, pagando le tasse e VIVA su un maggior reddito anche se non conseguito, b) che la durata della condotta (01/08/2020-21/12/2021) era priva di valore, poiché l'impresa dell'indagato era in crescita, c) che eventuali inadempienze, se pregresseínon influiscono sulla valutazione del periculum che deve essere concreto ed attuale, d) che, sulla base del cassetto fiscale, corrispondente alle dichiarazioni IVA presentate al Fisco, emergevano dei debiti IVA rateizzati e il ricorrente era in regola con le rateizzazioni, e) che, a fronte del primo sequestro annullato che aveva colpito cinque conti correnti e vincolato una somma complessiva di euro 17.121,91, il secondo sequestro, in questa sede impugnato, aveva colpito quattro conti correnti e vincolato una somma di complessivi euro 5.011,26, oltre ad un bene immobile mai liberato dal vincolo, nonostante l'annullamento del primo sequestro, differentemente da quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale del riesame che quantifica erroneamente in euro 60.000,00 l'importo complessivamente vincolato con il primo sequestro.

Contesta, pertanto, la difesa il travisamento degli elementi probatori da parte del tribunale del riesame e l'erroneo criterio di inferenza con il quale si afferma l'esistenza di circostanze indicative della volontà di sottrarre le proprie disponibilità all'ablazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez.

Un.n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 3 Icf

2. Incontestato essendo il fumus commissi delicti, è immune da censure il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare rimarcato in proposito, oltre alla specifica attitudine della società a operare, per più anni di imposta, in modo da sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, e oltre alle pregresse inadempienze fiscali, le condizioni economiche dell'indagato, desunte dai redditi imponibili degli anni dal 2018 al 2023, nonché dal patrimonio immobiliare costituito da un unico bene immobile dal valore equivalente a quello del profitto del reato, elementi questi ragionevolmente ritenuti tali da imporre l'adozione di uno strumento cautelare volto a evitare il rischio della dispersione del denaro e dell'unico bene immobile in vista dell'eventuale confisca, con l'ulteriore precisazione che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco, sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238).

Deve essere ricordato che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente modulata in considerazione della fase processuale interessata, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa (in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, che, nel caso di specie, è pari alla cifra di euro 58.834,86) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 44874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fricano, Rv. 283769).

Nel caso in esame, infatti, l'entità (consistenza quantitativa) del profitto confiscabile (euro 58.834,86) e, in via anticipatoria, sequestrabile nonché la natura dei beni (denaro e bene immobile) ritenuti esistenti nel patrimonio dell'indagato, rendono non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fatto che dalla permanente disponibilità di essi, anche in considerazione appunto della loro entità (il valore del bene immobile è all'incirca pari al profitto del reato, mentre è stato sequestrato denaro per complessivi 5.000,00 euro circa) e della loro qualità (trattandosi, quanto al denaro, di beni fungibili e, quindi, facilmente occultabili), si possa desumere la possibile dispersione, anche in ragione - sempre quanto al denaro - della difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del recupero ai fini della confisca in caso di condanna.

Le censure mosse sul punto con il ricorso non colgono nel segno, essendo dirette a sollecitare una diversa valutazione degli elementi a disposizione del Tribunale in ordine alla posizione reddituale e finanziaria del ricorrente, ponendo l'accento su una situazione reddituale affatto decisiva, considerato che il reddito lordo d'impresa dichiarato nel 2023 per l'anno d'imposta 2022 è di 16.490,00 eu'ro, mentre il reddito imponibile, per lo stesso anno, è di soli 12.000,00 euro, mostrando inoltre di confondere il reddito lordo dichiarato, evidenziato in ricorso, con il reddito imponibile relazionato dalla Guardia di finanza, redditi in evidente flessione rispetto agli anni precedenti e che non sempre coincidono, essendo il reddito imponibile di regola inferiore a quello lordo dichiarato.

Né è contestabile, a sostegno del periculum, l'ulteriore argomento del Tribunale cautelare vedente su elementi soggettivi e relativo alla sensibile riduzione dell'entità del denaro rinvenuto sui conti correnti dell'indagato in esecuzione del secondo sequestro rispetto al primo sequestro poi annullato per difetto di motivazione sul periculum in mora o ancora sulle pregresse inadempienze in materia di versamento IVA per gli anni dal 2018 al 2022.

Tale impostazione motivazionale deve ritenersi in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ellade (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848) che ha concluso che solo una soluzione ermeneutica che «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà dì iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio».

Al riguardo questa Corte ha chiarito, in particolare, che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, ragioni sufficientemente esplicitate nel provvedimento impugnato.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.--71 Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Perugia; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 aprile 2024, il Tribunale di Perugia ha respinto il riesame cautelare proposto dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 13 marzo 2024, funzionale alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto, quantificato in euro 58.834,86, dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver il ricorrente, quale titolare della omonima ditta individuale, indicato nelle dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 elementi passivi fittizi derivanti da fatture relative ad operazioni giuridicamente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per gli importi di euro 14.918,64 relativamente al 2020, euro 40.307,77 relativamente al 2021 ed euro 3.608,45 relativamente al 2022. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Espone il ricorrente che i motivi di riesame si erano incentrati sulla insussistenza del periculum e, dunque, sulla confutazione documentale dei dati forniti dalla Guardia di Finanza, sostenendo a) che i redditi d'impresa percepiti dal ricorrente ed indicati dalla Guardia di Finanza erano errati per difetto, con errore registrabile dalla lettura delle dichiarazioni fiscali prodotte; b) che vi era un documentato miglioramento reddituale nell'anno 2023, a confutazione della flessione economica del 2022 su cui era basato il periculum; c) che era erronea l'affermazione secondo la quale il Gheri non era in regola con i versamenti periodici IVA o che avrebbe accumulato un debito per decine di migliaia di euro, dal momento che i dati offerti dalla Guardia di Finanza erano errati perché fondati sulle liquidazioni periodiche IVA e non sulle dichiarazioni annuali IVA; d) che erano stati prodotti 14 documenti tra cui l'elaborato tecnico di parte che aveva illustrato matematicamente i dati emergenti dalle dichiarazioni IVA, dalle dichiarazioni dei redditi e, in genere, dal cassetto fiscale, segnalando una differenza reddituale per gli anni 2017-2022 di ben 51.265,00 rispetto alla prospettazione della Guardia di Finanza, mentre il bilancio di periodo dell'anno 2023 mostrava un utile annuo di molto superiore a quello conseguito negli anni precedenti (attestandosi ad oltre euro 58.000,00 da detrarre gli ammortamenti). Lamenta, pertanto, come il Tribunale del riesame non abbia vagliato i documenti prodotti dal ricorrente, motivando il periculum sul dato personologico di aver partecipato per più anni al meccanismo fraudolento contestato nella provvisoria incolpazione, ovverosia sull'elemento costitutivo della contestata fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 che nulla ha a che fare con il periculum che costituisce un elemento a sé stante che attiene alla recuperabilità o meno dell'evasione d'imposta. Deduce la difesa a) che, nonostante la riduzione del fatturato 2022 (poi recuperata nell'anno successivo), il ricorrente si era adeguato al maggior reddito del questionario Isa, pagando le tasse e VIVA su un maggior reddito anche se non conseguito, b) che la durata della condotta (01/08/2020-21/12/2021) era priva di valore, poiché l'impresa dell'indagato era in crescita, c) che eventuali inadempienze, se pregresseínon influiscono sulla valutazione del periculum che deve essere concreto ed attuale, d) che, sulla base del cassetto fiscale, corrispondente alle dichiarazioni IVA presentate al Fisco, emergevano dei debiti IVA rateizzati e il ricorrente era in regola con le rateizzazioni, e) che, a fronte del primo sequestro annullato che aveva colpito cinque conti correnti e vincolato una somma complessiva di euro 17.121,91, il secondo sequestro, in questa sede impugnato, aveva colpito quattro conti correnti e vincolato una somma di complessivi euro 5.011,26, oltre ad un bene immobile mai liberato dal vincolo, nonostante l'annullamento del primo sequestro, differentemente da quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale del riesame che quantifica erroneamente in euro 60.000,00 l'importo complessivamente vincolato con il primo sequestro. Contesta, pertanto, la difesa il travisamento degli elementi probatori da parte del tribunale del riesame e l'erroneo criterio di inferenza con il quale si afferma l'esistenza di circostanze indicative della volontà di sottrarre le proprie disponibilità all'ablazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un.n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 3 Icf 2. Incontestato essendo il fumus commissi delicti, è immune da censure il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare rimarcato in proposito, oltre alla specifica attitudine della società a operare, per più anni di imposta, in modo da sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, e oltre alle pregresse inadempienze fiscali, le condizioni economiche dell'indagato, desunte dai redditi imponibili degli anni dal 2018 al 2023, nonché dal patrimonio immobiliare costituito da un unico bene immobile dal valore equivalente a quello del profitto del reato, elementi questi ragionevolmente ritenuti tali da imporre l'adozione di uno strumento cautelare volto a evitare il rischio della dispersione del denaro e dell'unico bene immobile in vista dell'eventuale confisca, con l'ulteriore precisazione che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco, sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238). Deve essere ricordato che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente modulata in considerazione della fase processuale interessata, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa (in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, che, nel caso di specie, è pari alla cifra di euro 58.834,86) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 44874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fricano, Rv. 283769). Nel caso in esame, infatti, l'entità (consistenza quantitativa) del profitto confiscabile (euro 58.834,86) e, in via anticipatoria, sequestrabile nonché la natura dei beni (denaro e bene immobile) ritenuti esistenti nel patrimonio dell'indagato, rendono non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fatto che dalla permanente disponibilità di essi, anche in considerazione appunto della loro entità (il valore del bene immobile è all'incirca pari al profitto del reato, mentre è stato sequestrato denaro per complessivi 5.000,00 euro circa) e della loro qualità (trattandosi, quanto al denaro, di beni fungibili e, quindi, facilmente occultabili), si possa desumere la possibile dispersione, anche in ragione - sempre quanto al denaro - della difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del recupero ai fini della confisca in caso di condanna. Le censure mosse sul punto con il ricorso non colgono nel segno, essendo dirette a sollecitare una diversa valutazione degli elementi a disposizione del Tribunale in ordine alla posizione reddituale e finanziaria del ricorrente, ponendo l'accento su una situazione reddituale affatto decisiva, considerato che il reddito lordo d'impresa dichiarato nel 2023 per l'anno d'imposta 2022 è di 16.490,00 eu'ro, mentre il reddito imponibile, per lo stesso anno, è di soli 12.000,00 euro, mostrando inoltre di confondere il reddito lordo dichiarato, evidenziato in ricorso, con il reddito imponibile relazionato dalla Guardia di finanza, redditi in evidente flessione rispetto agli anni precedenti e che non sempre coincidono, essendo il reddito imponibile di regola inferiore a quello lordo dichiarato. Né è contestabile, a sostegno del periculum, l'ulteriore argomento del Tribunale cautelare vedente su elementi soggettivi e relativo alla sensibile riduzione dell'entità del denaro rinvenuto sui conti correnti dell'indagato in esecuzione del secondo sequestro rispetto al primo sequestro poi annullato per difetto di motivazione sul periculum in mora o ancora sulle pregresse inadempienze in materia di versamento IVA per gli anni dal 2018 al 2022. Tale impostazione motivazionale deve ritenersi in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848) che ha concluso che solo una soluzione ermeneutica che «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà dì iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». Al riguardo questa Corte ha chiarito, in particolare, che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, ragioni sufficientemente esplicitate nel provvedimento impugnato. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.--71 Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Decreto Cassazione n. 03389/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris