CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 26710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.1233 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso, domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33 presso lo studio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’avvocat ura generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2549/2018 pubblicata in data 23/05/2018 non notificata Sez. I–RG 1233/2019 camera di consiglio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12/07/2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso dinanzi alla CTP di Milano avverso un avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si contestava la rettifica con la quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito imponibile della società medesima. Si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso che veniva accolto con sentenza n. 234/2012. A seguito di appello la CTR della Lombardia accoglieva l’impugnazione proposta dall’Ufficio, in assenza di costituzione della società contribuente. La società impugnava in cassazione la sentenza esclusivamente per violazione del contraddittoriocontestando la validità della notificazione dell’atto di appello al domicilio eletto in Milano presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Parallelamente al giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di Cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. introduceva un giudizio di querela di falso al fine di accertare la falsità materiale dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 754/2017 dichiarava inammissibile la querela proposta in via principale, pronuncia che veniva confermata in sede di appello. 3. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui la Agenzia delle entrate resist eva o con controricorso. Sez. I–RG 1233/2019 camera di consiglio Parte ricorrente depositava memoria nella quale chiedeva dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente esaminata la richiesta formulata nella memoria dalla società ricorrente di cessazione della materia del contendere. Risulta in atti che il Presidente della Sezione tributaria civile con provvedimento del 27 luglio – 18 ottobre 2021 cron. 28506, ha decretato l’intervenuta cessazione della materia del contendere del ricorso n. 26547/2014 di R.G., riguardante la sentenza della CTR Lombardia n. 143/05/13 avente ad oggetto l’accertamento RIS031100835/2010 emesso nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. nel quale [OSCURATO:PERSONA] contestava la validità della notifica dell’atto di appello, da quest’ultimo impugnatacon querela di falso su cui verte il presente giudizio di cassazione dinanzi alla prima sezione civile. Orbene, la cessazione della materia del contendere del giudizio tributario per intervenuta definizione agevolata della controversia non può che far venir meno l’interesse a ricorrere nel giudizio avente ad oggetto la querela di falso della notificazione dell’atto di appello essendo estinto il giudizio in cui era stato prodotto e fatto valere dall’Agenzia delle Entrate questo documento. In altri termini, è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti in ordine al riconoscimento in sede giudiziale della autenticità della sottoscrizione della cartolina di ricevimento relativa alla notifica dell’atto di appello dinanzi alla CTR Lombardia. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per Sez. I–RG 1233/2019 camera di consiglio sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della presente controversia. In ordine alle spese ritiene la Corte di doversi disporre la condanna del ricorrente in favore dell’Agenzia delle Entrate, considerato che la cessazione della materia del contendere di questogiudizio viene disposta in virtù del riconoscimento da parte della società contribuente della debenza dei tributi azionati con l’accertamento RIS031100835/2010, oggetto di definizione agevolata della controversia nel separato giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente da liquidarsi in € 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari