Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 28419/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 567-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n.R.G.N.567/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/09/2024 CC -intimati - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 959/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 229/2016, che – all’esito della riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi separatamente introdotti dagli otto lavoratori sopra indicati, e dopo aver dichiarato interrotto il procedimento nei confronti della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto dichiarata fallita durante la causa) e aver dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alle domande di manleva proposte dall’altra convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. – aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. n. 276/2003, a pagare ai lavoratori ricorrenti gli importi per ognuno di essi indicati, oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, disatteso il primo motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], giudicava infondato il secondo con il quale l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto, pur in assenza di prove apprezzabili, adeguatamente riscontrata la circostanza che i lavoratori ricorrenti fossero stati adibiti continuativamente dal 2003 al 2013 all’esecuzione, presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], degli appalti stipulati tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].

3. La stessa Corte riteneva infondato anche il terzo motivo d’appello, con il quale [OSCURATO:SOCIETA] lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado sotto il profilo dell’essere stato considerato unico il rapporto d’appalto con [OSCURATO:SOCIETA] e conseguentemente non decaduti i ricorrenti dall’esercizio dell’azione di responsabilità solidale nei propri confronti.

4. La Corte d’appello disattendeva pure il quarto motivo d’appello con il quale [OSCURATO:SOCIETA] lamentava che il Tribunale non avrebbe tratto le dovute conseguenze dall’omesso assolvimento dell’onere allegatorio e probatorio da parte dei ricorrenti, i quali non avrebbero dedotto specifici elementi di fatto che potessero consentire di determinare un qualche obiettivo collegamento tra l’assegnazione a lavori d’appalto concordati tra il proprio datore di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA] e gli importi richiesti a titolo di istituti di fine rapporto.

5. Infine, considerava complessivamente infondato anche il quinto motivo a mezzo del quale l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado con riguardo al riconoscimento delle poste creditorie pretese dai lavoratori a titolo di pagamento dell’intero trattamento di fine rapporto e di indennità di ferie non godute.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

7. Degli otto lavoratori intimati soltanto [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre gli altri sette sono rimasti meri intimati, non essendosi costituiti in questa sede di legittimità.8.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “L’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione agli artt. 2964-2969 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)”.

Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] sulla base dell’argomentazione secondo cui le peculiarità del caso di specie – asserito difetto di “cesura di fatto” dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] – portano ad escludere che il suddetto termine biennale di decadenza possa decorrere dall’ultimazione dei lavori previsti per ogni singolo contratto di appalto in quanto ragionare diversamente renderebbe “in concreto impossibile per il lavoratore (…) conoscere il dies a quo del termine di decadenza e potersi conseguentemente attivare per tempo” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), essendo, in ogni caso, “irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro tra i lavoratori e la [OSCURATO:SOCIETA], ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro de quo sia proseguito presso altri committenti” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).

2. Con un secondo motivo denuncia l’ “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione agli artt. 1321, 1322, 1325, 1341. 1346, 1362-1371 e 1655-1677 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”.

Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che gli “ordini” prodotti in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] “non possono considerarsi contratto d’appalto rilevante ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), con conseguente rigetto della eccezione di decadenza sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].

3. Con un terzo motivo denuncia l’ “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1362-1371 e 1655 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. e agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)”.

Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe assolto l’onere della prova relativamente alla circostanza, dedotta sin dal primo grado di giudizio, che “si era effettivamente trattato di una pluralità di contratti d’appalto, ognuno dei quali dotato di una propria autonomia giuridicamente rilevante” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata).

Secondo la ricorrente, non solo [OSCURATO:SOCIETA] aveva assolto l’onere di allegazione e prova incombente sulla stessa, ma, a ben vedere, ciò che era stato erroneamente considerato dalla Corte di appello di Venezia un’operazione di accertamento “in fatto” era, in realtà, una operazione di qualificazione giuridica “in diritto” alla quale si era illegittimamente sottratta la Corte territoriale.

4. Con un quarto motivo denuncia “La nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1362-1371 e 1655 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., e agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.)”.

Nel caso in cui questa Corte ritenesseche le censure svolte nel precedente terzo motivo di ricorso debbano essere proposte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. perché involgono un error in procedendo e non in iudicando, con il quarto motivo si ripropongono appunto quelle difese in relazione al citato art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., da intendersi integralmente riportate e trascritte.

5. Con il quinto motivo denuncia l’ “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 2697 cod. civ. e agli artt. 115 e 414, n. 4 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)”.

Censura la sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l’esistenza dei crediti rivendicati dai lavoratori odierni resistenti senza tener conto e senza nulla dire in ordine all’elemento costitutivo della responsabilità solidale del committente di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 consistente nella maturazione di un diritto di credito avente natura retributiva nel periodo in cui il lavoratore era impiegato nell’appalto.

6. Con un sesto motivo denuncia “La nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 113, 115, 416 e 437 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.)”.

Secondo la ricorrente, la sentenza è nulla o, comunque, illegittima nella parte in cui ha dichiarato inammissibile perché si tratterebbe di una “eccezione nuova” non proponibile in secondo grado il quinto motivo di appello con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione alla questione di diritto relativa all’inclusione dell’indennità sostitutiva delle ferie nel campo di applicazione della responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 benché tale indennità abbia natura risarcitoria e non retributiva.

7. Con un settimo motivo denuncia “La nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 115, 116 e 132, n. 4) cod. proc. civ. (art. 360, n. 4 cod. proc. civ.)”.

Deduce che la sentenza è nulla o, comunque, illegittima nella parte in cui la Corte territoriale ha fondato l’accertamento dei fatti costitutivi delle domande dei lavoratori sulla base di prove assunte dal giudice di primo grado (testimonianze) nulle o, comunque, inattendibili perché rese “reciprocamente” da soggetti aventi nella causa un interesse, segnatamente degli stessi lavoratori, all’epoca ricorrenti, parti della medesima causa, senza nulla motivare sul punto.

8. Il primo motivo è infondato.

9. Questa Corte, infatti, ha affermato che, in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più appalti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale –previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile – per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la ratio ispiratrice della norma – che è quella di assicurare un’ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo – il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell’appalto al quale egli era addetto (così Cass., sez. lav., 10.3.2022, n. 7815 in relazione a fattispecie concreta analoga a quella che qui ci occupa).

9.1. In particolare, nella motivazione di tale decisione (cui si rimanda anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si è osservato che «il dies a quo di decorrenza del termine biennale per far valere la responsabilità solidale del committente è dunque dal Legislatore individuato nella “cessazione dell’appalto”, espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso propugnato dall’odierna ricorrente – di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti.

Quest’ultima lettura, non sorretta dal dato testuale, non risulta neppure coerente con la finalità ispiratrice del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, e con la speciale previsione di una responsabilità solidale della committente, la quale, come riconosce larga parte della dottrina, trova la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi.

3.3. I n questa prospettiva si pone la indicazione del Giudice delle leggi il quale, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha affermato che la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente, di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale, non giustificava l’esclusione (contraria al precetto dell’art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell’impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza (Corte Cost. n. 254/2017)». (v. anche a riguardo Cass., sez. lav., 25.1.2022, n. 2169, dove è ampiamente illustrata la ratio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003).

10. La sentenza impugnata è conforme a tali principi di diritto.

10.1. Più nello specifico, la Corte territoriale - dopo aver confermato “il fatto che dal 2003 all’aprile del 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lavorato continuativamente con le proprie maestranze nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di quest’ultima” (v. in extenso pagg. 13-15 della sua sentenza) - , incensurabilmente ha rilevato che, “avendo gli appellati prestato servizio in modo continuativo fin dal 2003 per [OSCURATO:SOCIETA]. all’interno dello stesso cantiere di [OSCURATO:SOCIETA]., era per gli stessi sostanzialmente impossibile conoscere la data della cessazione dei vari appalti aventi ad oggetto gli ordini delle navi sulle quali avevano lavorato”.

La Corte, perciò, ha concluso che, “ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276 del 2003 si deve avere riguardo alla cessazione definitiva dell’appalto tra la committente [OSCURATO:SOCIETA]. e l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] al quale erano addetti gli odierni appellati, essendo per contro irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro fra i lavoratori e la [OSCURATO:SOCIETA], ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro de quo sia proseguito presso altri committenti”.

11. Rileva, inoltre, il Collegio che questa Corte aveva rigettato il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso altra sentenza della Corte d’appello di Venezia, in relazione a fattispecie concreta pressoché sovrapponibile a quella oggetto del ricorso in esame, che vedeva [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente e come appaltatrice società diversa da [OSCURATO:SOCIETA]; rapporto che, alla stregua degli accertamenti operati dai giudici di merito, era stato da loro qualificato come “sostanzialmente unitario”, pur a fronte dell’esistenza di un contratto normativo tra le due società e di plurimi “contratti di appalto documentati dagli ordini prodotti” (come nel caso in esame), sicché i giudici di merito, in base a tale qualificazione, avevano individuato il momento di “cessazione definitiva dell’appalto tra la committente [OSCURATO:SOCIETA]” e l’altra società quale data cui far capo ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (cfr. Cass., sez. lav., 14.11.2019, n. 29629).

12. Possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, il secondo, il terzo ed il quarto motivo.

12.1. Tali motivi sono in complesso privi di fondamento.

13. Più nello specifico, nelle tre censure ora in esame è, tra l’altro, dedotta la violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione ai contratti d’appalto intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma nello svolgimento delle stesse non è poi specificato come tali canoni ermeneutici non siano stati osservati.

14. Inoltre, il secondo motivo, più che proporre una diversa interpretazione di quei contratti, contrappone a quello operato dai giudici di merito un proprio diverso accertamento fattuale (cfr. pagg. 30-32 del ricorso); e lo stesso è a dirsi per il terzo motivo (cfr. pagg. 33-40, nelle quali è pure riportata la copia fotostatica di uno degli “ordini” in questione), ma anche per il quarto motivo, che in chiave di error in procedendo richiama il motivo precedente.

15. In ogni caso, erroneamente la ricorrente addebita alla Corte distrettuale di aver affermato che i plurimi appalti intercorsi tra l’attuale ricorrente per cassazione ed [OSCURATO:SOCIETA].

“non possono considerarsi contratto d’appalto rilevante ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003”.

15.1. Al contrario, la valutazione del caso, operata dalla Corte territoriale, è molto precisa anche sul piano giuridico.

La stessa, infatti, non ha affatto escluso la pluralità dei contratti di appalto in questione relativi a distinte “costruzioni navali”, subito però evidenziando che il “susseguirsi sostanzialmente ininterrotto di tali costruzioni costituisce dato probatorio di natura presuntiva – qualificato in termini giuridicamente apprezzabili e non smentito dalla società resistente mediante l’allegazione di fatti specifici con lo stesso palesemente contrastanti –circa il fatto che dal 2003 all’aprile del 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lavorato continuativamente con le proprie maestranze nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di quest’ultima” (cfr. in particolare il § B.2. alle pagg. 14-15 della sua motivazione).

15.2. La stessa Corte, inoltre, ha osservato che: “Quanto alla valenza del preteso dato inferenziale costituito dalle emergenze dei verbali di consegna delle navi, questi in realtà non dimostrano che il rapporto tra le parti si era concluso, ma, al contrario, che tra le stesse il rapporto si era di fatto svolto senza soluzione di continuità e che i lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] avevano lavorato in contemporanea su più costruzioni (v. in extenso§ C.2. a pag. 17).

15.3. Come, poi, si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, non ha mancato di qualificare sul piano giuridico i rapporti intercorsi tra le due società, che non ha discusso essere rientranti nella figura dell’appalto, ma ha motivatamente condiviso l’impostazione del primo giudice, secondo la quale essi dovevano reputarsi quale un unico rapporto d’appalto ai fini di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, cessato definitivamente il 27.4.2012 (cfr. § C.5. a pag. 18).

16. Privo di fondamento è anche il quinto motivo.

17. Esso presenta profili d’inammissibilità dove, pur essendo formulato esclusivamente in relazione al mezzo di cui al n. 3) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., addebita in realtà alla Corte di merito un’anomalia motivazionale consistente nel “nulla dire in ordine all’elemento costitutivo della responsabilità solidale del committente di cui all’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 consistente nella maturazione di un diritto di credito avente natura retributiva nel periodo in cui il lavoratore era impiegato nell’appalto”.

18. Inoltre, la censura non tiene conto della completa motivazione resa a riguardo dalla Corte territoriale.

In particolare, quest’ultima aveva giudicato infondato il quarto motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA] (riferito a pag. 11 e alle pagg. 18-19 della sua sentenza), “sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi”.

Perciò, aveva ribadito che: “Come già detto, i lavoratori appellati hanno infatti efficacemente dimostrato di aver sempre ed esclusivamente lavorato dal 2003 al marzo del 2012 presso il cantiere di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], impegnati in lavorazioni pertinenti a costruzioni navali commissionate da quest’ultima alla società propria datrice di lavoro ed hanno altresì dimostrato l’operatività della responsabilità solidale in capo a [OSCURATO:SOCIETA] legalmente prevista. [OSCURATO:SOCIETA], invece, nella propria memoria di costituzione, si è limitata ad eccepire la decadenza biennale con riferimento ai ratei di T.F.R., non prendendo, invece, specifica posizione con riguardo alla tredicesima, alla quattordicesima, all’indennità sostitutiva di ferie, ai R.O.L., sicché le somme richieste a tali titoli devono ritenersi non essere mai efficacemente contestate, né in fatto, né in diritto.Risulta pertanto corretta la statuizione del Tribunale che ha valutato come pacifici tali crediti non avendo la società resistente sollevato alcuna efficace contestazione in relazione ai conteggi dei prospetti paga di aprile 2013”.

19. In ogni caso, la censura, da un lato, si fonda su una diversa interpretazione delle difese di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado (cfr. in particolare pagg. 42-43 del ricorso), e, dall’altra, sottolinea che le buste paga di aprile 2013 si riferivano “ad un periodo di ben 13 mesi successivo a quello dedotto in giudizio (dal 2003 al marzo 2012)”.

E riguardo a quest’ultimo profilo occorre considerare che “i prospetti paga di aprile 2013”, come si trae chiaramente dalle specifiche voci che vi sono indicate, non si riferivano ad una “mensilità di aprile 2013”, intesa come retribuzione dovuta per il lavoro svolto in quel mese, ma ad una serie di poste relative appunto al periodo pregresso dall’aprile 2003 al marzo 2012.

20. E’ inammissibileil sesto motivo.

21. La Corte distrettuale, nel giudicare inammissibile il secondo profilo, relativo “alla errata inclusione delle indennità per le ferie non godute”, ha osservato: “Come già evidenziato nel precedente paragrafo, la relativa eccezione non era stata sollevata in primo grado e costituisce pertanto un novum non consentito in appello”.

E, come si è visto nell’esaminare il precedente quinto motivo, la Corte di merito ha considerato che anche le somme richieste a titolo di “indennità sostituiva di ferie” non avevano formato oggetto di alcuna specifica “contestazione” sia in fatto che in diritto, sicché l’eccezione sollevata nell’ambito del quinto motivo d’appello circa la natura risarcitoria e non retributiva di detta indennità risultava “nuova”.

23. E’ dunque evidente che non si è in presenza di una nullità della sentenza per omessa pronuncia, quanto piuttosto di una interpretazione dell’atto difensivo di [OSCURATO:SOCIETA], da cui la Corte territoriale ha tratto il giudizio di non contestazione delle singole pretese azionate dai lavoratori, interpretazione che invece la parte intende ora – inammissibilmente - rimettere in discussione.

Neppure condivisibile è l’assunto secondo cui si tratterebbe di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, riproponibile anche in appello, dal momento che si tratta comunque di una contestazione nuova che involge questioni di fatto e determina la modificazione dei temi di indagine (sia sotto il profilo dell’esatta natura in concreto dell’emolumento indicato in busta paga come indennità sostitutiva delle ferie, sia sotto il profilo del quantum), “con alterazione così della parità delle parti, comportando l'esposizione dell'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, abbia rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854; Cass.10 giugno 2009, n. 13369; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4583)” (così Cass. 10731/2016, su medesima questione).

24. Il settimo motivo è privo di fondamento.

25. Nell’ambito del proprio scrutinio del secondo motivo d’appello, che, per quanto premesso, non riguardava solo il tema delle testimonianze rese da taluni degli otto lavoratori istanti nei procedimenti da loro separatamente introdotti e subito riuniti, la Corte distrettuale ha considerato che non rilevava, “in relazione al profilo della capacità a deporre, la circostanza che coloro che hanno deposto quali testi rivestissero la qualità di parte nel diverso, specifico, procedimento da ciascuno di essi attivato, seppur successivamente riunito a quello “portante” promosso da [OSCURATO:PERSONA], atteso che i singoli processi, pur formalmente riuniti, mantengono pur sempre la propria autonomia” (così a pag. 13 della sua sentenza).

26. Sul piano giuridico, tale ultima considerazione della Corte di merito è conforme ad un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, secondo cui, l’interesse che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev’essere resa la testimonianza; né l’incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull’attendibilità delle deposizioni (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 7.9.2023, n. 26044; e, in termini, tra le altre, Cass., sez. lav., 21.10.2015, n. 21418; id., sez. lav., 12.5.2006, n. 11034).

27. La Corte d’appello, inoltre, aveva osservato che le testimonianze assunte in primo grado non avevano “formato oggetto di specifica contestazione nel ricorso d’appello sotto il profilo della loro contraddittorietà intrinseca ed estrinseca”.

28. A questo proposito, la critica ulteriore che muove la ricorrente (cfr. pagg. 51-52 del ricorso per cassazione) non considera che la Corte di merito, dopo aver dato conto delle tre testimonianze rese da taluni degli attori in primo grado, ha formato il suo convincimento anche sulle emergenze tratte “Dalla documentazione prodotta della stessa [OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. in extensoil § B 2 alle pagg. 14-15 della sua motivazione).

29. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere statuito circa le spese di questo giudizio di cassazione e gli altri sette intimati, che non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 567-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n.R.G.N.567/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC -intimati - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 959/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 229/2016, che – all’esito della riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi separatamente introdotti dagli otto lavoratori sopra indicati, e dopo aver dichiarato interrotto il procedimento nei confronti della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto dichiarata fallita durante la causa) e aver dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alle domande di manleva proposte dall’altra convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. – aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. n. 276/2003, a pagare ai lavoratori ricorrenti gli importi per ognuno di essi indicati, oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, disatteso il primo motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], giudicava infondato il secondo con il quale l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto, pur in assenza di prove apprezzabili, adeguatamente riscontrata la circostanza che i lavoratori ricorrenti fossero stati adibiti continuativamente dal 2003 al 2013 all’esecuzione, presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], degli appalti stipulati tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La stessa Corte riteneva infondato anche il terzo motivo d’appello, con il quale [OSCURATO:SOCIETA] lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado sotto il profilo dell’essere stato considerato unico il rapporto d’appalto con [OSCURATO:SOCIETA] e conseguentemente non decaduti i ricorrenti dall’esercizio dell’azione di responsabilità solidale nei propri confronti. 4. La Corte d’appello disattendeva pure il quarto motivo d’appello con il quale [OSCURATO:SOCIETA] lamentava che il Tribunale non avrebbe tratto le dovute conseguenze dall’omesso assolvimento dell’onere allegatorio e probatorio da parte dei ricorrenti, i quali non avrebbero dedotto specifici elementi di fatto che potessero consentire di determinare un qualche obiettivo collegamento tra l’assegnazione a lavori d’appalto concordati tra il proprio datore di lavoro e [OSCURATO:SOCIETA] e gli importi richiesti a titolo di istituti di fine rapporto. 5. Infine, considerava complessivamente infondato anche il quinto motivo a mezzo del quale l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado con riguardo al riconoscimento delle poste creditorie pretese dai lavoratori a titolo di pagamento dell’intero trattamento di fine rapporto e di indennità di ferie non godute. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 7. Degli otto lavoratori intimati soltanto [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre gli altri sette sono rimasti meri intimati, non essendosi costituiti in questa sede di legittimità.8. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “L’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione agli artt. 2964-2969 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)”. Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] sulla base dell’argomentazione secondo cui le peculiarità del caso di specie – asserito difetto di “cesura di fatto” dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] – portano ad escludere che il suddetto termine biennale di decadenza possa decorrere dall’ultimazione dei lavori previsti per ogni singolo contratto di appalto in quanto ragionare diversamente renderebbe “in concreto impossibile per il lavoratore (…) conoscere il dies a quo del termine di decadenza e potersi conseguentemente attivare per tempo” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), essendo, in ogni caso, “irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro tra i lavoratori e la [OSCURATO:SOCIETA], ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro de quo sia proseguito presso altri committenti” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). 2. Con un secondo motivo denuncia l’ “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione agli artt. 1321, 1322, 1325, 1341. 1346, 1362-1371 e 1655-1677 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che gli “ordini” prodotti in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] “non possono considerarsi contratto d’appalto rilevante ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), con conseguente rigetto della eccezione di decadenza sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con un terzo motivo denuncia l’ “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1362-1371 e 1655 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. e agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)”. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe assolto l’onere della prova relativamente alla circostanza, dedotta sin dal primo grado di giudizio, che “si era effettivamente trattato di una pluralità di contratti d’appalto, ognuno dei quali dotato di una propria autonomia giuridicamente rilevante” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). Secondo la ricorrente, non solo [OSCURATO:SOCIETA] aveva assolto l’onere di allegazione e prova incombente sulla stessa, ma, a ben vedere, ciò che era stato erroneamente considerato dalla Corte di appello di Venezia un’operazione di accertamento “in fatto” era, in realtà, una operazione di qualificazione giuridica “in diritto” alla quale si era illegittimamente sottratta la Corte territoriale. 4. Con un quarto motivo denuncia “La nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1362-1371 e 1655 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., e agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.)”. Nel caso in cui questa Corte ritenesseche le censure svolte nel precedente terzo motivo di ricorso debbano essere proposte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. perché involgono un error in procedendo e non in iudicando, con il quarto motivo si ripropongono appunto quelle difese in relazione al citato art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., da intendersi integralmente riportate e trascritte. 5. Con il quinto motivo denuncia l’ “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 2697 cod. civ. e agli artt. 115 e 414, n. 4 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)”. Censura la sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l’esistenza dei crediti rivendicati dai lavoratori odierni resistenti senza tener conto e senza nulla dire in ordine all’elemento costitutivo della responsabilità solidale del committente di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 consistente nella maturazione di un diritto di credito avente natura retributiva nel periodo in cui il lavoratore era impiegato nell’appalto. 6. Con un sesto motivo denuncia “La nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 113, 115, 416 e 437 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.)”. Secondo la ricorrente, la sentenza è nulla o, comunque, illegittima nella parte in cui ha dichiarato inammissibile perché si tratterebbe di una “eccezione nuova” non proponibile in secondo grado il quinto motivo di appello con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione alla questione di diritto relativa all’inclusione dell’indennità sostitutiva delle ferie nel campo di applicazione della responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 benché tale indennità abbia natura risarcitoria e non retributiva. 7. Con un settimo motivo denuncia “La nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 115, 116 e 132, n. 4) cod. proc. civ. (art. 360, n. 4 cod. proc. civ.)”. Deduce che la sentenza è nulla o, comunque, illegittima nella parte in cui la Corte territoriale ha fondato l’accertamento dei fatti costitutivi delle domande dei lavoratori sulla base di prove assunte dal giudice di primo grado (testimonianze) nulle o, comunque, inattendibili perché rese “reciprocamente” da soggetti aventi nella causa un interesse, segnatamente degli stessi lavoratori, all’epoca ricorrenti, parti della medesima causa, senza nulla motivare sul punto. 8. Il primo motivo è infondato. 9. Questa Corte, infatti, ha affermato che, in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più appalti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale –previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile – per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la ratio ispiratrice della norma – che è quella di assicurare un’ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo – il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell’appalto al quale egli era addetto (così Cass., sez. lav., 10.3.2022, n. 7815 in relazione a fattispecie concreta analoga a quella che qui ci occupa). 9.1. In particolare, nella motivazione di tale decisione (cui si rimanda anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si è osservato che «il dies a quo di decorrenza del termine biennale per far valere la responsabilità solidale del committente è dunque dal Legislatore individuato nella “cessazione dell’appalto”, espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso propugnato dall’odierna ricorrente – di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti. Quest’ultima lettura, non sorretta dal dato testuale, non risulta neppure coerente con la finalità ispiratrice del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, e con la speciale previsione di una responsabilità solidale della committente, la quale, come riconosce larga parte della dottrina, trova la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di “codatorialità sostanziale”, nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi. 3.3. I n questa prospettiva si pone la indicazione del Giudice delle leggi il quale, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha affermato che la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente, di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale, non giustificava l’esclusione (contraria al precetto dell’art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell’impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza (Corte Cost. n. 254/2017)». (v. anche a riguardo Cass., sez. lav., 25.1.2022, n. 2169, dove è ampiamente illustrata la ratio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003). 10. La sentenza impugnata è conforme a tali principi di diritto. 10.1. Più nello specifico, la Corte territoriale - dopo aver confermato “il fatto che dal 2003 all’aprile del 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lavorato continuativamente con le proprie maestranze nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di quest’ultima” (v. in extenso pagg. 13-15 della sua sentenza) - , incensurabilmente ha rilevato che, “avendo gli appellati prestato servizio in modo continuativo fin dal 2003 per [OSCURATO:SOCIETA]. all’interno dello stesso cantiere di [OSCURATO:SOCIETA]., era per gli stessi sostanzialmente impossibile conoscere la data della cessazione dei vari appalti aventi ad oggetto gli ordini delle navi sulle quali avevano lavorato”. La Corte, perciò, ha concluso che, “ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276 del 2003 si deve avere riguardo alla cessazione definitiva dell’appalto tra la committente [OSCURATO:SOCIETA]. e l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] al quale erano addetti gli odierni appellati, essendo per contro irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro fra i lavoratori e la [OSCURATO:SOCIETA], ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro de quo sia proseguito presso altri committenti”. 11. Rileva, inoltre, il Collegio che questa Corte aveva rigettato il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso altra sentenza della Corte d’appello di Venezia, in relazione a fattispecie concreta pressoché sovrapponibile a quella oggetto del ricorso in esame, che vedeva [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente e come appaltatrice società diversa da [OSCURATO:SOCIETA]; rapporto che, alla stregua degli accertamenti operati dai giudici di merito, era stato da loro qualificato come “sostanzialmente unitario”, pur a fronte dell’esistenza di un contratto normativo tra le due società e di plurimi “contratti di appalto documentati dagli ordini prodotti” (come nel caso in esame), sicché i giudici di merito, in base a tale qualificazione, avevano individuato il momento di “cessazione definitiva dell’appalto tra la committente [OSCURATO:SOCIETA]” e l’altra società quale data cui far capo ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (cfr. Cass., sez. lav., 14.11.2019, n. 29629). 12. Possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, il secondo, il terzo ed il quarto motivo. 12.1. Tali motivi sono in complesso privi di fondamento. 13. Più nello specifico, nelle tre censure ora in esame è, tra l’altro, dedotta la violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione ai contratti d’appalto intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma nello svolgimento delle stesse non è poi specificato come tali canoni ermeneutici non siano stati osservati. 14. Inoltre, il secondo motivo, più che proporre una diversa interpretazione di quei contratti, contrappone a quello operato dai giudici di merito un proprio diverso accertamento fattuale (cfr. pagg. 30-32 del ricorso); e lo stesso è a dirsi per il terzo motivo (cfr. pagg. 33-40, nelle quali è pure riportata la copia fotostatica di uno degli “ordini” in questione), ma anche per il quarto motivo, che in chiave di error in procedendo richiama il motivo precedente. 15. In ogni caso, erroneamente la ricorrente addebita alla Corte distrettuale di aver affermato che i plurimi appalti intercorsi tra l’attuale ricorrente per cassazione ed [OSCURATO:SOCIETA]. “non possono considerarsi contratto d’appalto rilevante ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003”. 15.1. Al contrario, la valutazione del caso, operata dalla Corte territoriale, è molto precisa anche sul piano giuridico. La stessa, infatti, non ha affatto escluso la pluralità dei contratti di appalto in questione relativi a distinte “costruzioni navali”, subito però evidenziando che il “susseguirsi sostanzialmente ininterrotto di tali costruzioni costituisce dato probatorio di natura presuntiva – qualificato in termini giuridicamente apprezzabili e non smentito dalla società resistente mediante l’allegazione di fatti specifici con lo stesso palesemente contrastanti –circa il fatto che dal 2003 all’aprile del 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lavorato continuativamente con le proprie maestranze nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di quest’ultima” (cfr. in particolare il § B.2. alle pagg. 14-15 della sua motivazione). 15.2. La stessa Corte, inoltre, ha osservato che: “Quanto alla valenza del preteso dato inferenziale costituito dalle emergenze dei verbali di consegna delle navi, questi in realtà non dimostrano che il rapporto tra le parti si era concluso, ma, al contrario, che tra le stesse il rapporto si era di fatto svolto senza soluzione di continuità e che i lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] avevano lavorato in contemporanea su più costruzioni (v. in extenso§ C.2. a pag. 17). 15.3. Come, poi, si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, non ha mancato di qualificare sul piano giuridico i rapporti intercorsi tra le due società, che non ha discusso essere rientranti nella figura dell’appalto, ma ha motivatamente condiviso l’impostazione del primo giudice, secondo la quale essi dovevano reputarsi quale un unico rapporto d’appalto ai fini di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, cessato definitivamente il 27.4.2012 (cfr. § C.5. a pag. 18). 16. Privo di fondamento è anche il quinto motivo. 17. Esso presenta profili d’inammissibilità dove, pur essendo formulato esclusivamente in relazione al mezzo di cui al n. 3) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., addebita in realtà alla Corte di merito un’anomalia motivazionale consistente nel “nulla dire in ordine all’elemento costitutivo della responsabilità solidale del committente di cui all’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 consistente nella maturazione di un diritto di credito avente natura retributiva nel periodo in cui il lavoratore era impiegato nell’appalto”. 18. Inoltre, la censura non tiene conto della completa motivazione resa a riguardo dalla Corte territoriale. In particolare, quest’ultima aveva giudicato infondato il quarto motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA] (riferito a pag. 11 e alle pagg. 18-19 della sua sentenza), “sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi”. Perciò, aveva ribadito che: “Come già detto, i lavoratori appellati hanno infatti efficacemente dimostrato di aver sempre ed esclusivamente lavorato dal 2003 al marzo del 2012 presso il cantiere di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], impegnati in lavorazioni pertinenti a costruzioni navali commissionate da quest’ultima alla società propria datrice di lavoro ed hanno altresì dimostrato l’operatività della responsabilità solidale in capo a [OSCURATO:SOCIETA] legalmente prevista. [OSCURATO:SOCIETA], invece, nella propria memoria di costituzione, si è limitata ad eccepire la decadenza biennale con riferimento ai ratei di T.F.R., non prendendo, invece, specifica posizione con riguardo alla tredicesima, alla quattordicesima, all’indennità sostitutiva di ferie, ai R.O.L., sicché le somme richieste a tali titoli devono ritenersi non essere mai efficacemente contestate, né in fatto, né in diritto.Risulta pertanto corretta la statuizione del Tribunale che ha valutato come pacifici tali crediti non avendo la società resistente sollevato alcuna efficace contestazione in relazione ai conteggi dei prospetti paga di aprile 2013”. 19. In ogni caso, la censura, da un lato, si fonda su una diversa interpretazione delle difese di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado (cfr. in particolare pagg. 42-43 del ricorso), e, dall’altra, sottolinea che le buste paga di aprile 2013 si riferivano “ad un periodo di ben 13 mesi successivo a quello dedotto in giudizio (dal 2003 al marzo 2012)”. E riguardo a quest’ultimo profilo occorre considerare che “i prospetti paga di aprile 2013”, come si trae chiaramente dalle specifiche voci che vi sono indicate, non si riferivano ad una “mensilità di aprile 2013”, intesa come retribuzione dovuta per il lavoro svolto in quel mese, ma ad una serie di poste relative appunto al periodo pregresso dall’aprile 2003 al marzo 2012. 20. E’ inammissibileil sesto motivo. 21. La Corte distrettuale, nel giudicare inammissibile il secondo profilo, relativo “alla errata inclusione delle indennità per le ferie non godute”, ha osservato: “Come già evidenziato nel precedente paragrafo, la relativa eccezione non era stata sollevata in primo grado e costituisce pertanto un novum non consentito in appello”. E, come si è visto nell’esaminare il precedente quinto motivo, la Corte di merito ha considerato che anche le somme richieste a titolo di “indennità sostituiva di ferie” non avevano formato oggetto di alcuna specifica “contestazione” sia in fatto che in diritto, sicché l’eccezione sollevata nell’ambito del quinto motivo d’appello circa la natura risarcitoria e non retributiva di detta indennità risultava “nuova”. 23. E’ dunque evidente che non si è in presenza di una nullità della sentenza per omessa pronuncia, quanto piuttosto di una interpretazione dell’atto difensivo di [OSCURATO:SOCIETA], da cui la Corte territoriale ha tratto il giudizio di non contestazione delle singole pretese azionate dai lavoratori, interpretazione che invece la parte intende ora – inammissibilmente - rimettere in discussione. Neppure condivisibile è l’assunto secondo cui si tratterebbe di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, riproponibile anche in appello, dal momento che si tratta comunque di una contestazione nuova che involge questioni di fatto e determina la modificazione dei temi di indagine (sia sotto il profilo dell’esatta natura in concreto dell’emolumento indicato in busta paga come indennità sostitutiva delle ferie, sia sotto il profilo del quantum), “con alterazione così della parità delle parti, comportando l'esposizione dell'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, abbia rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854; Cass.10 giugno 2009, n. 13369; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4583)” (così Cass. 10731/2016, su medesima questione). 24. Il settimo motivo è privo di fondamento. 25. Nell’ambito del proprio scrutinio del secondo motivo d’appello, che, per quanto premesso, non riguardava solo il tema delle testimonianze rese da taluni degli otto lavoratori istanti nei procedimenti da loro separatamente introdotti e subito riuniti, la Corte distrettuale ha considerato che non rilevava, “in relazione al profilo della capacità a deporre, la circostanza che coloro che hanno deposto quali testi rivestissero la qualità di parte nel diverso, specifico, procedimento da ciascuno di essi attivato, seppur successivamente riunito a quello “portante” promosso da [OSCURATO:PERSONA], atteso che i singoli processi, pur formalmente riuniti, mantengono pur sempre la propria autonomia” (così a pag. 13 della sua sentenza). 26. Sul piano giuridico, tale ultima considerazione della Corte di merito è conforme ad un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, secondo cui, l’interesse che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev’essere resa la testimonianza; né l’incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull’attendibilità delle deposizioni (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 7.9.2023, n. 26044; e, in termini, tra le altre, Cass., sez. lav., 21.10.2015, n. 21418; id., sez. lav., 12.5.2006, n. 11034). 27. La Corte d’appello, inoltre, aveva osservato che le testimonianze assunte in primo grado non avevano “formato oggetto di specifica contestazione nel ricorso d’appello sotto il profilo della loro contraddittorietà intrinseca ed estrinseca”. 28. A questo proposito, la critica ulteriore che muove la ricorrente (cfr. pagg. 51-52 del ricorso per cassazione) non considera che la Corte di merito, dopo aver dato conto delle tre testimonianze rese da taluni degli attori in primo grado, ha formato il suo convincimento anche sulle emergenze tratte “Dalla documentazione prodotta della stessa [OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. in extensoil § B 2 alle pagg. 14-15 della sua motivazione). 29. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere statuito circa le spese di questo giudizio di cassazione e gli altri sette intimati, che non hanno svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al
Sentenza Cassazione n. 28419/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris