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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 13813/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 24- marzo 2021 il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione ed 1.800,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento con riferimento alla confisca del denaro in sequestro.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che nel caso di specie il ricorrente non ha articolato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere esterisore il Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 24- marzo 2021 il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione ed 1.800,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento con riferimento alla confisca del denaro in sequestro. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che nel caso di specie il ricorrente non ha articolato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere esterisore il Presid
Sentenza Cassazione n. 13813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris