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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23275/2026

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ato a AVELLINO il 29/12/1968 ' l I avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .elli Ynxj/ ,r ítAA.,L — [OSCURATO:PERSONA] 24 G 2R6 11 Fterrione tuuiziario L i._ Mania e ntis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a AVELLINO il 29/12/1968 ' l I avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .elli Ynxj/ ,r ítAA.,L — [OSCURATO:PERSONA] 24 G 2R6 11 Fterrione tuuiziario L i._ Mania e ntis
Sentenza Cassazione n. 23275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris