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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05708/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4218/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2579/2021 depositata in data 1/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 1/7/2021 (n. 2579/2021), la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni da occupazione abusiva, essendosi [OSCURATO:PERSONA] illegittimamente impadronito di una porzione dell’appartamento di cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuto, nel tempo, nudo proprietario e, successivamente, pieno proprietario (a seguito della cessione, in proprio favore, dell’usufrutto già goduto dalla madre, [OSCURATO:PERSONA]); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] avesse adeguatamente fornito la prova delle conseguenze dannose subite in ragione dell’occupazione abusiva realizzata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, sotto altro profilo, la piena legittimazione di quest’ultimo a rivendicare l’integrale risarcimento dei danni per l’occupazione attuata dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], avendo la madre, [OSCURATO:PERSONA], accompagnato la cessione a [OSCURATO:PERSONA] dell’usufrutto dell’appartamento di cui quest’ultimo era già nudo proprietario, con il trasferimento di ogni ragione di credito connessa all’usufrutto dell’immobile; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) in combinato disposto con gli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente attribuito un valore rappresentativo (dell’effettiva sussistenza di conseguenze dannose sofferte da [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’occupazione abusiva dedotta in giudizio) a circostanze di fatto di per sé del tutto prive di alcun significato in tal senso, attesa l’impossibilità di trarre, dalle circostanze evidenziate dalla corte d’appello, alcuna volontà del proprietario di mettere a frutto l’immobile abusivamente occupato; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), non potendo dirsi coinvolta, nella prospettazione critica del ricorrente, alcuna eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso; varrà sul punto rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito nella specie (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza; pertanto, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova critica selezionati dal giudice d’appello ai fini della decisione della controversia; tale operazione critica appare con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per error in procedendo connesso alla violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 5 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare il fatto decisivo consistito nella circostanza secondo cui, a fronte dell’avvenuto spoglio dell’appartamento de quo nell’aprile del 2010, la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni sofferti a seguito del ridetto spoglio, avrebbe potuto decorrere, al più, a partire dal mese di aprile del 2011, allorché la madre ebbe a rinunciare all’usufrutto sul medesimo appartamento, con la conseguente acquisizione della piena proprietà, in capo a [OSCURATO:PERSONA], solo a partire da tale data; sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui riconosce il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva de qua a partire dal mese di aprile 2010: 1) non essendo quest’ultimo mai stato parte attiva nella stipulazione e gestione del pregresso contratto di locazione dell’immobile; 2) essendone divenuto proprietario solo nell’aprile del 2011; 3) e non essendo mai stato comprovato che la madre, usufruttuaria dell’immobile fino all’aprile del 2012, vantasse, verso [OSCURATO:PERSONA], alcun diritto di credito a titolo risarcitorio suscettibile di essere ceduto a [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, daparte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (avendo il giudice a quo partitamente considerato tutte le circostanze di fatto in questa sede richiamate dal ricorrente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento dei fatti richiamati sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e inesistente in relazione alla giustificazione dell’entità dei danni riconosciuti in favore della controparte, avendo il giudice d’appello del tutto omesso di fornire un’adeguata risposta alle critiche avanzate dall’odierno ricorrente nei confronti delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio sul punto disposta nel corso del giudizio; il motivo è, nel suo complesso, manifestamente infondato; osserva preliminarmente il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessunmodo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quosulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; quanto, infine, alla pretesa mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle censure rivolte dal ricorrente nei confronti della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio, di quell’elaborato sottolineando la puntualità, la precisione e l’approfondimento delle indagini svolte (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); a fronte di tali premesse, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 -01) in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a t rovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 -01); ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico raggiunte dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; pertanto, osserva il Collegio come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, ancora una volta in coerenza ai tratti di un'operazione critica inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, a cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4218/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2579/2021 depositata in data 1/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 1/7/2021 (n. 2579/2021), la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni da occupazione abusiva, essendosi [OSCURATO:PERSONA] illegittimamente impadronito di una porzione dell’appartamento di cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuto, nel tempo, nudo proprietario e, successivamente, pieno proprietario (a seguito della cessione, in proprio favore, dell’usufrutto già goduto dalla madre, [OSCURATO:PERSONA]); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA] avesse adeguatamente fornito la prova delle conseguenze dannose subite in ragione dell’occupazione abusiva realizzata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, sotto altro profilo, la piena legittimazione di quest’ultimo a rivendicare l’integrale risarcimento dei danni per l’occupazione attuata dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], avendo la madre, [OSCURATO:PERSONA], accompagnato la cessione a [OSCURATO:PERSONA] dell’usufrutto dell’appartamento di cui quest’ultimo era già nudo proprietario, con il trasferimento di ogni ragione di credito connessa all’usufrutto dell’immobile; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) in combinato disposto con gli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente attribuito un valore rappresentativo (dell’effettiva sussistenza di conseguenze dannose sofferte da [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’occupazione abusiva dedotta in giudizio) a circostanze di fatto di per sé del tutto prive di alcun significato in tal senso, attesa l’impossibilità di trarre, dalle circostanze evidenziate dalla corte d’appello, alcuna volontà del proprietario di mettere a frutto l’immobile abusivamente occupato; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), non potendo dirsi coinvolta, nella prospettazione critica del ricorrente, alcuna eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso; varrà sul punto rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito nella specie (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza; pertanto, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova critica selezionati dal giudice d’appello ai fini della decisione della controversia; tale operazione critica appare con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per error in procedendo connesso alla violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 5 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare il fatto decisivo consistito nella circostanza secondo cui, a fronte dell’avvenuto spoglio dell’appartamento de quo nell’aprile del 2010, la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni sofferti a seguito del ridetto spoglio, avrebbe potuto decorrere, al più, a partire dal mese di aprile del 2011, allorché la madre ebbe a rinunciare all’usufrutto sul medesimo appartamento, con la conseguente acquisizione della piena proprietà, in capo a [OSCURATO:PERSONA], solo a partire da tale data; sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui riconosce il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva de qua a partire dal mese di aprile 2010: 1) non essendo quest’ultimo mai stato parte attiva nella stipulazione e gestione del pregresso contratto di locazione dell’immobile; 2) essendone divenuto proprietario solo nell’aprile del 2011; 3) e non essendo mai stato comprovato che la madre, usufruttuaria dell’immobile fino all’aprile del 2012, vantasse, verso [OSCURATO:PERSONA], alcun diritto di credito a titolo risarcitorio suscettibile di essere ceduto a [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, daparte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (avendo il giudice a quo partitamente considerato tutte le circostanze di fatto in questa sede richiamate dal ricorrente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento dei fatti richiamati sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e inesistente in relazione alla giustificazione dell’entità dei danni riconosciuti in favore della controparte, avendo il giudice d’appello del tutto omesso di fornire un’adeguata risposta alle critiche avanzate dall’odierno ricorrente nei confronti delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio sul punto disposta nel corso del giudizio; il motivo è, nel suo complesso, manifestamente infondato; osserva preliminarmente il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessunmodo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quosulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; quanto, infine, alla pretesa mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle censure rivolte dal ricorrente nei confronti della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio, di quell’elaborato sottolineando la puntualità, la precisione e l’approfondimento delle indagini svolte (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); a fronte di tali premesse, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 -01) in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a t rovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 -01); ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico raggiunte dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; pertanto, osserva il Collegio come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, ancora una volta in coerenza ai tratti di un'operazione critica inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, a cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza