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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:624
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61998CJ0466_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-466/98, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

F. Benyon, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal sig.

J.E.

Collins, in qualità di agente, assistito dal sig.

D. Anderson, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig.

M.A.

Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE),

LA CORTE,

composta dal sig.

J.-P.

Puissochet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dal sig.

R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg.

C. Gulmann, D.A.O.

Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], P. Jann e

V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg.

S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

A. Tizzano cancelliere: sig.

H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'8 maggio 2001, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal sig.

F. Benyon, il [OSCURATO:PERSONA] dal sig.

J.E.

Collins, assistito dal signor D. Anderson, e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dalle sig.re J. van Bakel e H.G.

Sevenster e dal sig.

J. van Haersolte, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). 2 Con ordinanza del presidente della Corte 8 luglio 1999 è stato autorizzato l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].

Fatti della controversia 3 Verso la fine della seconda guerra mondiale, o dopo quest'ultima, diversi [OSCURATO:PERSONA], che in seguito sono divenuti membri della Comunità, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] accordi bilaterali nell'ambito del trasporto aereo. 4 Un siffatto accordo bilaterale, il primo accordo delle Bermuda (in prosieguo: l'«accordo Bermuda I»), è stato concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel 1946.

Il suddetto accordo includeva in particolare un art. 6, ai sensi del quale «[c]iascuna parte contraente si riserva il diritto di sospendere o di revocare l'esercizio dei diritti specificati nell'allegato del presente accordo di una compagnia designata dall'altra parte contraente qualora essa ritenga che non ricorra il presupposto secondo cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia fanno capo a cittadini di una delle parti contraenti (...)». 5 In seguito, un ulteriore accordo, il secondo accordo delle Bermuda (in prosieguo: l'«accordo Bermuda II»), ha sostituito l'accordo Bermuda I con effetto dal 23 luglio 1977, data alla quale è stato sottoscritto ed è entrato in vigore.

L'art. 5 dell'accordo Bermuda II dispone: «1) Ciascuna parte contraente può revocare, sospendere, limitare o assoggettare a condizioni le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche di una compagnia aerea designata dall'altra parte contraente laddove:

a) una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia aerea non facciano capo alla parte contraente che la designa o ai cittadini di detta parte contraente; (...) 2) (...) tali diritti possano venire esercitati solo previa consultazione con l'altra parte contraente». 6 Inoltre, ai sensi dell'art. 3, n. 6, dell'accordo Bermuda II, ciascuna parte contraente ha l'obbligo di accordare le appropriate licenze di esercizio e le autorizzazioni tecniche a una compagnia aerea, quando vengano soddisfatte talune condizioni, in particolare quella secondo cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia devono far capo alla parte contraente che la designa o ai cittadini di detta parte contraente. 7 Dal fascicolo emerge che, nel 1992, gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] hanno deciso di proporre a vari [OSCURATO:PERSONA] membri la conclusione con gli stessi di un accordo bilaterale detto di «open sky».

Nel corso del 1993 e del 1994, gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] hanno intensificato i loro sforzi per concludere siffatti accordi con il maggior numero possibile di [OSCURATO:PERSONA] europei. 8 In una lettera del 17 novembre 1994 inviata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] ha attirato l'attenzione di questi ultimi sugli effetti negativi che tali accordi bilaterali potevano comportare per la Comunità e ha preso posizione dichiarando che questo tipo di accordo poteva incidere sulla regolamentazione interna della Comunità.

Essa ha aggiunto che la negoziazione dei suddetti accordi poteva essere condotta in modo efficace e giuridicamente valido solo a livello comunitario. 9 Alla luce di tale corrispondenza, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 20 aprile 1995, ha chiesto al governo del [OSCURATO:PERSONA] di impegnarsi a non negoziare, siglare, concludere o ratificare accordi bilaterali con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno proseguito la negoziazione di un accordo con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e ha concluso il suddetto accordo il 5 giugno 1995.

Fatti e fase precontenziosa 10 Il 17 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] nella quale osservava in particolare che, per quanto a sua conoscenza, i diritti di traffico accordati al [OSCURATO:PERSONA] da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], in forza del loro accordo, dovevano essere concessi sulla base della nazionalità del vettore.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo costituiva una violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], poiché, ai sensi del suddetto accordo, tra i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza del [OSCURATO:PERSONA] in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2407, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240, pag. 1), a quelli stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] la cui proprietà e il cui controllo facciano capo a cittadini di un altro Stato membro verrebbero negati i diritti di traffico negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], mentre questi ultimi sarebbero accordati a quelli detenuti e controllati da cittadini britannici. 11 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla lettera di diffida della [OSCURATO:PERSONA] con lettera 13 settembre 1995.

Da tale lettera emerge che il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] hanno concordato di modificare l'accordo Bermuda II mediante l'accordo concluso il 5 giugno 1995.

Per quanto riguarda l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] indicava che la clausola dell'accordo Bermuda II relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei non era stata modificata mediante l'accordo del 5 giugno 1995.

A suo parere, tale disposizione non vietava alle autorità britanniche di designare vettori aerei che non siano né detenuti né controllati da cittadini britannici, ma concedeva esclusivamente agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di rifiutare tale designazione pur consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di chiedere consultazioni in caso di diniego degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. 12 In risposta, la [OSCURATO:PERSONA], il 16 marzo 1998, ha inviato un parere motivato al [OSCURATO:PERSONA], in cui dichiarava che, avendo concluso con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e avendo applicato l'accordo Bermuda II, relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, esso è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA].

Essa invitava tale Stato membro a conformarsi al suddetto parere entro due mesi dalla sua notifica. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, con lettera 19 giugno 1998, che la contestata disposizione dell'accordo Bermuda II si limitava a riprodurre una clausola figurante nell'accordo Bermuda I, concluso prima della sua adesione alle Comunità europee.

Secondo il governo britannico, il diritto contestato di cui beneficiavano gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] in forza dell'accordo Bermuda II trovava quindi la propria origine nell'accordo Bermuda I e sarebbe stato mantenuto in vigore ai sensi dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE). 14 Non avendo ritenuto convincente l'argomentazione del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] presentava il ricorso di cui trattasi.

Il ricorso 15 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] il fatto di esser venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] avendo concluso e applicato l'accordo Bermuda II, che comporta la summenzionata clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei. 16 A sostegno della sua difesa, il [OSCURATO:PERSONA] osserva anzitutto che il diritto riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici è coperto e, pertanto, mantenuto dall'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, contesta sia l'applicabilità dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie sia la violazione di tale articolo.

Infine, sostiene che la clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei è, comunque, giustificata a norma dell'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE).

Sull'applicabilità dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 17 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tutela conferita dall'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] non è limitata a convenzioni concluse da [OSCURATO:PERSONA] membri precedentemente all'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sul loro territorio, ma si estende ai diritti e agli obblighi derivanti da tali convenzioni.

A suo parere, la questione se una convenzione precedente all'adesione sia stata modificata, se non addirittura sostituita, dopo l'adesione dello Stato membro alla Comunità riveste solo un'importanza secondaria.

Quindi, l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe esclusivamente a diritti e obblighi figuranti in una convenzione dopo la scadenza di quest'ultima, fatti salvi i casi in cui diritti o obblighi sostanzialmente analoghi fossero stati mantenuti, senza soluzione di continuità, in un nuovo accordo. 18 Questo è quanto si verificherebbe nella fattispecie.

Infatti, nonostante l'accordo Bermuda II sia stato concluso nel 1977, vale a dire quattro anni dopo l'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] CEE nel [OSCURATO:PERSONA], il diritto riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] dall'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbe stato inizialmente conferito, in materia di voli di linea, dall'art. 6 dell'accordo Bermuda I e, successivamente, non sarebbe stato modificato in modo sostanziale.

Nonostante le formulazioni dei due articoli non siano del tutto identiche, in quanto riflettono le strutture diverse dei due accordi Bermuda I e Bermuda II, l'art. 6 dell'accordo Bermuda I e l'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbero sostanzialmente identici nella loro applicazione ai voli di linea, la qual cosa dimostrerebbe la continuità del diritto in esame da un accordo all'altro.

Se è vero che esiste una differenza di fondo tra gli effetti dell'accordo Bermuda I e quelli dell'accordo Bermuda II, dato che quest'ultimo si applica anche ai voli charter, essa non costituirebbe una differenza di principio tra i due accordi ma una modifica effettuata per adeguarsi alla crescente importanza dei servizi charter. 19 Il governo olandese, che conclude anch'esso per l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA], sostiene che le modifiche apportate dal [OSCURATO:PERSONA] all'accordo Bermuda II mediante l'accordo 5 giugno 1995 non possono essere considerate un nuovo accordo, perché appare certo che solo le modifiche apportate all'allegato I dell'accordo Bermuda II relativamente ai diritti di traffico rappresentano modifiche sostanziali. 20 [OSCURATO:PERSONA] contesta quanto argomentato del [OSCURATO:PERSONA].

Essa afferma che l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] si applica solo alle convenzioni concluse, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], prima della sua adesione alla Comunità il 1_ gennaio 1973, mentre l'accordo Bermuda II è stato concluso più tardi, ossia nel 1977.

Essa ritiene che, per il fatto di costituire un'eccezione alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], l'art. 234 di quest'ultimo debba essere interpretato in modo restrittivo.

In particolare, da tale disposizione non risulterebbe affatto che essa debba essere applicata ai diritti e agli obblighi che hanno fatto parte di accordi in vigore in un determinato momento, senza tener conto del fatto che tali accordi sono successivamente venuti a scadenza.

Anche se tali diritti e obblighi rientrano in un altro accordo, questo non può giustificare l'asserzione secondo cui l'accordo iniziale viene ad essere in un certo qual modo perpetuato. 21 Nel caso di specie, l'ultimo `considerando' dell'accordo Bermuda II disporrebbe chiaramente che tale accordo è stato concluso «per sostituire» l'accordo Bermuda I, cosicché con quest'ultimo accordo sarebbe venuta meno qualsiasi possibilità di applicazione dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, sarebbe impossibile far emergere dal suddetto articolo una clausola dell'accordo Bermuda I, che oltretutto è stata semplicemente riformulata all'atto dell'inserimento nell'accordo Bermuda

II. Giudizio della Corte 22 L'art. 234, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dispone che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] stesso fra uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e uno o più [OSCURATO:PERSONA] terzi, dall'altra.

In base al secondo comma di questo stesso articolo tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati sono obbligati a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le eventuali incompatibilità tra tali convenzioni e il [OSCURATO:PERSONA]. 23 L'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto, che possa incidere sull'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze 14 ottobre 1980, causa 812/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2787, punto 6; 2 agosto 1993, causa C-158/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4287, punto 11, e 4 luglio 2000, causa C-62/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5171, punto 43). 24 Come emerge dal punto 8 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], l'art. 234, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] è volto a precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale [v., al riguardo, art. 30, n. 4, lett. b), della convenzione sul diritto dei trattati, siglata a Vienna il 23 maggio 1969], che l'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di attenersi agli obblighi corrispondenti. 25 Secondo l'art. 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14), l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] è applicabile agli accordi e alle convenzioni conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla sua adesione, vale a dire prima del 1_ gennaio 1973. 26 Tuttavia, i diritti e gli obblighi che derivano, rispettivamente, per gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dalla clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei non risultano da un accordo precedente ma da un accordo successivo all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, ossia l'accordo Bermuda II, che è stato concluso nel 1977. 27 Pertanto, l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] non può trovare applicazione nel caso di specie. 28 Tale osservazione non può essere rimessa in questione dal fatto che una clausola dal tenore simile figurasse già nell'accordo Bermuda I, il quale, concluso prima dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, è rimasto in vigore fino al 1977. 29 Infatti, l'accordo Bermuda II è stato concluso, in base al suo ultimo `considerando', «per sostituire» l'accordo Bermuda I, in particolare al fine di tener conto dell'evoluzione dei diritti di traffico tra le parti contraenti e, in tal modo, ha originato nuovi diritti e obblighi tra queste ultime.

Pertanto, si deve escludere che i diritti e gli obblighi derivanti, per il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], dalla clausola dell'accordo Bermuda II relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo accordo, possano essere collegati all'accordo Bermuda

I. 30 Si deve, quindi, verificare se il contenuto di tale clausola violi l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], come sostiene la [OSCURATO:PERSONA].

Sulla violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 31 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a differenza dell'art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), relativo alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, la cui applicazione al settore dei trasporti è stata espressamente esclusa dall'art. 61 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 51 CE), l'applicazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] non è né esclusa né sospesa per il suddetto ambito.

L'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] si applicherebbe a tutti i settori, compreso quello del trasporto aereo, e, in quanto disposizione fondamentale del [OSCURATO:PERSONA], si applicherebbe anche agli altri settori che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3905; 12 giugno 1997, causa C-151/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3327; 12 maggio 1998, causa C-336/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2793; 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-7637, e 9 marzo 1999, causa C-212/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1459). 32 [OSCURATO:PERSONA] specie, l'art. 5 dell'accordo Bermuda II, in quanto consente agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di negare il rilascio delle licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche a compagnie aeree designate dal [OSCURATO:PERSONA] ma di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo non facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini britannici, o di revocare, sospendere o limitare le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche già accordate a tali compagnie, sarebbe contrario all'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in forza dell'art. 5 del suddetto accordo, una compagnia aerea stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] la cui proprietà o il cui controllo fanno capo a uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini di tale Stato membro si troverebbe nell'impossibilità di ricevere lo stesso trattamento riservato alle compagnie aeree detenute e controllate dal [OSCURATO:PERSONA] o da cittadini britannici. 33 Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], il comportamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe irrilevante nel ricorso di cui trattasi, poiché l'infrazione all'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] consiste nella concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], del diritto previsto dall'art. 5 dell'accordo Bermuda II che esso ha negoziato e concluso. 34 [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] non può disciplinare un tipo di commercio con paesi terzi, vale a dire i trasporti aerei comunitari, nei confronti del quale la Comunità non ha mai esercitato un potere legislativo.

Inoltre, l'unica attività economica su cui possa incidere l'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbe principalmente localizzata al di fuori della Comunità. 35 Il governo britannico sostiene inoltre che, anche presupponendo l'applicabilità dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente violato tale norma.

Da un lato, l'art. 5 dell'accordo Bermuda II non concederebbe al [OSCURATO:PERSONA] il potere di realizzare una qualsivoglia discriminazione nei confronti di altre compagnie aeree comunitarie fondata sulla proprietà o sul controllo di tali compagnie, né per quanto riguarda il loro stabilimento nel [OSCURATO:PERSONA] né relativamente alla loro designazione.

D'altro lato, la facoltà di rifiutare diritti di traffico a compagnie aeree il cui controllo o la cui proprietà non facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini britannici sarebbe una scelta discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di influenzare o di vietare.

Infatti, il potere degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di realizzare una siffatta discriminazione non troverebbe origine negli accordi Bermuda I e II, cosicché il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto responsabile della firma e dell'applicazione di un accordo che consenta tale discriminazione.

Orbene, secondo il governo britannico, un'eventuale discriminazione nei confronti di cittadini comunitari da parte delle autorità di un paese terzo non rientra nelle violazioni che l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] mira a vietare. 36 Nel corso dell'udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha invocato a tale proposito la sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97, [OSCURATO:PERSONA] ZN ([OSCURATO:PERSONA]. pag I-6161, punti 59 e 60), da cui emergerebbe che, se è vero che in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] uno Stato membro può essere tenuto a modificare unilateralmente la propria normativa al fine di non discriminare un'impresa di un altro Stato membro stabilita sul suo territorio, non si può per contro obbligarlo in base alla suddetta norma a modificare accordi già conclusi con paesi terzi per imporre loro nuovi obblighi.

Orbene, questo sarebbe proprio quanto la [OSCURATO:PERSONA] esigerebbe dal [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, per quanto riguarda le autorizzazioni, rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], tra l'altro ai fini dell'utilizzo del loro spazio aereo. 37 Infine, secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun esempio di compagnia aerea comunitaria che sarebbe stata pregiudicata dall'applicazione della clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei. 38 Anche il governo olandese conclude per la mancata violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 39 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie, occorre osservare, anzitutto, che tale disposizione, la cui violazione viene addebitata al [OSCURATO:PERSONA], si applica in materia di trasporto aereo. 40 Infatti, mentre l'art. 61 del [OSCURATO:PERSONA] esclude l'applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libera prestazione dei servizi ai servizi di trasporto, dato che questi ultimi sono regolati dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, nessun articolo del [OSCURATO:PERSONA] esclude l'applicazione a detto settore delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento. 41 Occorre constatare poi che l'applicazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] in un caso specifico non dipende dal se la Comunità abbia legiferato nel settore interessato dall'attività esercitata, ma dal se la situazione presa in considerazione sia disciplinata dal diritto comunitario.

Anche se una materia rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v. sentenze Factortame e a., cit., punto 14; 14 gennaio 1997, causa C-124/95, Centro-Com, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-81, punto 25, e 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4695, punto 19). 42 Di conseguenza, l'osservazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la Comunità non ha legiferato in materia di trasporto aereo extracomunitario, anche presupponendo che sia assodata, non è tale da escludere l'applicazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] in tale settore. 43 Lo stesso è a dirsi, infine, dell'asserzione del [OSCURATO:PERSONA] in base alla quale l'unica attività economica su cui possa incidere l'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbe principalmente localizzata al di fuori della Comunità.

Infatti, tutte le società stabilite in uno Stato membro ai sensi dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] sono soggette a tale disposizione, anche qualora l'oggetto della loro attività in tale Stato consista nella prestazione di servizi verso paesi terzi. 44 Per quanto riguarda la questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], occorre rammentare che, a termini di tale norma, la libertà di stabilimento implica l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, e in particolare di società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 48, secondo comma, CE), alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. 45 Gli artt. 52 e 58 del [OSCURATO:PERSONA] garantiscono pertanto l'applicazione del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante ai cittadini comunitari che abbiano esercitato la libertà di stabilimento e alle società ad essi equiparate (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ZN, cit., punto 35), e questo sia per quanto riguarda l'accesso ad un'attività professionale in occasione di un primo stabilimento sia per quanto attiene all'esercizio di detta attività da parte della persona stabilita nello Stato membro ospitante. 46 La Corte ha pertanto statuito che il principio del trattamento nazionale impone allo Stato membro che abbia stipulato con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale per evitare la doppia imposizione di concedere agli impianti stabili di società le quali hanno sede in un altro Stato membro le agevolazioni previste dalla suddetta convenzione alle stesse condizioni praticate alle società con sede nello Stato membro contraente (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ZN, cit., punto 59, e 15 gennaio 2002, causa C-55/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-413, punto 32). 47 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l'art. 5 dell'accordo Bermuda II consente in particolare agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di revocare, sospendere o limitare le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche di una compagnia aerea designata dal [OSCURATO:PERSONA] ma di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo non facciano capo a tale Stato membro o a cittadini britannici. 48 Non vi è alcun dubbio che le compagnie aeree stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo facciano capo a uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini di un tale Stato membro (in prosieguo: le «compagnie aeree comunitarie») possono essere pregiudicate da tale disposizione. 49 Per contro, dalla formulazione dell'art. 3, n. 6, dell'accordo Bermuda II emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], in via di principio, sono tenuti ad accordare le appropriate licenze di esercizio e le richieste autorizzazioni tecniche alle compagnie aeree di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini britannici (in prosieguo; le «compagnie aeree britanniche»). 50 Da quanto precede deriva che le compagnie aeree comunitarie possono sempre essere escluse dall'applicazione dell'accordo Bermuda II, laddove le compagnie aeree britanniche beneficiano di tale applicazione.

Di conseguenza, le compagnie aeree comunitarie subiscono una discriminazione che impedisce loro di beneficiare del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA]. 51 Contrariamente a quanto sostiene quest'ultimo, tale discriminazione trova direttamente la propria origine non nell'eventuale comportamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] ma nell'art. 5 dell'accordo Bermuda II, che riconosce proprio agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] il diritto di adottare un siffatto comportamento. 52 Pertanto, avendo concluso e applicato il suddetto accordo, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA]. 53 Tale osservazione non può essere rimessa in discussione dall'argomentazione che il [OSCURATO:PERSONA] ricava dal ragionamento seguito dalla Corte ai punti 59 e 60 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ZN. 54 Nell'ambito di questi punti la Corte si è limitata a dichiarare che l'estensione ai centri di attività stabili di società aventi la propria sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania di un'agevolazione fiscale prevista da una convenzione internazionale bilaterale, conclusa da quest'ultima con un paese terzo, poteva essere decisa unilateralmente dalla Repubblica federale di Germania senza pregiudicare affatto i diritti dei paesi terzi derivanti dalla suddetta convenzione e senza imporre a tale paese terzo nuovi obblighi.

Questo non significa peraltro che, quando la violazione del diritto comunitario derivi direttamente da una disposizione di un accordo internazionale bilaterale concluso da uno Stato membro successivamente alla sua adesione alla Comunità, la Corte si trovi nell'impossibilità di constatare tale violazione al fine di non pregiudicare i diritti che i paesi terzi ricavano proprio dalla disposizione che viola il diritto comunitario.

Sulla giustificazione relativa all'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 55 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se sussistesse una discriminazione manifestamente contraria all'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe giustificata da ragioni di ordine pubblico, conformemente all'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] invoca un interesse di ordine pubblico a conservare il diritto di revocare, sospendere, limitare o assoggettare a condizioni le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche di una compagnia aerea designata dagli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], ma detenuta ed effettivamente controllata da altri paesi terzi o dai loro cittadini.

Se la posizione della [OSCURATO:PERSONA] venisse accettata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri perderebbero il loro potere di limitare l'accesso di qualsiasi compagnia aerea che gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] dovessero scegliere di designare.

Le conseguenze connesse a tale perdita di potere travalicherebbero gli aspetti puramente economici e includerebbero considerazioni di politica estera, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. 56 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'eccezione prevista dall'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] per motivi di ordine pubblico costituisce una deroga ad una libertà fondamentale e deve essere quindi interpretata in modo restrittivo (v. sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2375).

Tale eccezione non potrebbe mai essere invocata al fine di perseguire finalità di natura economica (sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2085).

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, alla luce delle disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), con cui si prescrive che le considerazioni di ordine pubblico siano connesse al comportamento di un individuo e non si fondino semplicemente su un'attitudine generale, non sembra che l'art. 5 dell'accordo Bermuda II, nell'operare una discriminazione nei confronti di un'intera categoria di operatori, possa essere giustificato grazie a ragioni di ordine pubblico a norma dell'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 57 Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, il ricorso alla giustificazione fondata su motivi di ordine pubblico, prevista dall'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA], presuppone la necessità di preservare una misura discrimininatoria al fine di far fronte ad una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1999, punto 35; 29 ottobre 1998, causa C-114/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6717, punto 46, e 19 gennaio 1999, causa C-348/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-11, punto 21).

Ne risulta che deve esistere un nesso diretto tra tale minaccia che, del resto, deve essere attuale, e la misura discriminatoria adottata per farvi fronte (v., in tale senso, citate sentenze Bond van Adverteerders e a., punto 36, e [OSCURATO:PERSONA], punto 24). 58 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie si deve constatare che l'art. 5 dell'accordo Bermuda II non limita la facoltà di rifiutare le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche richieste ad una compagnia aerea designata dall'altra parte alla sola ipotesi in cui tale compagnia rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico della parte che accorda le suddette licenze di esercizio e autorizzazioni. 59 Comunque, non esiste alcun nesso diretto tra tale minaccia, tra l'altro ipotetica, per l'ordine pubblico del [OSCURATO:PERSONA] che la designazione di una compagnia aerea da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe rappresentare e la discriminazione generalizzata nei riguardi delle compagnie aeree comunitarie. 60 Di conseguenza, la giustificazione dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. 61 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico da parte di tale paese terzo qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 62 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese. 63 Conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico da parte di tale terzo qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CJ0466_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-466/98, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Benyon, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Anderson, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), LA CORTE, composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], P. Jann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'8 maggio 2001, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal sig. F. Benyon, il [OSCURATO:PERSONA] dal sig. J.E. Collins, assistito dal signor D. Anderson, e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dalle sig.re J. van Bakel e H.G. Sevenster e dal sig. J. van Haersolte, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). 2 Con ordinanza del presidente della Corte 8 luglio 1999 è stato autorizzato l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. Fatti della controversia 3 Verso la fine della seconda guerra mondiale, o dopo quest'ultima, diversi [OSCURATO:PERSONA], che in seguito sono divenuti membri della Comunità, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] accordi bilaterali nell'ambito del trasporto aereo. 4 Un siffatto accordo bilaterale, il primo accordo delle Bermuda (in prosieguo: l'«accordo Bermuda I»), è stato concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel 1946. Il suddetto accordo includeva in particolare un art. 6, ai sensi del quale «[c]iascuna parte contraente si riserva il diritto di sospendere o di revocare l'esercizio dei diritti specificati nell'allegato del presente accordo di una compagnia designata dall'altra parte contraente qualora essa ritenga che non ricorra il presupposto secondo cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia fanno capo a cittadini di una delle parti contraenti (...)». 5 In seguito, un ulteriore accordo, il secondo accordo delle Bermuda (in prosieguo: l'«accordo Bermuda II»), ha sostituito l'accordo Bermuda I con effetto dal 23 luglio 1977, data alla quale è stato sottoscritto ed è entrato in vigore. L'art. 5 dell'accordo Bermuda II dispone: «1) Ciascuna parte contraente può revocare, sospendere, limitare o assoggettare a condizioni le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche di una compagnia aerea designata dall'altra parte contraente laddove: a) una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia aerea non facciano capo alla parte contraente che la designa o ai cittadini di detta parte contraente; (...) 2) (...) tali diritti possano venire esercitati solo previa consultazione con l'altra parte contraente». 6 Inoltre, ai sensi dell'art. 3, n. 6, dell'accordo Bermuda II, ciascuna parte contraente ha l'obbligo di accordare le appropriate licenze di esercizio e le autorizzazioni tecniche a una compagnia aerea, quando vengano soddisfatte talune condizioni, in particolare quella secondo cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia devono far capo alla parte contraente che la designa o ai cittadini di detta parte contraente. 7 Dal fascicolo emerge che, nel 1992, gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] hanno deciso di proporre a vari [OSCURATO:PERSONA] membri la conclusione con gli stessi di un accordo bilaterale detto di «open sky». Nel corso del 1993 e del 1994, gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] hanno intensificato i loro sforzi per concludere siffatti accordi con il maggior numero possibile di [OSCURATO:PERSONA] europei. 8 In una lettera del 17 novembre 1994 inviata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] ha attirato l'attenzione di questi ultimi sugli effetti negativi che tali accordi bilaterali potevano comportare per la Comunità e ha preso posizione dichiarando che questo tipo di accordo poteva incidere sulla regolamentazione interna della Comunità. Essa ha aggiunto che la negoziazione dei suddetti accordi poteva essere condotta in modo efficace e giuridicamente valido solo a livello comunitario. 9 Alla luce di tale corrispondenza, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 20 aprile 1995, ha chiesto al governo del [OSCURATO:PERSONA] di impegnarsi a non negoziare, siglare, concludere o ratificare accordi bilaterali con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha nondimeno proseguito la negoziazione di un accordo con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e ha concluso il suddetto accordo il 5 giugno 1995. Fatti e fase precontenziosa 10 Il 17 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida al [OSCURATO:PERSONA] nella quale osservava in particolare che, per quanto a sua conoscenza, i diritti di traffico accordati al [OSCURATO:PERSONA] da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], in forza del loro accordo, dovevano essere concessi sulla base della nazionalità del vettore. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo costituiva una violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], poiché, ai sensi del suddetto accordo, tra i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza del [OSCURATO:PERSONA] in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2407, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240, pag. 1), a quelli stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] la cui proprietà e il cui controllo facciano capo a cittadini di un altro Stato membro verrebbero negati i diritti di traffico negli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], mentre questi ultimi sarebbero accordati a quelli detenuti e controllati da cittadini britannici. 11 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla lettera di diffida della [OSCURATO:PERSONA] con lettera 13 settembre 1995. Da tale lettera emerge che il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] hanno concordato di modificare l'accordo Bermuda II mediante l'accordo concluso il 5 giugno 1995. Per quanto riguarda l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] indicava che la clausola dell'accordo Bermuda II relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei non era stata modificata mediante l'accordo del 5 giugno 1995. A suo parere, tale disposizione non vietava alle autorità britanniche di designare vettori aerei che non siano né detenuti né controllati da cittadini britannici, ma concedeva esclusivamente agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di rifiutare tale designazione pur consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di chiedere consultazioni in caso di diniego degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA]. 12 In risposta, la [OSCURATO:PERSONA], il 16 marzo 1998, ha inviato un parere motivato al [OSCURATO:PERSONA], in cui dichiarava che, avendo concluso con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e avendo applicato l'accordo Bermuda II, relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, esso è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA]. Essa invitava tale Stato membro a conformarsi al suddetto parere entro due mesi dalla sua notifica. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, con lettera 19 giugno 1998, che la contestata disposizione dell'accordo Bermuda II si limitava a riprodurre una clausola figurante nell'accordo Bermuda I, concluso prima della sua adesione alle Comunità europee. Secondo il governo britannico, il diritto contestato di cui beneficiavano gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] in forza dell'accordo Bermuda II trovava quindi la propria origine nell'accordo Bermuda I e sarebbe stato mantenuto in vigore ai sensi dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE). 14 Non avendo ritenuto convincente l'argomentazione del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] presentava il ricorso di cui trattasi. Il ricorso 15 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] il fatto di esser venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] avendo concluso e applicato l'accordo Bermuda II, che comporta la summenzionata clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei. 16 A sostegno della sua difesa, il [OSCURATO:PERSONA] osserva anzitutto che il diritto riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici è coperto e, pertanto, mantenuto dall'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, contesta sia l'applicabilità dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie sia la violazione di tale articolo. Infine, sostiene che la clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei è, comunque, giustificata a norma dell'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE). Sull'applicabilità dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 17 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tutela conferita dall'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] non è limitata a convenzioni concluse da [OSCURATO:PERSONA] membri precedentemente all'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sul loro territorio, ma si estende ai diritti e agli obblighi derivanti da tali convenzioni. A suo parere, la questione se una convenzione precedente all'adesione sia stata modificata, se non addirittura sostituita, dopo l'adesione dello Stato membro alla Comunità riveste solo un'importanza secondaria. Quindi, l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe esclusivamente a diritti e obblighi figuranti in una convenzione dopo la scadenza di quest'ultima, fatti salvi i casi in cui diritti o obblighi sostanzialmente analoghi fossero stati mantenuti, senza soluzione di continuità, in un nuovo accordo. 18 Questo è quanto si verificherebbe nella fattispecie. Infatti, nonostante l'accordo Bermuda II sia stato concluso nel 1977, vale a dire quattro anni dopo l'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] CEE nel [OSCURATO:PERSONA], il diritto riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] dall'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbe stato inizialmente conferito, in materia di voli di linea, dall'art. 6 dell'accordo Bermuda I e, successivamente, non sarebbe stato modificato in modo sostanziale. Nonostante le formulazioni dei due articoli non siano del tutto identiche, in quanto riflettono le strutture diverse dei due accordi Bermuda I e Bermuda II, l'art. 6 dell'accordo Bermuda I e l'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbero sostanzialmente identici nella loro applicazione ai voli di linea, la qual cosa dimostrerebbe la continuità del diritto in esame da un accordo all'altro. Se è vero che esiste una differenza di fondo tra gli effetti dell'accordo Bermuda I e quelli dell'accordo Bermuda II, dato che quest'ultimo si applica anche ai voli charter, essa non costituirebbe una differenza di principio tra i due accordi ma una modifica effettuata per adeguarsi alla crescente importanza dei servizi charter. 19 Il governo olandese, che conclude anch'esso per l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA], sostiene che le modifiche apportate dal [OSCURATO:PERSONA] all'accordo Bermuda II mediante l'accordo 5 giugno 1995 non possono essere considerate un nuovo accordo, perché appare certo che solo le modifiche apportate all'allegato I dell'accordo Bermuda II relativamente ai diritti di traffico rappresentano modifiche sostanziali. 20 [OSCURATO:PERSONA] contesta quanto argomentato del [OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma che l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] si applica solo alle convenzioni concluse, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], prima della sua adesione alla Comunità il 1_ gennaio 1973, mentre l'accordo Bermuda II è stato concluso più tardi, ossia nel 1977. Essa ritiene che, per il fatto di costituire un'eccezione alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], l'art. 234 di quest'ultimo debba essere interpretato in modo restrittivo. In particolare, da tale disposizione non risulterebbe affatto che essa debba essere applicata ai diritti e agli obblighi che hanno fatto parte di accordi in vigore in un determinato momento, senza tener conto del fatto che tali accordi sono successivamente venuti a scadenza. Anche se tali diritti e obblighi rientrano in un altro accordo, questo non può giustificare l'asserzione secondo cui l'accordo iniziale viene ad essere in un certo qual modo perpetuato. 21 Nel caso di specie, l'ultimo `considerando' dell'accordo Bermuda II disporrebbe chiaramente che tale accordo è stato concluso «per sostituire» l'accordo Bermuda I, cosicché con quest'ultimo accordo sarebbe venuta meno qualsiasi possibilità di applicazione dell'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, sarebbe impossibile far emergere dal suddetto articolo una clausola dell'accordo Bermuda I, che oltretutto è stata semplicemente riformulata all'atto dell'inserimento nell'accordo Bermuda II. Giudizio della Corte 22 L'art. 234, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dispone che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse prima dell'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] stesso fra uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e uno o più [OSCURATO:PERSONA] terzi, dall'altra. In base al secondo comma di questo stesso articolo tuttavia gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati sono obbligati a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le eventuali incompatibilità tra tali convenzioni e il [OSCURATO:PERSONA]. 23 L'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto, che possa incidere sull'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze 14 ottobre 1980, causa 812/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2787, punto 6; 2 agosto 1993, causa C-158/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4287, punto 11, e 4 luglio 2000, causa C-62/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5171, punto 43). 24 Come emerge dal punto 8 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], l'art. 234, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] è volto a precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale [v., al riguardo, art. 30, n. 4, lett. b), della convenzione sul diritto dei trattati, siglata a Vienna il 23 maggio 1969], che l'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di attenersi agli obblighi corrispondenti. 25 Secondo l'art. 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14), l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] è applicabile agli accordi e alle convenzioni conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla sua adesione, vale a dire prima del 1_ gennaio 1973. 26 Tuttavia, i diritti e gli obblighi che derivano, rispettivamente, per gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dalla clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei non risultano da un accordo precedente ma da un accordo successivo all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, ossia l'accordo Bermuda II, che è stato concluso nel 1977. 27 Pertanto, l'art. 234 del [OSCURATO:PERSONA] non può trovare applicazione nel caso di specie. 28 Tale osservazione non può essere rimessa in questione dal fatto che una clausola dal tenore simile figurasse già nell'accordo Bermuda I, il quale, concluso prima dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, è rimasto in vigore fino al 1977. 29 Infatti, l'accordo Bermuda II è stato concluso, in base al suo ultimo `considerando', «per sostituire» l'accordo Bermuda I, in particolare al fine di tener conto dell'evoluzione dei diritti di traffico tra le parti contraenti e, in tal modo, ha originato nuovi diritti e obblighi tra queste ultime. Pertanto, si deve escludere che i diritti e gli obblighi derivanti, per il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], dalla clausola dell'accordo Bermuda II relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo accordo, possano essere collegati all'accordo Bermuda I. 30 Si deve, quindi, verificare se il contenuto di tale clausola violi l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Sulla violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 31 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a differenza dell'art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), relativo alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, la cui applicazione al settore dei trasporti è stata espressamente esclusa dall'art. 61 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 51 CE), l'applicazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] non è né esclusa né sospesa per il suddetto ambito. L'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] si applicherebbe a tutti i settori, compreso quello del trasporto aereo, e, in quanto disposizione fondamentale del [OSCURATO:PERSONA], si applicherebbe anche agli altri settori che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3905; 12 giugno 1997, causa C-151/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3327; 12 maggio 1998, causa C-336/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2793; 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7637, e 9 marzo 1999, causa C-212/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1459). 32 [OSCURATO:PERSONA] specie, l'art. 5 dell'accordo Bermuda II, in quanto consente agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di negare il rilascio delle licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche a compagnie aeree designate dal [OSCURATO:PERSONA] ma di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo non facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini britannici, o di revocare, sospendere o limitare le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche già accordate a tali compagnie, sarebbe contrario all'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in forza dell'art. 5 del suddetto accordo, una compagnia aerea stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] la cui proprietà o il cui controllo fanno capo a uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini di tale Stato membro si troverebbe nell'impossibilità di ricevere lo stesso trattamento riservato alle compagnie aeree detenute e controllate dal [OSCURATO:PERSONA] o da cittadini britannici. 33 Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], il comportamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe irrilevante nel ricorso di cui trattasi, poiché l'infrazione all'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] consiste nella concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], del diritto previsto dall'art. 5 dell'accordo Bermuda II che esso ha negoziato e concluso. 34 [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] non può disciplinare un tipo di commercio con paesi terzi, vale a dire i trasporti aerei comunitari, nei confronti del quale la Comunità non ha mai esercitato un potere legislativo. Inoltre, l'unica attività economica su cui possa incidere l'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbe principalmente localizzata al di fuori della Comunità. 35 Il governo britannico sostiene inoltre che, anche presupponendo l'applicabilità dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente violato tale norma. Da un lato, l'art. 5 dell'accordo Bermuda II non concederebbe al [OSCURATO:PERSONA] il potere di realizzare una qualsivoglia discriminazione nei confronti di altre compagnie aeree comunitarie fondata sulla proprietà o sul controllo di tali compagnie, né per quanto riguarda il loro stabilimento nel [OSCURATO:PERSONA] né relativamente alla loro designazione. D'altro lato, la facoltà di rifiutare diritti di traffico a compagnie aeree il cui controllo o la cui proprietà non facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini britannici sarebbe una scelta discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di influenzare o di vietare. Infatti, il potere degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di realizzare una siffatta discriminazione non troverebbe origine negli accordi Bermuda I e II, cosicché il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto responsabile della firma e dell'applicazione di un accordo che consenta tale discriminazione. Orbene, secondo il governo britannico, un'eventuale discriminazione nei confronti di cittadini comunitari da parte delle autorità di un paese terzo non rientra nelle violazioni che l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] mira a vietare. 36 Nel corso dell'udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha invocato a tale proposito la sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97, [OSCURATO:PERSONA] ZN ([OSCURATO:PERSONA]. pag I-6161, punti 59 e 60), da cui emergerebbe che, se è vero che in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] uno Stato membro può essere tenuto a modificare unilateralmente la propria normativa al fine di non discriminare un'impresa di un altro Stato membro stabilita sul suo territorio, non si può per contro obbligarlo in base alla suddetta norma a modificare accordi già conclusi con paesi terzi per imporre loro nuovi obblighi. Orbene, questo sarebbe proprio quanto la [OSCURATO:PERSONA] esigerebbe dal [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, per quanto riguarda le autorizzazioni, rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], tra l'altro ai fini dell'utilizzo del loro spazio aereo. 37 Infine, secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun esempio di compagnia aerea comunitaria che sarebbe stata pregiudicata dall'applicazione della clausola relativa alla proprietà e al controllo dei vettori aerei. 38 Anche il governo olandese conclude per la mancata violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 39 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie, occorre osservare, anzitutto, che tale disposizione, la cui violazione viene addebitata al [OSCURATO:PERSONA], si applica in materia di trasporto aereo. 40 Infatti, mentre l'art. 61 del [OSCURATO:PERSONA] esclude l'applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libera prestazione dei servizi ai servizi di trasporto, dato che questi ultimi sono regolati dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, nessun articolo del [OSCURATO:PERSONA] esclude l'applicazione a detto settore delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento. 41 Occorre constatare poi che l'applicazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] in un caso specifico non dipende dal se la Comunità abbia legiferato nel settore interessato dall'attività esercitata, ma dal se la situazione presa in considerazione sia disciplinata dal diritto comunitario. Anche se una materia rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v. sentenze Factortame e a., cit., punto 14; 14 gennaio 1997, causa C-124/95, Centro-Com, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-81, punto 25, e 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4695, punto 19). 42 Di conseguenza, l'osservazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la Comunità non ha legiferato in materia di trasporto aereo extracomunitario, anche presupponendo che sia assodata, non è tale da escludere l'applicazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] in tale settore. 43 Lo stesso è a dirsi, infine, dell'asserzione del [OSCURATO:PERSONA] in base alla quale l'unica attività economica su cui possa incidere l'art. 5 dell'accordo Bermuda II sarebbe principalmente localizzata al di fuori della Comunità. Infatti, tutte le società stabilite in uno Stato membro ai sensi dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] sono soggette a tale disposizione, anche qualora l'oggetto della loro attività in tale Stato consista nella prestazione di servizi verso paesi terzi. 44 Per quanto riguarda la questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], occorre rammentare che, a termini di tale norma, la libertà di stabilimento implica l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, e in particolare di società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 48, secondo comma, CE), alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. 45 Gli artt. 52 e 58 del [OSCURATO:PERSONA] garantiscono pertanto l'applicazione del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante ai cittadini comunitari che abbiano esercitato la libertà di stabilimento e alle società ad essi equiparate (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ZN, cit., punto 35), e questo sia per quanto riguarda l'accesso ad un'attività professionale in occasione di un primo stabilimento sia per quanto attiene all'esercizio di detta attività da parte della persona stabilita nello Stato membro ospitante. 46 La Corte ha pertanto statuito che il principio del trattamento nazionale impone allo Stato membro che abbia stipulato con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale per evitare la doppia imposizione di concedere agli impianti stabili di società le quali hanno sede in un altro Stato membro le agevolazioni previste dalla suddetta convenzione alle stesse condizioni praticate alle società con sede nello Stato membro contraente (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ZN, cit., punto 59, e 15 gennaio 2002, causa C-55/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-413, punto 32). 47 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l'art. 5 dell'accordo Bermuda II consente in particolare agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] di revocare, sospendere o limitare le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche di una compagnia aerea designata dal [OSCURATO:PERSONA] ma di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo non facciano capo a tale Stato membro o a cittadini britannici. 48 Non vi è alcun dubbio che le compagnie aeree stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo facciano capo a uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini di un tale Stato membro (in prosieguo: le «compagnie aeree comunitarie») possono essere pregiudicate da tale disposizione. 49 Per contro, dalla formulazione dell'art. 3, n. 6, dell'accordo Bermuda II emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], in via di principio, sono tenuti ad accordare le appropriate licenze di esercizio e le richieste autorizzazioni tecniche alle compagnie aeree di cui una quota rilevante della proprietà e l'effettivo controllo facciano capo al [OSCURATO:PERSONA] o a cittadini britannici (in prosieguo; le «compagnie aeree britanniche»). 50 Da quanto precede deriva che le compagnie aeree comunitarie possono sempre essere escluse dall'applicazione dell'accordo Bermuda II, laddove le compagnie aeree britanniche beneficiano di tale applicazione. Di conseguenza, le compagnie aeree comunitarie subiscono una discriminazione che impedisce loro di beneficiare del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA]. 51 Contrariamente a quanto sostiene quest'ultimo, tale discriminazione trova direttamente la propria origine non nell'eventuale comportamento degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] ma nell'art. 5 dell'accordo Bermuda II, che riconosce proprio agli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] il diritto di adottare un siffatto comportamento. 52 Pertanto, avendo concluso e applicato il suddetto accordo, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA]. 53 Tale osservazione non può essere rimessa in discussione dall'argomentazione che il [OSCURATO:PERSONA] ricava dal ragionamento seguito dalla Corte ai punti 59 e 60 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ZN. 54 Nell'ambito di questi punti la Corte si è limitata a dichiarare che l'estensione ai centri di attività stabili di società aventi la propria sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania di un'agevolazione fiscale prevista da una convenzione internazionale bilaterale, conclusa da quest'ultima con un paese terzo, poteva essere decisa unilateralmente dalla Repubblica federale di Germania senza pregiudicare affatto i diritti dei paesi terzi derivanti dalla suddetta convenzione e senza imporre a tale paese terzo nuovi obblighi. Questo non significa peraltro che, quando la violazione del diritto comunitario derivi direttamente da una disposizione di un accordo internazionale bilaterale concluso da uno Stato membro successivamente alla sua adesione alla Comunità, la Corte si trovi nell'impossibilità di constatare tale violazione al fine di non pregiudicare i diritti che i paesi terzi ricavano proprio dalla disposizione che viola il diritto comunitario. Sulla giustificazione relativa all'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 55 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se sussistesse una discriminazione manifestamente contraria all'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe giustificata da ragioni di ordine pubblico, conformemente all'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] invoca un interesse di ordine pubblico a conservare il diritto di revocare, sospendere, limitare o assoggettare a condizioni le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche di una compagnia aerea designata dagli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], ma detenuta ed effettivamente controllata da altri paesi terzi o dai loro cittadini. Se la posizione della [OSCURATO:PERSONA] venisse accettata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri perderebbero il loro potere di limitare l'accesso di qualsiasi compagnia aerea che gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] dovessero scegliere di designare. Le conseguenze connesse a tale perdita di potere travalicherebbero gli aspetti puramente economici e includerebbero considerazioni di politica estera, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. 56 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'eccezione prevista dall'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] per motivi di ordine pubblico costituisce una deroga ad una libertà fondamentale e deve essere quindi interpretata in modo restrittivo (v. sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2375). Tale eccezione non potrebbe mai essere invocata al fine di perseguire finalità di natura economica (sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2085). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, alla luce delle disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), con cui si prescrive che le considerazioni di ordine pubblico siano connesse al comportamento di un individuo e non si fondino semplicemente su un'attitudine generale, non sembra che l'art. 5 dell'accordo Bermuda II, nell'operare una discriminazione nei confronti di un'intera categoria di operatori, possa essere giustificato grazie a ragioni di ordine pubblico a norma dell'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 57 Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, il ricorso alla giustificazione fondata su motivi di ordine pubblico, prevista dall'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA], presuppone la necessità di preservare una misura discrimininatoria al fine di far fronte ad una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1999, punto 35; 29 ottobre 1998, causa C-114/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6717, punto 46, e 19 gennaio 1999, causa C-348/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11, punto 21). Ne risulta che deve esistere un nesso diretto tra tale minaccia che, del resto, deve essere attuale, e la misura discriminatoria adottata per farvi fronte (v., in tale senso, citate sentenze Bond van Adverteerders e a., punto 36, e [OSCURATO:PERSONA], punto 24). 58 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie si deve constatare che l'art. 5 dell'accordo Bermuda II non limita la facoltà di rifiutare le licenze di esercizio o le autorizzazioni tecniche richieste ad una compagnia aerea designata dall'altra parte alla sola ipotesi in cui tale compagnia rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico della parte che accorda le suddette licenze di esercizio e autorizzazioni. 59 Comunque, non esiste alcun nesso diretto tra tale minaccia, tra l'altro ipotetica, per l'ordine pubblico del [OSCURATO:PERSONA] che la designazione di una compagnia aerea da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe rappresentare e la discriminazione generalizzata nei riguardi delle compagnie aeree comunitarie. 60 Di conseguenza, la giustificazione dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 56 del [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. 61 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico da parte di tale paese terzo qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 62 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese. 63 Conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo concluso ed applicato un accordo relativo ai servizi aerei, siglato il 23 luglio 1977 con gli [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la revoca, la sospensione o la limitazione di diritti di traffico da parte di tale terzo qualora i vettori aerei indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord non siano di proprietà di quest'ultimo o di cittadini britannici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris