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CassazionedecretoSezione UDecisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 05932/2026

Testo disponibile della fonte

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bbraio 2026, ed inscritta al numero di registro generale 3185 del 2026), rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., sottoponendo alla Corte di cassazione il seguente quesito: “se le azioni di accertamento e liquidazione del danno derivato dalla commissione dei crimini di guerra, introdotte a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono soggette all’ordinario termine di prescrizione ex art. 2947 cod. civ.”.

2. – Introducendo il giudizio a quo, gli attori hanno chiesto che venga accertato e dichiarato il loro diritto, iure hereditatis, ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’arresto, avvenuto in Italia nel 1944, dalle forze armate del [OSCURATO:PERSONA], e della successiva deportazione, fino al maggio 1945, nei campi di concentramento di Mathausen e di Linz.

Essi hanno domandato la condanna della Repubblica Federale di Germania o, per essa, del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nella descrizione della scansione procedimentale, il giudice rimettente dà atto che, a fronte di detta domanda, si è costituito in giudizio il solo Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, riconosciuta in capo a sé, in maniera esclusiva, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, ha eccepito F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 l’improponibilità della domanda per intervenuta prescrizione.

Data pubblicazione 16/03/2026Al riguardo, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che la fattispecie delineata dagli attori è sussumibile nell’alveo dell’istituto giuridico dell’illecito civile, sia pure derivante da fatti costituenti reato, e, pertanto, è soggetta al termine prescrizionale di cui all’art. 2947, terzo comma, cod. civ., con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Il Tribunale di Lecce premette che l’art. 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto un meccanismo di ristoro per le vittime italiane dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] tra il 1939 e il 1945, tramite erogazione a carico di un fondo istituito dallo Stato italiano in luogo della tradizionale esecuzione su beni dello Stato tedesco.

Tanto premesso, il Tribunale di Lecce, in punto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, osserva che la questione circa la prescrittibilità o meno del diritto al risarcimento del danno in tali ipotesi sarebbe “quanto mai attuale” (anche in ragione della lettera del comma 6 dell’art. 43, che fa salva «la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione», con riferimento alle «azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto», le quali devono essere «esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data») e non potrebbe dirsi ancora definitivamente risolta.

Secondo il giudice a quo, infatti, il dato testuale della menzionata disposizione, privo com’è di ulteriori parametri che possano garantire una corretta attività ermeneutica, avrebbe ulteriormente alimentato il dibattito sul tema, giacché il mero riferimento agli ordinari termini di prescrizione non potrebbe ritenersi risolutivo, essendo “contenuto in una legge ordinaria la cui interpretazione impone il confronto con norme di rango costituzionale e di diritto internazionale”.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 Inoltre, con riguardo al requisito della novità della quaestioData pubblicazione 16/03/2026, il Tribunale remittente esclude che il dubbio interpretativo possa dirsi risolto, o sia agevolmente risolvibile, alla luce della pronuncia resa da Cass., Sez.

III, 8 febbraio 2024, n. 3642, che ha stabilito il principio secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al “diritto vivente” l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

Il giudice salentino osserva che detta pronuncia (“estranea anche alla portata applicativa dell’art. 43 cit., poiché avente ad oggetto una domanda introdotta prima dell’entrata in vigore del fondo ristori”), pur senza escludere che in astratto si possa sostenere l’incidenza del principio internazionale di imprescrittibilità anche in sede civile, non avrebbe espressamente aderito alla tesi dell’imprescrittibilità delle domande risarcitorie ma, al contrario, avrebbe acceduto alla “prospettiva della prescrittibilità”.

A parere del Tribunale, la Corte si sarebbe “limitata a chiarire che prima del 2004 non vi era un diritto soggettivo risarcitorio riconoscibile con certezza e, quindi, non sarebbe potuto comunque iniziare a decorrere un qualsivoglia termine prescrizionale”.

L’ordinanza di rinvio evidenzia, ancora, che secondo diversi tribunali di merito (i quali hanno rigettato le eccezioni di prescrizione richiamando il principio di diritto internazionale consuetudinario di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità ed affermandone la validità anche in sede risarcitoria) l’inciso «fatta salva la decorrenza dei termini ordinari di prescrizione», di cui al comma 6 dell’art. 43, dovrebbe essere interpretato alla luce del principio F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 internazionale, e quindi imponendo l’imprescrittibilità anche per le Data pubblicazione 16/03/2026 pretese risarcitorie collegate a crimini di guerra.

Tuttavia – prosegue il Tribunale di Lecce – l’incertezza interpretativa ha condotto all’emanazione di pronunce di merito di segno contrapposto su tutto il territorio nazionale e anche nello stesso Tribunale salentino si rinvengono sia decisioni di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sia decisioni giunte all’approdo opposto.

3. – Il sollevato rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, difettando l’ordinanza di adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione, non lasciandosi questa neppure desumere univocamente dalla scarna enunciazione dei fatti svolta con l’ordinanza che ha rimesso gli atti alla Corte della nomofilachia.

L’ordinanza di rinvio non chiarisce, infatti, quando è stato proposto il giudizio a quo, non essendo neppure riportata la data della notifica dell’atto di citazione ma solo quella della costituzione del MEF.

In tal modo, non è dato comprendere se nel giudizio a quo sia applicabile o no l’art. 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e se il termine di decadenza ivi previsto sia stato rispettato.

Inoltre, il giudice a quo non indica quali termini di prescrizione sarebbero eventualmente applicabili al caso di specie, giacché omette di individuare, e anche solo di prospettare, il fatto-reato da cui dipende la determinazione della pena applicabile e della più lunga prescrizione stabilita per il reato quando con questo coincida l’illecito civile, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ.

Anche sotto il profilo del requisito delle “gravi difficoltà interpretative” difetta una chiara enucleazione “delle diverse interpretazioni possibili”, richiesta dal secondo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ., e delle argomentazioni a sostegno di ciascuna di esse.

In proposito, infatti, l’ordinanza si limita a richiamare l’esistenza di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito, senza tuttavia F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 prospettare, se non in maniera estremamente sommaria, le ragioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi e senza una particolare disamina degli indici normativi, anche a livello sovranazionale, che potrebbero far propendere in direzione dell’una o dell’altra.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lecce con l’ordinanza di cui in premessa.

Roma, 16/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bbraio 2026, ed inscritta al numero di registro generale 3185 del 2026), rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., sottoponendo alla Corte di cassazione il seguente quesito: “se le azioni di accertamento e liquidazione del danno derivato dalla commissione dei crimini di guerra, introdotte a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono soggette all’ordinario termine di prescrizione ex art. 2947 cod. civ.”. 2. – Introducendo il giudizio a quo, gli attori hanno chiesto che venga accertato e dichiarato il loro diritto, iure hereditatis, ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’arresto, avvenuto in Italia nel 1944, dalle forze armate del [OSCURATO:PERSONA], e della successiva deportazione, fino al maggio 1945, nei campi di concentramento di Mathausen e di Linz. Essi hanno domandato la condanna della Repubblica Federale di Germania o, per essa, del Ministero dell’economia e delle finanze. Nella descrizione della scansione procedimentale, il giudice rimettente dà atto che, a fronte di detta domanda, si è costituito in giudizio il solo Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, riconosciuta in capo a sé, in maniera esclusiva, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, ha eccepito F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 l’improponibilità della domanda per intervenuta prescrizione. Data pubblicazione 16/03/2026Al riguardo, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che la fattispecie delineata dagli attori è sussumibile nell’alveo dell’istituto giuridico dell’illecito civile, sia pure derivante da fatti costituenti reato, e, pertanto, è soggetta al termine prescrizionale di cui all’art. 2947, terzo comma, cod. civ., con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il Tribunale di Lecce premette che l’art. 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto un meccanismo di ristoro per le vittime italiane dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] tra il 1939 e il 1945, tramite erogazione a carico di un fondo istituito dallo Stato italiano in luogo della tradizionale esecuzione su beni dello Stato tedesco. Tanto premesso, il Tribunale di Lecce, in punto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, osserva che la questione circa la prescrittibilità o meno del diritto al risarcimento del danno in tali ipotesi sarebbe “quanto mai attuale” (anche in ragione della lettera del comma 6 dell’art. 43, che fa salva «la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione», con riferimento alle «azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto», le quali devono essere «esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data») e non potrebbe dirsi ancora definitivamente risolta. Secondo il giudice a quo, infatti, il dato testuale della menzionata disposizione, privo com’è di ulteriori parametri che possano garantire una corretta attività ermeneutica, avrebbe ulteriormente alimentato il dibattito sul tema, giacché il mero riferimento agli ordinari termini di prescrizione non potrebbe ritenersi risolutivo, essendo “contenuto in una legge ordinaria la cui interpretazione impone il confronto con norme di rango costituzionale e di diritto internazionale”.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 Inoltre, con riguardo al requisito della novità della quaestioData pubblicazione 16/03/2026, il Tribunale remittente esclude che il dubbio interpretativo possa dirsi risolto, o sia agevolmente risolvibile, alla luce della pronuncia resa da Cass., Sez. III, 8 febbraio 2024, n. 3642, che ha stabilito il principio secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al “diritto vivente” l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Il giudice salentino osserva che detta pronuncia (“estranea anche alla portata applicativa dell’art. 43 cit., poiché avente ad oggetto una domanda introdotta prima dell’entrata in vigore del fondo ristori”), pur senza escludere che in astratto si possa sostenere l’incidenza del principio internazionale di imprescrittibilità anche in sede civile, non avrebbe espressamente aderito alla tesi dell’imprescrittibilità delle domande risarcitorie ma, al contrario, avrebbe acceduto alla “prospettiva della prescrittibilità”. A parere del Tribunale, la Corte si sarebbe “limitata a chiarire che prima del 2004 non vi era un diritto soggettivo risarcitorio riconoscibile con certezza e, quindi, non sarebbe potuto comunque iniziare a decorrere un qualsivoglia termine prescrizionale”. L’ordinanza di rinvio evidenzia, ancora, che secondo diversi tribunali di merito (i quali hanno rigettato le eccezioni di prescrizione richiamando il principio di diritto internazionale consuetudinario di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità ed affermandone la validità anche in sede risarcitoria) l’inciso «fatta salva la decorrenza dei termini ordinari di prescrizione», di cui al comma 6 dell’art. 43, dovrebbe essere interpretato alla luce del principio F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 internazionale, e quindi imponendo l’imprescrittibilità anche per le Data pubblicazione 16/03/2026 pretese risarcitorie collegate a crimini di guerra. Tuttavia – prosegue il Tribunale di Lecce – l’incertezza interpretativa ha condotto all’emanazione di pronunce di merito di segno contrapposto su tutto il territorio nazionale e anche nello stesso Tribunale salentino si rinvengono sia decisioni di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sia decisioni giunte all’approdo opposto. 3. – Il sollevato rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, difettando l’ordinanza di adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione, non lasciandosi questa neppure desumere univocamente dalla scarna enunciazione dei fatti svolta con l’ordinanza che ha rimesso gli atti alla Corte della nomofilachia. L’ordinanza di rinvio non chiarisce, infatti, quando è stato proposto il giudizio a quo, non essendo neppure riportata la data della notifica dell’atto di citazione ma solo quella della costituzione del MEF. In tal modo, non è dato comprendere se nel giudizio a quo sia applicabile o no l’art. 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e se il termine di decadenza ivi previsto sia stato rispettato. Inoltre, il giudice a quo non indica quali termini di prescrizione sarebbero eventualmente applicabili al caso di specie, giacché omette di individuare, e anche solo di prospettare, il fatto-reato da cui dipende la determinazione della pena applicabile e della più lunga prescrizione stabilita per il reato quando con questo coincida l’illecito civile, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ. Anche sotto il profilo del requisito delle “gravi difficoltà interpretative” difetta una chiara enucleazione “delle diverse interpretazioni possibili”, richiesta dal secondo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ., e delle argomentazioni a sostegno di ciascuna di esse. In proposito, infatti, l’ordinanza si limita a richiamare l’esistenza di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito, senza tuttavia F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 3185/2026 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 5932/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 prospettare, se non in maniera estremamente sommaria, le ragioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi e senza una particolare disamina degli indici normativi, anche a livello sovranazionale, che potrebbero far propendere in direzione dell’una o dell’altra. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lecce con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 16/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U
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