CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, ha dichiarato inammissibile de plano,„ l'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede,( aveva dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di procedere ai sensi degli artt. 678, 667, comma 4, cod. proc. pen., per dubbio sull'identità fisica della persona. Il decreto impugnato, rilevato che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non era impugnabile perché di natura amministrativa e non giurisdizionale ha dichiarato inammissibile l'istanza. 2.Avverso il decreto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. M. Morabito, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. posto che il provvedimento impugnato era stato adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, de plano. Si deduce che, invece, trattandosi di opposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. questa andava proposta alla medesima autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento, rimarcando, peraltro, che il decreto impugnato non indica la norma di riferimento ma soltanto il comma della Legge n. 354 del 1075. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza deve essere annullato senza rinvio e, qualificata l'opposizione proposta quale ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2.11 ricorrente ha adito il Magistrato di sorveglianza ex art. 678 e 667, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo la sussistenza di dubbi circa l'identità fisica della propria persona, istanza dichiarata inammissibile con decreto del 30 settembre 2022.A fronte di tale provvedimento, il ricorrente ha formulato opposizione al medesimo magistrato, dichiarata inammissibile con il decreto adottato de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, oggetto del presente ricorso, ritenendo quest'ultimo che il magistrato era stato adito ai sensi dell'art. 35, comma 2, Ord. pen. (come si ricava dal richiamo espresso, contenuto nel provvedimento, della massima Rv. 207343 cui il decreto si riporta) e che la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso tale tipo di provvedimento in quanto avente natura amministrativa. 2.2. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il provvedimento adottato de plano va annullato senza rinvio posto che, a fronte del decreto emesso dal magistrato di sorveglianza, ex art. 35 Ord. pen., in ogni caso, non vi è alcuno spazio per l'adozione, da parte del Presidente del Tribunale, del decreto di inammissibilità de plano, ai sensi del comma 2 dell'art. 666 del codice di rito. Tanto, sia se avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza si ritenga esperibile soltanto il rimedio del ricorso per cassazione, sia ove si reputi detto provvedimento suscettibile di opposizione. 2.3.Ciò posto, si deve rilevare che l'opposizione proposta al Magistrato di sorveglianza, rimosso il decreto impugnato, deve essere qualificata come ricorso per cessazione e se ne deve rilevare l'inammissibilità. Tanto, per l'assorbente considerazione che nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso provvedimenti adottati sui generici reclami proposti nelle forme dell'art. 35 Ord. pen., Si ritiene in giurisprudenza, infatti, che quando a provvedere è il Magistrato di sorveglianza, egli decide al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, onde la decisione adottata rimane priva di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, risolvendosi, in caso di ritenuta fondatezza delle doglianze del detenuto, in una mera segnalazione o sollecitazione all'Autorità penitenziaria. Conseguentemente, non è soggetta a ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza, né a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., consentito solo contro provvedimenti giurisdizionali. E', invero, pacifico in giurisprudenza (Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, Rv. 224603; Sez. 7, n. 23379 del 12/12/2012, Lorusso, Rv. 255490; sez. 7, n. 23377 del 12/12/2012, Aparo, rv. 255489) anche in base alle pronunce della Corte Costituzionale n. 26 del 1999 e n. 266 del 2009, che contro i provvedimenti assunti senza formalità e senza contraddittorio dal magistrato di sorveglianza che abbiano deciso, respingendolo, un reclamo generico del detenuto, proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., avverso determinazioni discrezionali assunte dall'Amministrazione penitenziaria, non incidenti su diritti soggettivi del condannato, non è consentita altra forma di contestazione di natura impugnatoria, né il ricorso per cassazione. In altri termini, soltanto quando il reclamo diretto al magistrato di sorveglianza riguardi la pretesa lesione di un diritto e non si traduca nella mera doglianza su aspetti generali o particolari dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituto penitenziario, il procedimento assume natura giurisdizionale (Corte Cost. n. 266 dell'8 ottobre 2009), per cui dovrà prevedere la partecipazione del difensore e del pubblico ministero e la possibilità, per l'interessato e l'amministrazione penitenziaria, di presentare memorie, con la conseguenza che questo dovrà essere definito con ordinanza, ricorribile per cassazione. Sotto tale ultimo profilo, invero, il ricorso è del tutto generico posto che nulla specifica circa la natura della pretesa lesione subita dall'interessato e circa il contenuto del provvedimento oggetto di opposizione, riqualificata ricorso per cassazione. 3. Ne deriva l'annullamento del decreto impugnato e, qualificata l'opposizione proposta al Magistrato di sorveglianza come ricorso per cassazione, questo va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000. P.Q.M. 9044\ ch Annulla il decreto impugnato e, qualificata l'opposizione al Tribunale di sorveglianza come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle