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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 17/1982

ECLI:IT:COST:1982:17
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale ecclesiastico di Basilea, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza emessa il 13 aprile 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.

2. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale ecclesiastico d'appello del Vicariato di Roma, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 847 del 1929, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione.

3. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale ecclesiastico di Chieti, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza emessa il 23 novembre 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 17 della legge n. 847 del 1929, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.

4. - Innanzi a questa Corte, nei giudizi promossi dalla Corte d'appello de L'Aquila non si è avuta costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

In quello promosso dalla Corte d'appello di Roma si è invece costituita la Felicioli, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'atto di costituzione, rifacendosi ai motivi svolti nell'ordinanza di rinvio, ha chiesto che la sollevata questione sia riconosciuta fondata.

5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione e la difesa della Felicioli ha insistito nelle già formulate conclusioni. :

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale.

Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929".

Norme queste ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione", mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria nel senso più proprio della espressione".

In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata questione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 639 e 686 R.O. 1976 ed al n. 100 R.O. 1977, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, con le ordinanze del 13 aprile (n. 639 R.O. 1976) e 23 novembre 1976 (n. 100 R.O. 1977) dalla Corte d'appello de L'Aquila, e in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, con l'ordinanza del 30 marzo 1976 (n. 686 R.O. 1976) dalla Corte d'appello di Roma, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale ecclesiastico di Basilea, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza emessa il 13 aprile 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione. 2. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale ecclesiastico d'appello del Vicariato di Roma, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 847 del 1929, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione. 3. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale ecclesiastico di Chieti, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza emessa il 23 novembre 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 17 della legge n. 847 del 1929, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione. 4. - Innanzi a questa Corte, nei giudizi promossi dalla Corte d'appello de L'Aquila non si è avuta costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. In quello promosso dalla Corte d'appello di Roma si è invece costituita la Felicioli, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'atto di costituzione, rifacendosi ai motivi svolti nell'ordinanza di rinvio, ha chiesto che la sollevata questione sia riconosciuta fondata. 5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione e la difesa della Felicioli ha insistito nelle già formulate conclusioni. : 1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza. 2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale. Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione", mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria nel senso più proprio della espressione". In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata questione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 639 e 686 R.O. 1976 ed al n. 100 R.O. 1977, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, con le ordinanze del 13 aprile (n. 639 R.O. 1976) e 23 novembre 1976 (n. 100 R.O. 1977) dalla Corte d'appello de L'Aquila, e in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, con l'ordinanza del 30 marzo 1976 (n. 686 R.O. 1976) dalla Corte d'appello di Roma, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere