Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 17/1982
ECLI:IT:COST:1982:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza
di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,
celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal
tribunale ecclesiastico di Basilea, la Corte d'appello de L'Aquila, con
ordinanza emessa il 13 aprile 1976, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11
febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia, nella parte relativa al
matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in riferimento agli artt. 7 e 29
della Costituzione.
2. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza
di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,
celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale
ecclesiastico d'appello del Vicariato di Roma, la Corte d'appello di
Roma, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 847 del
1929, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della
Costituzione.
3. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza
di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,
celebrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal tribunale
ecclesiastico di Chieti, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza
emessa il 23 novembre 1976, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato articolo 17 della legge n. 847 del 1929, in
riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.
4. - Innanzi a questa Corte, nei giudizi promossi dalla Corte
d'appello de L'Aquila non si è avuta costituzione di parti private,
né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. In quello
promosso dalla Corte d'appello di Roma si è invece costituita la
Felicioli, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,
nell'atto di costituzione, rifacendosi ai motivi svolti nell'ordinanza
di rinvio, ha chiesto che la sollevata questione sia riconosciuta
fondata.
5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione e la difesa della Felicioli ha
insistito nelle già formulate conclusioni.
:
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi
giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in
narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7
e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento
agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in
quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali
ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni
canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per
rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti
tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento
costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela
giurisdizionale.
Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie
ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri
costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi
profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la
sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni
normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847
del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la
[OSCURATO:PERSONA] e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27
maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito
in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma
l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto
dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative
dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in
vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto
dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento
italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste
ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura
costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione",
mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria
nel senso più proprio della espressione".
In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara
pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata
questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 639 e 686 R.O. 1976 ed al n.
100 R.O. 1977,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, con le
ordinanze del 13 aprile (n. 639 R.O. 1976) e 23 novembre 1976 (n. 100
R.O. 1977) dalla Corte d'appello de L'Aquila, e in riferimento agli
artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, con
l'ordinanza del 30 marzo 1976 (n. 686 R.O. 1976) dalla Corte d'appello
di Roma, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni
per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere