CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25299/16 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 89/b presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1236/38/15, depositata in data 17novembre 2 015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25 ottobre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Contro il rifiuto tacito relativo all’istanza di rimborso per l’Irpef relativo all’anno 2000 (per € 66.709,16),opposto dall'Agenzia delle Entrate di Torino,ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Torino, [OSCURATO:PERSONA] , ex dirigente Enel, sostenendone l'illegittimità, in quanto sull'imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale Din. Rimb. IRPEFnon era stata applicata l'aliquota del 12,50% ma l'aliquota maggiore determinata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, respingeva il ricorso sul rilievo che la disciplina previgente al d . lg s 21 aprile 1993, n. 124 prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 12,5% solo sui capitali corrisposti in dipendenz a dei contratti di assicurazione sulla vita ex art. 6 della legge 15 giugno 1985, n. 282 e non sulla capitalizzazione di pensioni integrative aziendali. 3. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente, dinanzi la C.t.r del Piemonte ove si costit uiva anche l’ufficio finanziario; tale Commissione, consentenza n. 9/6/07, respingeva l'appello. 4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. sulla base di due motivi afferenti, in sintesi, la natura di reddito di c apitale della somma erogata e ciò in dipendenza di contratti di assicurazione; l’ufficio si costituiva con controricorso instando per il rigetto del ricorso. 5. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 dicembre 2011, n. 30325 accoglieva il ricorso , cas sava la sentenza impugnata e rinviava alla C.t.r. del Piemonte per un nuovo esame della controversia richiamando il principio statuito dalla sentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo la quale «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma I lett. a) del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, lett. a) e 17 del TUIR». 6. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.r. del Piemonte chiedendo il riconoscimento del rimborso ; si costituiva anche l’ufficio finanziario che resisteva instando per il rigetto della domanda con atto di controdeduzioni. 7. Conla sentenza n. 1236/38/15 , depositata in data 17 novembre 2015, la C.t.r. del Piemonte, all’esito di una disposta consulenza tecnica di ufficio, determinava la somma spettante a [OSCURATO:PERSONA] come rimborso IRPEF in quella di euro 58.217,00. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si sono costituiti in giudizio, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022per la quale i controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primomotivo di ricorso, così rubricato: ««Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, la C.t.r. ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio così obliterando il principio dell’onere della prova gravante sul contribuente. 1.2. Con il s econdo ed il terzo motivo di ricorso (esposti congiuntamente per motivi di connessione), così rubricati: «Violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di Cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito » e «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, dell’art. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, degli artt. 16, 17 e 42 (ora 45) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, dell’art. art.2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, piuttosto che decidere determinando la sommaproveniente dalla liquidazione del cosiddetto rendimento di polizza (alla quale soltanto va applicata la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482), il giudice d’appello non ha considerato la specificazione operata dalla Cassazione con riferimento alla nozione di rendimento rilevante per la soluzione della controversia. 2. Va premesso che si controverte in relazione ad una richiesta di rimborso avanzata da un dirigente ENEL in ordine alle trattenute sulle prestazioni erogate dalla medesima ENEL in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. In particolare, cessato il rapporto di lavoro, il contribuente riceveva dall’ENEL la somma corrispondente alla liquidazione della propria rendita sulla quale era operata una ritenuta con applicazione della stessa aliquota applicata in sede di liquidazione dell’indennità di fine rapporto. La tesi del contribuente è che il prelievo fosse illegittimo perché la prestazione avrebbe dovuto essere assoggettata a ritenuta nella misura del 12,50%, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazione sulla vita, stipulata in epoca antecedente al 28/04/1993, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 9 , d.lgs 21 aprile 1993, n. 124, 1, comma 5 , d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482. 3. Tanto premesso, sono fondati il secondo ed il terzo motivo , d a trattarsi congiuntamente per motivi di connessione, con conseguente assorbimento del primo motivo. Invero, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, vanno esaminati il secondo ed il terzo motivo, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente non precedente o subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: «a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11458, Cass.28/05/2014, n. 12002, Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936). Come sopra evidenziato, il principio di diritto affermato dall'ordinanza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.13642 del 2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato) e va rilevato che sulla res controversa, sempre in continuità di quel principio, questa Corte con numerose pronunce (Cass. 10/06/2016, n. 11941; Cass. 18/10/2017, n. 24525 ; Cass.15/06/2018, n. 16116) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo PIA, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera certificazione Enel dalla quale, per come riportata dalla stessa sentenza impugnata, non si rinvengono somme investite sul mercato, ha malamente applicato il principio cui doveva uniformarsi. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di "rendimento", le Sezioni Unite precisano in motivazione che: a) si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.Tale rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell'ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto; b) che il prospettoEnel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale: sul punto Cass. 21/10/2021, n. 29479 ricorda, con estrema chiarezza, che la PIA non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel - un'attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall'investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile. La configurabilità di un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell'accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione.Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti (Cass., 03/05/2022, n.13838); c) che simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass.13/11/2019, n. 29396; Cass. 23/11/2020, n. 26543). 4. Dall’accoglimento di questi due motivi discende l’assorbimento del primomotivo di ricorso. 5. In conclusione, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il primo motivo, va cassata la sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito la controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 6. La particolarità della fattispecie che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, e di successive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità. Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza. P.Q.M. Accoglie il secondoed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolt i e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese di qu