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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13756/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, / domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente avverso la sentenza n. 487/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la contribuente Soc. [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di spese per pubblicità; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi circa le gare oggetto di sponsorizzazione da ritenersi reali ed effettive, contrariamente a quanto statuito nei due gradi di merito.

In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

1. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd.

"doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; Ric. 2020 n. 24310 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7

1. n. 212/2000 ed art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, per mancata motivazione dell'atto impositivo, non essendo allegatovi il PVC e per mancanza di contraddittorio.

Risulta dalla sentenza gravata che l'atto impositivo non scaturisce da ispezione nella sede societaria; al contrario, risulta che l'avviso di accertamento segua a verifiche su segnalazione, che non fa parte della motivazione del provvedimento (cfr. Cass.

V, n. 12010/2015, 5 3).

L'avviso di accertamento ha avuto quindi in sé le proprie motivazioni che hanno permesso alla parte contribuente di spiegare articolate difese.

Quanto al contraddittorio, «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoproceclimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (cfr. Cass.

S.U. 24823/2015; tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6- Ric. 2020 n. 24310 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- 5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6- 5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943). che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delOcorrente pijpùgd1,4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, / domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente avverso la sentenza n. 487/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente Soc. [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di spese per pubblicità; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi circa le gare oggetto di sponsorizzazione da ritenersi reali ed effettive, contrariamente a quanto statuito nei due gradi di merito. In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; Ric. 2020 n. 24310 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 1. n. 212/2000 ed art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, per mancata motivazione dell'atto impositivo, non essendo allegatovi il PVC e per mancanza di contraddittorio. Risulta dalla sentenza gravata che l'atto impositivo non scaturisce da ispezione nella sede societaria; al contrario, risulta che l'avviso di accertamento segua a verifiche su segnalazione, che non fa parte della motivazione del provvedimento (cfr. Cass. V, n. 12010/2015, 5 3). L'avviso di accertamento ha avuto quindi in sé le proprie motivazioni che hanno permesso alla parte contribuente di spiegare articolate difese. Quanto al contraddittorio, «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoproceclimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (cfr. Cass. S.U. 24823/2015; tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6- Ric. 2020 n. 24310 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- 5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6- 5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943). che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delOcorrente pijpùgd1,4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma
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